POST 20

Il D.Lgs n. 158/2015 ha riformato il sistema sanzionatori penale tributario ed amministrativo innovando profondamente la nozione di imposta evasa, innalzando le soglie di punibilità di alcuni reati ed introducendo nuove fattispecie penalmente perseguibili.

La nova disciplina è entrata/entrerà in vigore in due momenti distinti:

a) la parte penale il 22 ottobre 2015 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 158/2015;

b) la parte amministrativa il 1 gennaio 2016 (il D.Lgs 158/2015 aveva inizialmente previsto la data del 1 gennaio 2017 che è stata tuttavia anticipata di un anno ad opera del disegno di legge di Stabilità 2016).

Le principali modifiche dell’assetto penale tributario contenuto nel D.Lgs n. 74/2000 concernono:

1) la nozione di imposta evasa: nel riformato art. 1, lett. f) del D.Lgs n. 74/2000 non si considera più imposta evasa l’imposta teorica e non effettivamente dovuta, imputabile ad una rettifica in diminuzione da parte dell’Amministrazione finanziaria di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti ed utilizzabili;

2) il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) è stato esteso a tutte le dichiarazioni (non più solo a quelle annuali);

3) il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000): (i) è stata innalzata la soglia di imponibile non dichiarato ad Euro 1.500.000 (non più Euro 1.000.000) ed (ii) è stata introdotta una nuova fattispecie per la quale si ha fraudolenza se i crediti e le ritenute fittizie a diminuzione dell’imposta sono superiori al 5% dell’imposta medesima o comunque a Euro 30.000;

4) il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000): (i) le soglie di imposta evasa e di imponibile non dichiarato sono state elevate rispettivamente ad Euro 150.000 (precedentemente Euro 50.000) e Euro 3.000.000 (precedentemente Euro 2.000.000), (ii) sono stati esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, gli errori sull’inerenza e gli errori sulla competenza e (ii) sono in ogni caso state ritenute irrilevanti le valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore al 10% rispetto a quelle corrette;

5) il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000): (i) con riferimento alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la soglia di ciascuna imposta evasa è stata elevata ad Euro 50.000 (non più Euro 30.000) e la relativa sanzione è stata innalzata ed individuata nella reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (precedentemente reclusione da 1 anno a 3 anni); (ii) è stato introdotto il reato di omessa presentazione del 770 che si configura qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000 ed è sanzionato con la reclusione da 1 anno a 4 anni;

6) il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000): è stata innalzata la sanzione con la previsione della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;

7) il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis D.Lgs 74/2000): la fattispecie di reato è stata estesa, oltre che alle ritenute certificate, anche alle ritenute dovute in base alla dichiarazione e la soglia di punibilità delle ritenute omesse è stata innalzata a Euro 150.000 (precedentemente Euro 50.000);

8) il reato di omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000): il reato si consuma allorquando l’IVA omessa sia superiore ad Euro 250.000 (precedentemente Euro 50.000) per ciascun periodo d’imposta;

9) il reato di indebita compensazione (art 10 quater D.Lgs 74/2000): la fattispecie di reato è stata estesa ai crediti inesistenti prevedendo la sanzione della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;

10) l’introduzione all’articolo 13 del D.Lgs 74/2000 di due nuove cause di non punibilità afferenti (i) ai reati di omesso versamento e di indebita compensazione in ipotesi di integrale pagamento di imposte, sanzioni ed interessi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (a nulla rilevando che le violazioni siano già state scoperte) (ii) ed ai reati di infedele ed omessa dichiarazione in caso di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (purchè tuttavia i controlli non siano iniziati).

Las nuova disciplina penale tributaria comporta dunque in rilevante inasprimento delle sanzioni. Resta tuttavia fermo che, in applicazione del noto principio delfavor rei, qualora la nuova previsione normativa preveda un inasprimento di pena, essa non può avere effetto retroattivo, mentre laddove, per contro, contempli un migliore trattamento sanzionatorio troverà applicazione anche per i reati commessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso