POST 489

Il Decreto Crescita (art. 36 del D.L. 34/2019) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) istituito con la Legge di Bilancio 2019 per rimborsare i risparmiatori “truffati dalle Banche”.

La principale modifica apportata comporta l’istituzione di un cd. “doppio binario” per i rimborsi e, segnatamente, (i) una procedura semplificata pressoché automatica a cui potranno accedere solamente i risparmiatori in possesso di determinati requisiti (ii) ed una procedura avanti ad una apposita commissione tecnica a cui dovranno accedere quei risparmiatori che non possiedano tali requisiti e che dovranno dimostrare di essere stati truffati.

Potranno accedere alla procedura di rimborso automatico i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali in possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, o il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi, che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore alla data del 31.12.2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui si chiede il rimborso, di valore inferiore a Euro 100.000 (soglia che potrà essere elevata fino ad Euro 200.000 previo assenso della Commissione europea);

b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a Euro 35.000 nell’anno 2018.

Fermo quanto sopra si resta in attesa dell’approvazione dei decreti attuativi che dovranno fare luce sulle modalità del rimborso.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso