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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Reverse charge: cambiano le sanzioni.

NEWS Posted on Mon, November 02, 2015 22:39:00

POST 16

A partire dal 1° gennaio 2017 cambiano le sanzioni in materia di reverse charge, che saranno applicabili
non solo alle ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8 DPR 633/72, ma anche
alle ipotesi di autofatturazione a carico dei cessionari/committenti (se
soggetti passivi) dei produttori agricoli in regime di esonero e nel caso di
inversione contabile nell’ambito degli acquisti intracomunitari.

Si riportano di seguito le principali novità:

– cessionario/committente che non assolve l’imposta mediante il
meccanismo del reverse charge (es.
non registra la fattura ovvero la registra ma senza integrazione e successiva
rilevazione sul registro degli acquisti e su quelle delle vendite):

§
sanzione che varia da un minimo di euro
500 ad un massimo di euro 20.000: è necessario tuttavia che la fattura sia
presente nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi e l’imposta,
se esposta, sia detraibile;

§
sanzione del 90%, nel caso in cui invece
l’IVA non sia detraibile;

§
sanzione proporzionale dal 5 al 10%
dell’imponibile, con un minimo di euro 1.000 nel caso in cui la fattura non sia
presente neppure nella contabilità ai fini IVA.

Attualmente le sanzioni variano dal 100 al 200% dell’imposta, con un
minimo di euro 258.

– cedente/prestatore applica l’iva (e la versa) in luogo del reverse charge:

§
sanzione a carico del cessionario/committente
da euro 250 ad euro 10.000, con solidarietà in capo al cedente/prestatore. Il cessionario/committente
avrà diritto di detrarsi l’iva (secondo le ordinarie regole).

Attualmente la sanzione prevista è del 3% dell’imposta con un minimo
di euro 258.

– cedente/prestatore emette fattura in regime di reverse charge in luogo di quello ordinario:

§
sanzione a carico del cedente/prestatore
da euro 250 ad euro 10.000, con solidarietà in capo al cessionario/committente.

Attualmente la sanzione prevista è del 3% dell’imposta con un minimo
di euro 258.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica –
Mestre Venezia



Disegno di legge di stabilità 2016: ammortamenti in 5 anni per avviamenti e marchi affrancati nell’ambito di operazioni straordinarie.

NEWS Posted on Mon, November 02, 2015 14:11:17

POST 15

Il nostro ordinamento tributario
prevede il regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie
quali fusioni, scissioni e conferimenti,
fatta salva la possibilità concessa dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR , di
affrancare i maggiori valori contabili iscritti in bilancio a seguito di tali
operazioni e costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante
l’applicazione di un imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:


12% per maggiori valori fino a € 5.000.000;


14% per la parte compresa tra € 5.000.001 e €
10.000.000;


16% per la parte eccedente.

L’imposta sostitutiva deve essere
versata in tre rate annuali in misura pari al 30%, 40% e 30%, più interessi
sulla seconda e terza rata.

Con l’art. 15 comma 10 del D.L.
185/2008 (decreto anti-crisi) è stato introdotto, inoltre, il regime così detto
“derogatorio”, che consente di assoggettare ad imposta sostitutiva del 16% i
maggiori valori emersi da operazioni straordinarie ed allocati su attività
immateriali quali avviamento e marchi, ottenendo al contempo la possibilità di ammortizzare
i maggiori valori in 10 anni, anziché in 18, così come ordinariamente previsto
dall’art. 103 del TUIR.

In questo caso l’imposta
sostitutiva del 16% deve essere versata, in un’unica soluzione, entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso
del quale è stata posta in essere l’operazione. I maggiori valori assoggettati
a tale regime si considerano riconosciuti fiscalmente nel periodo d’imposta in
cui viene versata l’imposta sostitutiva, mentre con riferimento agli
ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori è ammessa solo a partire del
periodo d’imposta successivo.

Il disegno di legge di Stabilità
2016 interviene sul citato regime “derogatorio”, prevedendo per le operazioni
straordinarie poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015, e quindi a valere dal 2016, la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di ammortamento dei maggiori
valori affrancati relativi a marchi ed avviamento
.

In sintesi: per le operazioni straordinarie perfezionate a partire
dal 2016 sarà possibile affrancare fiscalmente i maggiori valori di avviamento
e marchi, versando l’imposta sostitutiva del 16%, entro il 16 giugno 2017. I
valori affrancati saranno, quindi, riconosciuti fiscalmente a partire dal 2017,
mentre dal 2018 potranno essere dedotti gli ammortamenti sui maggiori valori in
misura pari ad un quinto anziché un decimo.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Montebelluna



Liquidazione IVA posticipata: la Cassazione ritorna sul comportamento da tenersi.

NEWS Posted on Mon, November 02, 2015 08:30:52

POST 14

La Cassazione con la Sentenza n. 15636/2015 ha fornito
alcuni chiarimenti in materia di IVA sul funzionamento del regime fiscale di
contabilità presso terzi.

La regola generale,
come è noto, prevede che la liquidazione IVA di un mese avvenga sulla base
delle operazioni poste in essere in tale stesso periodo.

Per chi affida la tenuta
della contabilità a terzi
invece l’Imposta sul valore aggiunto dovuta per
un mese può essere calcolata sulla base delle operazioni poste in essere
nel mese antecedente quello oggetto di liquidazione.

Un esempio chiarisce meglio il funzionamento. Si
prenda la liquidazione IVA del mese di luglio 2016. La regola generale prevede
che questa venga effettuata tenuto conto delle operazioni poste in essere in
tale mese e, se ne scaturisce un debito non compensabile, quest’ultimo formerà
oggetto di versamento nel corso del successivo mese di agosto. Nel regime di
contabilità presso terzi, invece, la liquidazione Iva del mese di luglio è effettuata
tenuto conto delle operazioni effettuate a giugno. Quanto al momento del
versamento nulla cambia, poiché l’eventuale debito dovrà essere versato sempre
nel mese di agosto.

In altre parole il regime di contabilità presso terzi
consente di utilizzare una diversa base di calcolo per determinare l’IVA dovuta
in relazione al singolo mese, ma non comporta alcun differimento del termine di
versamento rispetto all’ordinario regime contabile e per, dirlo con le parole
della Suprema Corte “non
comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici
dell’imposta; posto, infatti, che lo stesso legislatore prevede espressamente
che la liquidazione IVA, e quindi il suo versamento, debba essere effettuato
entro il termine previsto … e quindi entro il giorno 16 di ciascun mese
seguente, anche nell’ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di
contabilità presso terzi non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo
dell’imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della
documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell’ambito
della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il
versamento dell’imposta stessa”.

Resta fermo che essendo l’Iva un tributo “solare”, in
sede di dichiarazione annuale si dovrà effettuare un conguaglio, per
considerare tutte le operazioni poste in essere nel corso dell’anno.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia