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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

L’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

NEWS Posted on Sun, November 22, 2015 17:27:59


POST 27


Il disegno di legge di stabilità
2016, nella sua versione aggiornata dopo la recente approvazione del Senato,
prevede la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore
individuale, che alla data del 31
ottobre 2015
possiede immobili strumentali per natura o per destinazione
(ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione degli stessi dal regime
d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).

L’ambito soggettivo: la proposta normativa si rivolge
all’imprenditore individuale (ma, lo
ricordiamo, esiste nel disegno di legge in commento, una disposizione
agevolativa anche per l’assegnazione/cessione ai soci di immobili strumentali
per natura di proprietà di società di persone e di capitali).

L’ambito oggettivo: l’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e
quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C,
D, E e A10) ovvero per destinazione
(cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non
appartengono alle sopraindicate categorie catastali)

L’agevolazione: il passaggio alla sfera privata,
che normalmente genera una plusvalenza tassabile con l’aliquota Irpef ordinaria
(aliquota marginale), si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore
normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. A
tale proposito, il rinvio alle norme in materia di assegnazione agevolata
applicabile alle società, dovrebbe consentire, per determinare la base
imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva, di utilizzare, in luogo del
valore normale, il valore catastale degli immobili.

L’ambito temporale: i beni immobili possono essere
estromessi, mediante opzione da esercitarsi entro il 31 maggio 2016, se posseduti alla data del 31 ottobre 2015 e con il pagamento
entro il 30 novembre 2016 del 60%
dell’ammontare dell’imposta e del
rimanente 40% entro il 16 giugno 2017.

Ai fini Iva: Avendo ad oggetto beni immobili
strumentali, l’estromissione può sfruttare il regime di esenzione di cui
all’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72. Ai fini però dell’applicazione
della cosiddetta “rettifica alla detrazione IVA” è necessario verificare
attentamente l’effettuazione nel decennio precedente di spese incrementative
sull’immobile.

Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Credito di imposta per riacquisto della prima casa e detrazione per acquisto di mobili ed arredi da parte di giovani coppie.

NEWS Posted on Sun, November 22, 2015 14:16:39

POST 26

Il disegno di legge di stabilità 2016, nella versione approvata dal Senato, propone la possibilità di beneficiare del
credito di imposta per il riacquisto della prima casa anche nel caso in cui,
al momento del nuovo acquisto, la cessione della precedente prima casa non sia
ancora avvenuta, a patto che tale cessione avvenga entro un anno dal nuovo
acquisto. Se non viene rispettato
tale termine, si decade dall’agevolazione goduta sul nuovo acquisto, per il
quale saranno pertanto dovute le imposte in misura ordinaria, oltre alle
sanzioni e agli interessi.

Inoltre dopo il passaggio al Senato, il tetto della detrazione per l’acquisto di mobili ed arredi da parte di giovani coppie (vedi Post 5) aumenta a 16.000 Euro (anziché 8.000 Euro come inizialmente proposto). Restano ferme le altre condizioni.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Disegno di legge di Stabilità 2016: novità dopo l’approvazione del Senato.

NEWS Posted on Sun, November 22, 2015 00:23:52

POST 25

Il Senato ha approvato il Disegno di legge di stabilità 2016 che ora passa alla Camera per il suo via libera definitivo, salvo ulteriori modifiche.
L’iter di approvazione, come è noto, dovrà essere concluso entro la fine dell’anno.
Con un maxiemendamento sono state inserite alcune novità che interessano in particolare il c.d. “pacchetto casa”:
– l’abolizione di IMU e TASI per l’abitazione principale e per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale;
– la riduzione di IMU e TASI sugli immobili locati a canone concordato;
– il potenziamento della detrazione per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie;
– l’ampliamento dei termini per la cessione di immobili in caso di riacquisto della prima casa;
– l’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale;
– le modifiche ad alcune aliquote iva;
– il nuovo tetto contante per i money transfert.
Nei successivi post gli approfondimenti.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Estromissione agevolata degli immobili delle ditte individuali.

NEWS Posted on Wed, November 18, 2015 11:19:22

POST 24

Il disegno di legge di stabilità
2016 sta proseguendo, come è noto, il suo iter di discussione al Senato.
I relatori alla predetta legge
hanno presentato ieri, 17 novembre 2015, un emendamento volto a concedere agli
imprenditori individuali la possibilità di estromettere in via agevolata gli
immobili d’impresa, appartenenti quindi alla sfera aziendale. Tale provvedimento, da più parti
auspicato, si coordina con quello di assegnazione agevolata di beni previsto
per le società dallo stesso disegno di legge (vedi Post 3)

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Treviso



Rinuncia al credito da parte del socio: nuovo regime fiscale.

NEWS Posted on Sat, November 14, 2015 01:33:03

POST 23

Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione), a partire dal 1° gennaio 2016, cambiano le regole fiscali per le rinunce ai crediti vantati dal socio. E’ stato, infatti, modificato il comma 4 dell’art. 88 del TUIR, che sanciva in capo alla società partecipata l’intassabilità incondizionata delle sopravvenienze attive derivanti da rinuncia da parte dei soci ai propri crediti.

Il nuovo comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR prevede che, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito. A tal fine, è stato introdotto in capo al socio l’obbligo di comunicare il valore fiscale del credito rinunciato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in mancanza della quale il valore fiscale del credito si assume pari a zero, con conseguente integrale tassazione della sopravvenienza.

In pratica, rispetto alle regole precedenti non cambia nulla, nel caso in cui vi sia coincidenza tra valore fiscale e valore nominale del credito rinunciato, salvo il nuovo obbligo di comunicazione del valore fiscale, mentre in tutti i casi in cui il valore fiscale sia diverso dal valore nominale, ad esempio per effetto di acquisto del credito pro soluto ad un costo inferiore al valore nominale, la rinuncia produrrà una sopravvenienza tassata in capo alla società partecipata per un importo pari alla differenza tra valore nominale e valore fiscale del credito.

Per quanto riguarda il socio, con il citato decreto è stato rivisto anche l’art. 94 del Tuir, disponendo che la rinuncia comporta un incremento del valore fiscale della partecipazione del socio entro i limiti del valore fiscale del credito rinunciato.

Esempio: la società Alfa controlla al 100% la società Beta. Alfa acquista da un terzo per 30.000 Euro, con clausola pro-soluto, un credito del valore nominale di 100.000 Euro, che quest’ultimo vanta nei confronti di Beta. Successivamente Alfa rinuncia al proprio credito nei confronti di Beta. Alfa dovrà comunicare a Beta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del credito acquistato e oggetto di rinuncia (Euro 30.000). Beta dovrà stornare il debito, rilevando l’apporto patrimoniale come riserva di capitale, per Euro 100.000 e tassare in dichiarazione una sopravvenienza pari ad Euro 70.000, come differenza tra il valore nominale del credito rinunciato (Euro 100.000) ed il valore fiscale (Euro 30.000). Simmetricamente Alfa potrà aumentare il valore fiscale della propria partecipazione in Beta di Euro 30.000.

Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo al 7 ottobre 2015. Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sino al 31 dicembre 2015 si applica il regime di intassabilità assoluta delle sopravvenienze da rinuncia al credito, mentre a partire dal 1° gennaio 2016 si applicano le nuove regole.

Si ricorda, infine, che dal punto di vista civilistico il nuovo OIC 28, stabilisce che la rinuncia del credito da parte del socio, indifferentemente che sia un credito commerciale o da finanziamento, effettuata con lo scopo di un rafforzamento patrimoniale della società deve essere trattata contabilmente come apporto di patrimonio, trasformando, quindi il debito della società in una riserva di capitale. Viceversa, nel caso di rinuncia per motivazioni commerciali, ad esempio per contestazioni, penalità, abbuoni o premi, questa andrebbe rilevata nel conto economico come rettifica di costi o come sopravvenienza in base al periodo d’imputazione.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna



Appovato il modello per il patent box.

NEWS Posted on Wed, November 11, 2015 23:33:58

POST 22

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 144042 del 10 novembre 2015 è stato approvato il form per comunicare l’adesione al regime agevolato dei redditi derivanti dai beni immateriali. Tale provvedimento fa seguito al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2015 contenente le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di tali beni.

L’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (“Legge di stabilità”), come modificato dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha infatti introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. Patent Box).

Il beneficio fiscale in parola si sostanzia in una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30 per cento – nel 2015 (40 per cento nel 2016 e 50 per cento dal 2017) – di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale.

L’opzione è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi per i soggetti solari per i periodi di imposta 2015 e 2016, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e termini previsti dal provvedimento e nello specifico:

• l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali può essere esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione (quindi entro il 31 dicembre 2015 per il periodo di imposta 2015) e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro;

• i soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite intermediari abilitati. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate;

• la trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia entro il corrente mese di novembre;

• i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello, formato da una sola pagina, si presenta con una struttura semplificata ed è composto dalle seguenti sezioni:

• dall’informativa sul trattamento dei dati personali (prima facciata del modello);

• dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale rappresentante firmatario (prima parte della seconda facciata del modello);

• dai riquadri relativi all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione (seconda parte della seconda facciata del modello).

Non è dunque necessario indicare per quale tipologia di intangibles si effettua l’opzione, ne’ se il reddito derivi da un utilizzo diretto ovvero indiretto del bene.

Nel caso di utilizzo diretto del bene per beneficiare dell’opzione già dal 2015 è necessario far seguire l’invio del modello, sempre entro la fine dell’esercizio 2015, da una richiesta di attivazione di un ruling con l’Amministrazione Finanziaria che avrà per oggetto la determinazione del reddito agevolabile.

Sulle modalità di questo ruling si è tuttavia ancora in attesa di specifiche istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda infine che a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi dal 2017), l’opzione sarà esercitabile attraverso una comunicazione da apporre direttamente in dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Se non c’è costruzione d’artificio la controllata estera non è mai esterovestita.

NEWS Posted on Tue, November 10, 2015 23:46:16

POST 21

Con il deposito della senza numero 43809/15 avvenuto lo scorso 30 ottobre 2015 la Terza sessione Penale della Cassazione ha reso note le motivazioni dell’assoluzione pronunciata, ormai un anno fa, in favore degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana in relazione alla accusa di evasione fiscale.

Tra i vari punti toccati dalla sentenza ve ne è uno in particolare che non mancherà di far discutere ovvero quello legato al concetto di esterovestizione societaria.

Nel caso in esame infatti “gli Ermellini” hanno ravvisato non esservi la sussistenza di alcun reato in quanto la società lussemburghese detenuta indirettamente dai due noti stilisti non poteva essere ritenuta esterovestita e quindi residente in Italia.

La Suprema Corte infatti ha contestato il fatto che le due corti prima espressesi sul caso abbiamo voluto ricondurre la società estera come residente in Italia facendo esclusivo riferimento alprincipio espresso dall’art 4 del modello OCSE per il quale la residenza di una società coincide con il place of effective management richiamato nel nostro ordinamento tributario dal dettato dell’articolo 59 del TUIR secondo cui il domicilio fiscale “si identifica nel centro effettivo di direzione e svolgimento della sua attività, ove cioè risiedono gli amministratori, sia convocata e riunita l’assemblea sociale, si trovino coloro i quali hanno il potere di rappresentare la società, il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accertamento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente e nel quale, dunque, hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti”.

Viene dunque fatto notare come tale conclusione si ponga in netto contrasto, nel caso di specie, con le previsioni di cui agli artt. 2359 e 2497 del codice civile dove il rapporto tra controllante e controllata prevede esplicitamente una influenza della prima sulla seconda.

Secondo la Corte infatti “identificare tout court la sede amministrativa della società controllata con il luogo nel quale si assumono le decisioni strategiche o dal quale partono gli impulsi decisionali può in questi casi comportare conseguenze aberranti ove esso dovesse identificarsi con la sede della società controllante, in evidente contrasto con le ragioni stesse della politica del gruppo e le esigenze sottese al suo controllo”. Viene inoltre sottolineato come il concetto di controllo espresso dall’art.2359 cc sia utilizzato più volte dal legislatore fiscale come per esempio in relazione alla normativa sul consolidato fiscale nazionale e mondiale (nel caso in cui le società controllate siano italiane ovvero residenti all’estero).

A sostegno della propria tesi la Corte fa inoltre uno specifico rimando anche alla disciplina sulle CFC (controlled foreign companies) secondo la quale non può applicarsi imposizione in Italia in capo al soggetto controllante se la controllata estera svolge effettivamente attività di tipo commerciale o industriale nel paese estero, anche qualora tale paese presenti una imposizione fiscale più vantaggiosa.

Punto fondamentale diventa dunque quello di verificare il reale svolgimento dell’attività in Lussemburgo. Tale assunto viene in seguito rafforzato, lungo il percorso argomentativo e particolarmente articolato della Suprema Corte, attraverso il rimando alla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in tema di libertà di trasferimento ovvero la possibilità di instaurarsi in uno stato UE a maggior vantaggio fiscale purché vi sia un reale insediamento legato all’effettivo svolgimento di una attività che quindi non configuri una costruzione di puro artificio.

Secondo tale approccio quindi non si può limitare la libertà di stabilimento in quanto vi è un risparmio fiscale ma ci si deve limitare a verificare che vi sia una effettiva attività economica evitando la costituzione di strutture di puro artificio volte solo ad un risparmio fiscale. È evidente come il rimando alle costruzioni di puro artificio ponga in linea la giurisprudenza della Corte Europea con quanto previsto dall’art 167 comma 8bis del TUIR in tema di CFC.

In buona sostanza secondo la Corte se non c’è costruzione artificiosa non c’è abuso.

Per poter quindi accertare la natura artificiosa o meno della società estera la Corte rimanda ai criteri indicati dall’art. 162 del TUIR per definire la “stabile organizzazione” e a quelli elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per identificare le società cd. “casella postale” o ”schermo”.

Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto sufficiente a vincere la presunzione di struttura meramente artificiosa la presenza in Lussemburgo di un ufficio, ovvero una delle fattispecie espressamente previste dall’articolo 5 del modello OCSE contro le doppie imposizioni, dove “effettivamente qualcosa si faceva”.

Si tratta in ogni caso, puntualizza infine la Corte, di accertamenti che appartengono alla ricostruzione del fatto reato e che, in quanto tali, devono essere condotti dal giudice in modo autonomo, secondo le regole del giudizio proprie del processo penale che non tollerano inammissibili inversioni della prova frutto del ricorso alle presunzioni fiscali.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Riforma dei reati tributari: un quadro di sintesi.

NEWS Posted on Sun, November 08, 2015 13:28:30

POST 20

Il D.Lgs n. 158/2015 ha riformato il sistema sanzionatori penale tributario ed amministrativo innovando profondamente la nozione di imposta evasa, innalzando le soglie di punibilità di alcuni reati ed introducendo nuove fattispecie penalmente perseguibili.

La nova disciplina è entrata/entrerà in vigore in due momenti distinti:

a) la parte penale il 22 ottobre 2015 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 158/2015;

b) la parte amministrativa il 1 gennaio 2016 (il D.Lgs 158/2015 aveva inizialmente previsto la data del 1 gennaio 2017 che è stata tuttavia anticipata di un anno ad opera del disegno di legge di Stabilità 2016).

Le principali modifiche dell’assetto penale tributario contenuto nel D.Lgs n. 74/2000 concernono:

1) la nozione di imposta evasa: nel riformato art. 1, lett. f) del D.Lgs n. 74/2000 non si considera più imposta evasa l’imposta teorica e non effettivamente dovuta, imputabile ad una rettifica in diminuzione da parte dell’Amministrazione finanziaria di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti ed utilizzabili;

2) il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) è stato esteso a tutte le dichiarazioni (non più solo a quelle annuali);

3) il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000): (i) è stata innalzata la soglia di imponibile non dichiarato ad Euro 1.500.000 (non più Euro 1.000.000) ed (ii) è stata introdotta una nuova fattispecie per la quale si ha fraudolenza se i crediti e le ritenute fittizie a diminuzione dell’imposta sono superiori al 5% dell’imposta medesima o comunque a Euro 30.000;

4) il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000): (i) le soglie di imposta evasa e di imponibile non dichiarato sono state elevate rispettivamente ad Euro 150.000 (precedentemente Euro 50.000) e Euro 3.000.000 (precedentemente Euro 2.000.000), (ii) sono stati esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, gli errori sull’inerenza e gli errori sulla competenza e (ii) sono in ogni caso state ritenute irrilevanti le valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore al 10% rispetto a quelle corrette;

5) il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000): (i) con riferimento alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la soglia di ciascuna imposta evasa è stata elevata ad Euro 50.000 (non più Euro 30.000) e la relativa sanzione è stata innalzata ed individuata nella reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (precedentemente reclusione da 1 anno a 3 anni); (ii) è stato introdotto il reato di omessa presentazione del 770 che si configura qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000 ed è sanzionato con la reclusione da 1 anno a 4 anni;

6) il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000): è stata innalzata la sanzione con la previsione della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;

7) il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis D.Lgs 74/2000): la fattispecie di reato è stata estesa, oltre che alle ritenute certificate, anche alle ritenute dovute in base alla dichiarazione e la soglia di punibilità delle ritenute omesse è stata innalzata a Euro 150.000 (precedentemente Euro 50.000);

8) il reato di omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000): il reato si consuma allorquando l’IVA omessa sia superiore ad Euro 250.000 (precedentemente Euro 50.000) per ciascun periodo d’imposta;

9) il reato di indebita compensazione (art 10 quater D.Lgs 74/2000): la fattispecie di reato è stata estesa ai crediti inesistenti prevedendo la sanzione della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;

10) l’introduzione all’articolo 13 del D.Lgs 74/2000 di due nuove cause di non punibilità afferenti (i) ai reati di omesso versamento e di indebita compensazione in ipotesi di integrale pagamento di imposte, sanzioni ed interessi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (a nulla rilevando che le violazioni siano già state scoperte) (ii) ed ai reati di infedele ed omessa dichiarazione in caso di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (purchè tuttavia i controlli non siano iniziati).

Las nuova disciplina penale tributaria comporta dunque in rilevante inasprimento delle sanzioni. Resta tuttavia fermo che, in applicazione del noto principio delfavor rei, qualora la nuova previsione normativa preveda un inasprimento di pena, essa non può avere effetto retroattivo, mentre laddove, per contro, contempli un migliore trattamento sanzionatorio troverà applicazione anche per i reati commessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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