POST 499

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 56/E pubblicata il 6 giugno 2019, è intervenuta per precisare che, nonostante la lettera della norma, la disciplina transitoria in materia di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate può trovare applicazione anche sulla base di delibere adottate fino al 31.12.2017.

Come è noto, la Legge di bilancio 2018 ha rivisto il regime impositivo dei dividendi conseguiti da persone fisiche non imprenditori, estendendo alle partecipazioni qualificate la disciplina vigente partecipazioni non qualificate con la previsione della applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018, seguendo ilprincipio di cassa (data di percezione del dividendo).

Tuttavia, il legislatore, ha introdotto uno specifico regime transitorio, in forza del quale “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.

Pertanto, per gli utili deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, in forza del quale gli utili derivanti da partecipazioni qualificate sono tassati nella seguente misura:

  • 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al12.2007,
  • 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 12.2007,
  • 58,14% per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 12.2016.

Sulla base del tenero letterale della norma sono sorti dubbi con riferimento all’applicabilità della disciplina transitoria sopra esposta nel caso in cui la distribuzione degli utili sia stata deliberata entro il 31.12.2017.

Tuttavia, come giustamente ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione in esame, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017”.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso