POST 22

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 144042 del 10 novembre 2015 è stato approvato il form per comunicare l’adesione al regime agevolato dei redditi derivanti dai beni immateriali. Tale provvedimento fa seguito al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2015 contenente le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di tali beni.

L’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (“Legge di stabilità”), come modificato dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha infatti introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. Patent Box).

Il beneficio fiscale in parola si sostanzia in una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30 per cento – nel 2015 (40 per cento nel 2016 e 50 per cento dal 2017) – di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale.

L’opzione è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi per i soggetti solari per i periodi di imposta 2015 e 2016, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e termini previsti dal provvedimento e nello specifico:

• l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali può essere esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione (quindi entro il 31 dicembre 2015 per il periodo di imposta 2015) e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro;

• i soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite intermediari abilitati. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate;

• la trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia entro il corrente mese di novembre;

• i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello, formato da una sola pagina, si presenta con una struttura semplificata ed è composto dalle seguenti sezioni:

• dall’informativa sul trattamento dei dati personali (prima facciata del modello);

• dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale rappresentante firmatario (prima parte della seconda facciata del modello);

• dai riquadri relativi all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione (seconda parte della seconda facciata del modello).

Non è dunque necessario indicare per quale tipologia di intangibles si effettua l’opzione, ne’ se il reddito derivi da un utilizzo diretto ovvero indiretto del bene.

Nel caso di utilizzo diretto del bene per beneficiare dell’opzione già dal 2015 è necessario far seguire l’invio del modello, sempre entro la fine dell’esercizio 2015, da una richiesta di attivazione di un ruling con l’Amministrazione Finanziaria che avrà per oggetto la determinazione del reddito agevolabile.

Sulle modalità di questo ruling si è tuttavia ancora in attesa di specifiche istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda infine che a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi dal 2017), l’opzione sarà esercitabile attraverso una comunicazione da apporre direttamente in dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso