POST 14

La Cassazione con la Sentenza n. 15636/2015 ha fornito
alcuni chiarimenti in materia di IVA sul funzionamento del regime fiscale di
contabilità presso terzi.

La regola generale,
come è noto, prevede che la liquidazione IVA di un mese avvenga sulla base
delle operazioni poste in essere in tale stesso periodo.

Per chi affida la tenuta
della contabilità a terzi
invece l’Imposta sul valore aggiunto dovuta per
un mese può essere calcolata sulla base delle operazioni poste in essere
nel mese antecedente quello oggetto di liquidazione.

Un esempio chiarisce meglio il funzionamento. Si
prenda la liquidazione IVA del mese di luglio 2016. La regola generale prevede
che questa venga effettuata tenuto conto delle operazioni poste in essere in
tale mese e, se ne scaturisce un debito non compensabile, quest’ultimo formerà
oggetto di versamento nel corso del successivo mese di agosto. Nel regime di
contabilità presso terzi, invece, la liquidazione Iva del mese di luglio è effettuata
tenuto conto delle operazioni effettuate a giugno. Quanto al momento del
versamento nulla cambia, poiché l’eventuale debito dovrà essere versato sempre
nel mese di agosto.

In altre parole il regime di contabilità presso terzi
consente di utilizzare una diversa base di calcolo per determinare l’IVA dovuta
in relazione al singolo mese, ma non comporta alcun differimento del termine di
versamento rispetto all’ordinario regime contabile e per, dirlo con le parole
della Suprema Corte “non
comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici
dell’imposta; posto, infatti, che lo stesso legislatore prevede espressamente
che la liquidazione IVA, e quindi il suo versamento, debba essere effettuato
entro il termine previsto … e quindi entro il giorno 16 di ciascun mese
seguente, anche nell’ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di
contabilità presso terzi non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo
dell’imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della
documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell’ambito
della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il
versamento dell’imposta stessa”.

Resta fermo che essendo l’Iva un tributo “solare”, in
sede di dichiarazione annuale si dovrà effettuare un conguaglio, per
considerare tutte le operazioni poste in essere nel corso dell’anno.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia