POST 504

La Legge di Bilancio 2019, al suo articolo 1 commi 273 e 274, ha introdotto l’articolo 24 ter del TUIR il quale regola un nuovo regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR, in uno dei comuni delle regioni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

A tali soggetti è infatti consentito optare per l’applicazione di una imposta sostituiva con aliquota al 7% per tutti i redditi, di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.

Per poter applicare la predetta agevolazione la norma prevede che l’opzione:

§ può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

§ è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta;

§ è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

Si evidenzia inoltre che, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 274 della Legge di Bilancio 2019, i pensionati che esercitano l’opzione non sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi relativo agli obblighi di segnalazione delle attività detenute fuori dall’Italia (cd. monitoraggio fiscale) e sono esenti dall’Ivie e dall’Ivafe.

Con il provvedimento n. 167878/29019 del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta definendo le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dall’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione è esercitabile dal periodo di imposta 2019 e la stessa si perfeziona con l’indicazione della stessa nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta nel quale il soggetto ha trasferito la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà quindi segnalare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa di cui all’articolo 24ter del TUIR ed inoltre indicare:

– gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva(ex comma 8 articolo 24-ter del TUIR);

– lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a, del TUIR;

l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

La facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione.

Per quanto concerne l’individuazione del della popolazione residente nel Comune del Mezzogiorno in cui viene trasferita la residenza, il Provvedimento ha chiarito come si dovrà fare riferimento, al fine di vedere rispettata la condizione di stabilire la residenza in un comune a bassa densità abitativa, al dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

Tale dato avrà poi rilevanza per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza

L’opzione ha validità per tutta la durata del regime ovvero per i cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.

Gli effetti agevolativi del regime cessano al termine del periodo ordinario previsto oppure possono:

essere revocati dallo stesso contribuente in uno dei periodi successivi a quello in cui è stata esercitata l’opzione per il regime;

decadere qualora:

o vengano meno i requisiti previsti dalla norma;

o vi sia un omesso o parziale versamento delle imposte dovute;

o qualora la residenza sia spostata in un comune italiano diverso da quelli “agevolati” o all’estero.

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Versamento dell’imposta

Con riferimento al versamento dell’imposta sostituiva il Provvedimento chiarisce come la stessa debba essere versata in un’unica soluzione entro la data per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso