POST 19

Esenzione Irap per il settore agricolo

Il disegno di legge di stabilità prevede l’esclusione dall’IRAP dei seguenti soggetti:

– produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell’art. 32 del Tuir);

– le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001);

– le cooperative e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).

L’esclusione dovrebbe operare anche per quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, non determinano il reddito in base alle risultanze catastali. Infatti la relazione illustrativa indica che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali attualmente si applica l’aliquota ridotta dell’1,9% (es. S.p.A. agricola).

Continuano ad applicare l’Irap ordinaria al 3,9% le attività di agriturismo, di allevamento e le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del Tuir.

Abrogazione del regime di esonero documentale per i produttori agricoli

Il disegno di legge di stabilità prevede l’abrogazione del regime di esonero documentale e contabile attualmente applicato a favore dei produttori agricoli con volume d’affari non superiore a € 7.000.

Tali soggetti pertanto dovranno assolvere gli adempimenti contabili e documentali al pari degli altri soggetti.

Lo stesso produttore agricolo dovrà emettere il documento fiscale a norma dell’art. 21 del DPR 633/72 per le operazione di cessione in quanto non sarà più valida l’attuale procedura che prevede l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario.

Incremento delle percentuali di compensazione IVA per prodotti agricoli

Il disegno di legge di stabilità prevede l’incremento, fino alla misura massima del 10%, delle percentuali di compensazione previste per i produttori agricoli che applicano il regime forfettario di detrazione dell’IVA relativamente alle cessioni di alcuni prodotti ai sensi dell’art. 34 del DPR 633/72.

La misura dell’incremento di tali percentuali di compensazione, nel rispetto della soglia massima stabilita, nonché l’individuazione dei prodotti agricoli interessati dalla modifica, sono rinviate all’emanazione di apposito decreto ministeriale da adottarsi entro il 31.1.2016.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia