POST 512

L’articolo 3-quinquies del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha modificato il disposto dell’articolo 26 del Tuir anticipando il momento in cui è possibile evitare la tassazione dei canoni di locazione non riscossi relativi ai contratti di locazione di immobili abitativi.

L’articolo 26 del Tuir prevede infatti che la tassazione dei canoni di locazione non percepiti deve avvenire fino a che non giunga a termine il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Solamente a partire da questo momento è possibile non assoggettare a tassazione i canoni non percepiti, mentre per quelli non percepiti nei precedenti periodi d’imposta (già tassati) è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta.

Con la modifica apportata dal Decreto Crescita il momento in cui è possibile escludere dalla tassazione i canoni non percepiti è anticipato alla data dell’intimazione dello sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e non pagati.

La modifica opera, tuttavia, esclusivamente per i nuovi contratti di locazione abitativa stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.

Si precisa infine che relativamente ai contratti di locazione ad uso non abitativo l’articolo 26 Tuir non prevede alcun rimedio, ragione per cui è necessario ottenere la risoluzione del contratto per evitare la tassazione dei canoni non percepiti.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso