POST 16

A partire dal 1° gennaio 2017 cambiano le sanzioni in materia di reverse charge, che saranno applicabili
non solo alle ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8 DPR 633/72, ma anche
alle ipotesi di autofatturazione a carico dei cessionari/committenti (se
soggetti passivi) dei produttori agricoli in regime di esonero e nel caso di
inversione contabile nell’ambito degli acquisti intracomunitari.

Si riportano di seguito le principali novità:

– cessionario/committente che non assolve l’imposta mediante il
meccanismo del reverse charge (es.
non registra la fattura ovvero la registra ma senza integrazione e successiva
rilevazione sul registro degli acquisti e su quelle delle vendite):

§
sanzione che varia da un minimo di euro
500 ad un massimo di euro 20.000: è necessario tuttavia che la fattura sia
presente nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi e l’imposta,
se esposta, sia detraibile;

§
sanzione del 90%, nel caso in cui invece
l’IVA non sia detraibile;

§
sanzione proporzionale dal 5 al 10%
dell’imponibile, con un minimo di euro 1.000 nel caso in cui la fattura non sia
presente neppure nella contabilità ai fini IVA.

Attualmente le sanzioni variano dal 100 al 200% dell’imposta, con un
minimo di euro 258.

– cedente/prestatore applica l’iva (e la versa) in luogo del reverse charge:

§
sanzione a carico del cessionario/committente
da euro 250 ad euro 10.000, con solidarietà in capo al cedente/prestatore. Il cessionario/committente
avrà diritto di detrarsi l’iva (secondo le ordinarie regole).

Attualmente la sanzione prevista è del 3% dell’imposta con un minimo
di euro 258.

– cedente/prestatore emette fattura in regime di reverse charge in luogo di quello ordinario:

§
sanzione a carico del cedente/prestatore
da euro 250 ad euro 10.000, con solidarietà in capo al cessionario/committente.

Attualmente la sanzione prevista è del 3% dell’imposta con un minimo
di euro 258.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica –
Mestre Venezia