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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Voluntary Disclosure: relazione accompagnatoria al 30 dicembre 2015 per tutti

NEWS Posted on Sat, October 31, 2015 10:43:38

POST 13

Vale per tutti i contribuenti la proroga al 30 dicembre 2015 del termine per la trasmissione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della relazione di accompagnamento all’istanza di adesione alla procedura di Voluntary Disclosure: la proroga riguarda quindi sia le domande presentate entro il 30 settembre u.s. sia per quelle presentate o che saranno presentate entro il 30 novembre 2015.

Tale importante chiarimento ufficiale è contenuto in una errata corrige trasmessa al Senato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l’analisi tecnico normativa del D.L. 30 settembre 2015, n. 153 (in corso di conversione).

Nello stesso termine del 30 dicembre 2015 è possibile integrare le istanze già presentate o da presentarsi entro il 30 novembre 2015.

Per approfondimenti sul tema della voluntary disclosure si veda anche:
www.voluntarydisclosure.diegocavaliere.it

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Tassati i rimborsi chilometrici ‘da casa’ se superiori a quelli dalla sede di servizio

NEWS Posted on Sat, October 31, 2015 08:27:25

POST 12

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 92/E di ieri 30 Ottobre 2015 ha affrontato il tema dei rimborsi spese corrisposti ai dipendenti sotto forma di indennità chilometrica (argomento che l’Agenzia aveva già trattato con la circolare n. 326/E del 1997 e le risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009).

Come è noto i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

La Risoluzione 92/E di ieri specifica che:

1) laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR,

2) invece, nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso