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Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione), a partire dal 1° gennaio 2016, cambiano le regole fiscali per le rinunce ai crediti vantati dal socio. E’ stato, infatti, modificato il comma 4 dell’art. 88 del TUIR, che sanciva in capo alla società partecipata l’intassabilità incondizionata delle sopravvenienze attive derivanti da rinuncia da parte dei soci ai propri crediti.

Il nuovo comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR prevede che, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito. A tal fine, è stato introdotto in capo al socio l’obbligo di comunicare il valore fiscale del credito rinunciato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in mancanza della quale il valore fiscale del credito si assume pari a zero, con conseguente integrale tassazione della sopravvenienza.

In pratica, rispetto alle regole precedenti non cambia nulla, nel caso in cui vi sia coincidenza tra valore fiscale e valore nominale del credito rinunciato, salvo il nuovo obbligo di comunicazione del valore fiscale, mentre in tutti i casi in cui il valore fiscale sia diverso dal valore nominale, ad esempio per effetto di acquisto del credito pro soluto ad un costo inferiore al valore nominale, la rinuncia produrrà una sopravvenienza tassata in capo alla società partecipata per un importo pari alla differenza tra valore nominale e valore fiscale del credito.

Per quanto riguarda il socio, con il citato decreto è stato rivisto anche l’art. 94 del Tuir, disponendo che la rinuncia comporta un incremento del valore fiscale della partecipazione del socio entro i limiti del valore fiscale del credito rinunciato.

Esempio: la società Alfa controlla al 100% la società Beta. Alfa acquista da un terzo per 30.000 Euro, con clausola pro-soluto, un credito del valore nominale di 100.000 Euro, che quest’ultimo vanta nei confronti di Beta. Successivamente Alfa rinuncia al proprio credito nei confronti di Beta. Alfa dovrà comunicare a Beta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del credito acquistato e oggetto di rinuncia (Euro 30.000). Beta dovrà stornare il debito, rilevando l’apporto patrimoniale come riserva di capitale, per Euro 100.000 e tassare in dichiarazione una sopravvenienza pari ad Euro 70.000, come differenza tra il valore nominale del credito rinunciato (Euro 100.000) ed il valore fiscale (Euro 30.000). Simmetricamente Alfa potrà aumentare il valore fiscale della propria partecipazione in Beta di Euro 30.000.

Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo al 7 ottobre 2015. Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sino al 31 dicembre 2015 si applica il regime di intassabilità assoluta delle sopravvenienze da rinuncia al credito, mentre a partire dal 1° gennaio 2016 si applicano le nuove regole.

Si ricorda, infine, che dal punto di vista civilistico il nuovo OIC 28, stabilisce che la rinuncia del credito da parte del socio, indifferentemente che sia un credito commerciale o da finanziamento, effettuata con lo scopo di un rafforzamento patrimoniale della società deve essere trattata contabilmente come apporto di patrimonio, trasformando, quindi il debito della società in una riserva di capitale. Viceversa, nel caso di rinuncia per motivazioni commerciali, ad esempio per contestazioni, penalità, abbuoni o premi, questa andrebbe rilevata nel conto economico come rettifica di costi o come sopravvenienza in base al periodo d’imputazione.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna