POST 498

Il Centro Studi e Ricerche dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano coglie l’occasione di un quesito pubblicato a febbraio 2019, per trattare l’argomento dell’obbligo assicurativo INAIL per tutti i soggetti a cui venga affidato il tutoraggio di apprendisti, stagisti, tirocinanti e praticanti.

Nello specifico il quesito sottoposto riguarda la richiesta da parte dell’ente di estendere la tutela assicurativa ad un avvocato che risulta tutor formativo di un apprendista assunto presso il proprio studio professionale.

Si ricorda che i professionisti, come anche, per esempio, i titolari di ditta individuale di tipo commerciale, non sono soggetti generalmente assicurabili presso l’INAIL, ai sensi del D.P.R. 1124/65.

L’INAIL, con nota interna del 18/01/2016, è intervenuto sull’argomento sostenendo che l’obbligo di pagamento del premio ricade su tutti i soggetti che ricoprano il ruolo di tutor, seppure si tratti di personale privo di tutela assicurativa obbligatoria (come, nella fattispecie, un avvocato).

L’impianto teorico si basa sull’assunto che l’art. 4 del D.P.R. 1124/65 al punto 5) cita tra i soggetti da assicurare “gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale”, richiamati anche dall’art. 1 al punto 28).

Le istruzioni operative diffuse il 19/06/1998 alle Unità Centrali e Territoriali dell’INAIL avevano già precedentemente precisato che “…il responsabile aziendale dell’ inserimento dei tirocinanti, indicato dalle aziende ospitanti, dovrà – ove ne ricorra l’obbligo – risultare inserito nella posizione (assicurativa) della ditta ospitante»; con tali istruzioni si intende che qualora il tutor sia impegnato, anche momentaneamente, nello svolgimento delle attività previste al punto 28) dell’art. 1 e al punto 5) dell’art. 4, è necessariamente soggetto all’obbligo di versamento del premio assicurativo INAIL.

Pertanto, per riassumere e chiarire, i professionisti (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, geometri..) e gli imprenditori individuali commerciali (es. gli agenti e rappresentanti, i consulenti aziendali organizzati in ditta individuale) nel caso ricoprano la carica di tutor per un apprendista, uno stagista, un tirocinante, un praticante, hanno l’obbligo di:

· attivare una posizione INAIL aziendale (se non già in possesso per la copertura di eventuali dipendenti o collaboratori familiari)

· di versare il premio assicurativo per il tutor in base alla classificazione del rischio a cui è sottoposto per tutta la durata del tutoraggio

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro