POST 18

Il disegno di legge di stabilità per il 2016 ridefinisce il nuovo regime
forfettario introdotto dalla legge di stabilità precedente che mira ad
inglobare tutti i regimi agevolati previsti fino ad oggi (minimi, nuove
attività produttive, ex minimi, etc).

Tali modifiche sono volte essenzialmente a rendere più conveniente
l’adesione al regime forfettario.

I punti di intervento sono i seguenti:


minori vincoli all’ingresso al regime forfettario per chi ha percepito
nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati;


riduzione dell’aliquota ordinaria per i primi 5 anni di attività;


aumento dei limiti dei ricavi conseguibili;


riduzione degli oneri contributivi previdenziali.

In prima battuta è stato rimodulato, in senso più favorevole al
contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime in caso
di esercizio di una attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno
precedente a quello di applicazione del forfait. Viene infatti prevista la
impossibilità di accesso al regime da parte di quei contribuenti che abbiano
conseguito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilato
superiori a 30 mila euro. Viene tuttavia previsto che il rispetto di tale
soglia risulta irrilevante qualora il rapporto di lavoro sia cessato.

Viene inoltre abrogata la formula, prima prevista dal comma 54 lett. d)
della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), secondo cui per
l’accesso al regime agevolato era necessario che i redditi conseguiti
nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professioni:

fossero in misura prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente o
assimilati;

se sommati a quelli di lavoro dipendente non superassero i 20 mila euro.

Il disegno di legge inoltre prevede un’ulteriore incentivo per quanto
concerne l’avvio di nuove attività produttive. Viene infatti previsto che per
le stesse l’aliquota ordinaria di imposta viene ridotta dal 15% al 5% per i
primi cinque anni di attività (in luogo della precedente previsione che vedeva
la riduzione di un terzo dei redditi prodotti secondo le modalità di calcolo
forfetarie per i primi tre anni di attività).

Viene inoltre previsto che potranno avvalersi di detta previsione
agevolativa non solo coloro che adotteranno il regime in oggetto a partire dal
2016 ma anche coloro che vi hanno aderito a partire dal 2015 limitando però
l’applicazione dell’aliquota agevolata ai successivi 4 periodi (fino all’anno
di imposta 2019) avendo già usufruito, nel 2015, della riduzione di un terzo
del reddito imponibile.

Attraverso l’aggiornamento della
tabella di cui all’Allegato 4, annesso alla L. 190/2014 vengono infine rivisti
anche i limiti ai ricavi conseguibili attraverso un sensibile adeguamento al
rialzo che consentirà una maggiore possibilità di adesione al regime
forfettario.

Dal periodo di imposta 2016 le soglie di ricavi e compensi sono
generalmente incrementate di euro 10 mila, mentre per quanto concerne gli
esercenti arti e professioni e altre attività detta soglia è aumentata di euro
15 mila.

Riportiamo, in allegato pdf, la tabella con le nuove soglie.

In ultimo viene prevista l’applicazione del regime contributivo
previdenziale ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali possono
beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi in luogo
dell’esonero minimale prima previsto.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso