POST 28
Il Senato ha approvato il maxiemendamento che ha riscritto il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016, che approda così alla Camera. Il maxiemendamento, oltre ad accorpare in un unico articolo il contenuto dei precedenti 52, ha apportato alcune modifiche al testo in precedenza depositato in Senato. Nel presente post continuiamo l’analisi delle novità contenute nel ddl (si vedano anche i precedenti post 8 e 16).
Aumento aliquote iva: nuova decorrenza
Viene confermato lo slittamento dell’aumento dell’aliquote iva originariamente previsto a partire dal 1° gennaio 2016. Secondo la legge di stabilità per l’anno 2015 (L. 190/2014) gli aumenti avrebbero dovuto essere i seguenti:
aliquota iva 10%: dal 1° gennaio 2016, 12%; dal 1° gennaio 2017, 13%;
aliquota iva 22%: dal 1° gennaio 2016, 24%; dal 1° gennaio 2017, 25%; dal 1° gennaio 2018, 25,5%.
Ora invece viene stabilito che per il 2016 le aliquote non cambieranno, mentre dal 1° gennaio 2017 l’aliquota ridotta del 10% passerà al 13%, mentre l’aliquota ordinaria passerà dal 22% al 24% e dal 1° gennaio 2018 sarà innalzata al 25%.
Aliquota iva pellet
Altra novità riguarda l’Iva applicata sul pellet. La legge 190/2015 aveva aumentato, a partire del 1° gennaio 2015, l’aliquota iva sul pellet dalla misura ridotta del 10% a quella ordinaria del 22%. Il ddl stabilità per l’anno 2016, così come presentato al Senato preveda il ripristino dell’iva ridotta (dal 1° gennaio 2016). La riscrittura del ddl stabilità ad opera del maxiemendamento ha eliminato tale riduzione. Pertanto l’aliquota Iva relativa al pellet rimane del 22%.
Nuova aliquota del 5%
Viene prevista l’introduzione di una nuova aliquota iva agevolata pari al 5%, che si applicherà alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Tra le prestazioni oggetto di agevolazione – in presenza delle condizioni soggettive succitate – vi sono:
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere;
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
L’aliquota agevolata troverà applicazione in relazione alle operazioni poste in essere in forza di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016.
Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia