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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Pubblicati dal MISE i nuovi bandi per la valorizzazione di Brevetti, Marchi e Disegni.

Uncategorised Posted on Sat, December 14, 2019 15:40:13

POST 538

È stato pubblicato il decreto di riapertura dei bandi nazionali dedicati alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, già noti come Brevetti +, Marchi + 3 e Disegni +.

Le misure sono state leggermente modificate per quanto riguarda Brevetti +, eliminando la linea di finanziamento per le spese di deposito di brevetti già registrati dalle imprese. Per le Startup innovative invece è stata annunciata una misura ad hoc, il Voucher 3I – Investire In Innovazione.

Brevetti +

Con Brevetti + il Ministero dello Sviluppo Economico intende favorire la valorizzazione economica di brevetti e privative nazionali e internazionali attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto. Dotazione: 21,8 milioni di euro.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi alla valorizzazione di brevetti depositato a partire dal 1° gennaio 2016, i costi ammissibili sono i seguenti:

1)Industrializzazione e ingegnerizzazione:

– studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi);

– progettazione produttiva, studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;

– realizzazione firmware per macchine controllo numerico;

– progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;

-test di produzione;

– produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);

-rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

2) Organizzazione e sviluppo:

– servizi di IT Governance;

– studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;

– servizi per la progettazione organizzativa;

– organizzazione dei processi produttivi;

– definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

3) Trasferimento tecnologico:

– proof of concept;

– due diligence;

– predisposizione accordi di segretezza;

– predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;

 – costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

– contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso);

– non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fee).

Il contributo massimo è pari a 140.000 euro nella misura dell’80% delle spese sostenute (che devono essere successive alla presentazione della domanda).

Apertura domande dal 30 gennaio 2020 fino ad esaurimento risorse. La valutazione sarà legata all’ordine cronologico di ricezione delle domande al raggiungimento di un punteggio minimo di merito.

Disegni + 

Il Bando Disegni + promuove la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. La dotazione prevista è pari a 3,5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per finanziare le seguenti fasi:

Fase 1 – Produzione ovvero la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato.

Questa fase prevede un contributo a fondo perduto fino a 65 mila euro– nel limite dell’80% delle spese

Fase 2 – Commercializzazione ovvero la commercializzazione di un disegno/modello registrato

Questa fase prevede un contributo a fondo perduto fino a 10 mila euro– nel limite dell’80% delle spese

Domande dal 27 febbraio 2020 fino ad esaurimento risorse.

Marchi + 3

La misura Marchi + 3 favorisce la registrazione all’estero (sia a livello comunitario che internazionale) di marchi nazionali da parte di pmi, con l’obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva. La dotazione dotazione prevista è pari a 13 milioni di euro.

Le spese ammissibili sono suddivise in due linee di finanziamento:

Misura A – registrazione di marchi europei: fino a 6.000 euro per ogni domanda relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO;

Misura B – registrazione di marchi internazionali: fino a 6.000 euro (7.000 euro per USA o Cina), per ciascuna domanda relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese, elevato a 7.000 euro (8.000 euro per USA e/o Cina) per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi.

Il bando prevede un contributo in conto capitale fino all’ 80% delle spese. Con un massimo di contributo pari a 30.000 euro per ogni azienda.

Domande dal 30 marzo 2020 fino ad esaurimento risorse.

A cura di Villani & Partners



Finanziamento fruttifero tra soggetti IVA: imposta di registro fissa.

Uncategorised Posted on Sun, December 01, 2019 15:04:11

POST 537

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29383/2019 ha ribadito che il finanziamento fruttifero erogato dai soci soggetti passivi Iva in favore della società deve essere assoggettato a imposta di registro solo in caso d’uso ed in misura fissa.

Tale pronuncia ha ribaltato le pronunce rese dalla CTP di Milano e dalla CTR Lombardia nelle quali, confermando l’operato dell’Amministrazione finanziaria, era stata contestato il mancato assoggettamento ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% di due delibere dell’assemblea dei soci con le quali era stato approvato un finanziamento fruttifero di soci soggetti Iva.

La Corte in particolare ha statuito che:

a) l’operazione di finanziamento fruttifero, generando interessi, rientra a tutti gli effetti nel campo di applicazione Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque deve scontare, per il principio di alternatività Iva-registro, l’imposta di registro solo in caso d’uso e comunque in misura fissa;

b) l’imposta di registro in misura proporzionale non può ritenersi applicabile al verbale di delibera societaria non costituendo questo un documento negoziale, né potendo avere esso ad oggetto prestazione patrimoniali rappresentando cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci.

La Corte ha quindi ribadito il pacifico principio secondo cui un finanziamento fruttifero effettuato da parte di soci soggetti passivi Iva costituisce un’operazione rientrante nel campo di applicazione dell’Iva, ancorché esente, ricorrendo la presenza di un corrispettivo (gli interessi) e pertanto in applicazione del principio di alternatività Iva-registro l’imposta di registro è dovuta in misura fissa e solamente in caso d’uso.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Farmacie: fattura elettronica e sistema TS nel decreto fiscale.

Uncategorised Posted on Wed, November 20, 2019 22:20:59

POST 536

L’art. 15 del D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) ha previsto la proroga anche per l’anno di imposta 2020 del divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Come per l’esercizio in corso, nel caso di richiesta del cliente della fattura in luogo del documento commerciale (scontrino fiscale) per un’operazione soggetta alla trasmissione dei dati al sistema TS, la farmacia ha l’obbligo di emettere la fattura in formato cartaceo.

Sempre l’articolo 15, al secondo comma, prevede a decorrere dal 1° luglio 2020 che la trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria venga effettuata esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri attraverso i registratori telematici.

Pur avendo finalità di semplificazione dei processi di lavoro, è molto probabile che il primo semestre del 2020 sarà caratterizzato da una nuova “campagna” di aggiornamenti dei software dei registratori telematici per rendere operative le nuove procedure di invio dei dati al sistema TS.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Prorogatio dei sindaci dimissionari.

Uncategorised Posted on Mon, November 18, 2019 18:16:43

POST 535

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29719/2019 ha ribadito che è applicabile ai sindaci dimissionari il principio della prorogatio previsto dall’art. 2385 c.c. esclusivamente per gli amministratori.

Tale decisione è stata tuttavia resa in applicazione della disciplina previgente e vi sono fondati dubbi in merito alla sua applicabilità anche nell’alveo della disciplina vigente.

L’attuale disciplina ed in particolare il disposto dell’art. 2400 che prevede che “la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato sostituto” inducono invero a ritenere che, nel caso in cui le dimissioni siano rassegnate nel corso del mandato, esse sortiscano effetto a prescindere dalla sostituibilità dei dimissionari (in tal senso la massima H.E.1 del Comitato Triveneto dei Natai nonchè alcune sentenze di merito [ex multis Trib. Milano 2.08.2010].

Le argomentazioni da cui muove la Suprema Corte per giungere a ritenere applicabile la disciplina della prorogatio ai sindaci dimissionari appaiono inoltre poco compatibili con le previsioni della disciplina attuale poichè pongono molta enfasi sull’istituto della supplenza che nella vigente disciplina non trova applicazione nel caso di nomina di un sindaco unico.

Per dirimere tale controversa questione occorrerà dunque attendere che la Suprema Corte sia chiamata a pronunciarsi su tale tematica in applicazione dell’attuale disciplina.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica su fabbricati concessi in locazione.

Uncategorised Posted on Fri, November 15, 2019 15:28:14

POST 534

Questa settimana la Cassazione si è nuovamente espressa a favore dei contribuenti per l’accesso alla detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili concessi in locazione.

L’accesso alla detrazione per i soggetti titolari di reddito d’impresa è dibattuto dall’anno 2008, quando l’Agenzia delle Entrate, disconoscendo quanto espressamente previsto dalla normativa, si è espressa con le Risoluzioni n. 303 e 340 ed ha negato la detrazione per gli interventi realizzati su beni classificati come immobili merce o su beni oggetto dell’attività dell’impresa quali gli sono immobili concessi in locazione. 

Dal 2008 si sono quindi succedute sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, sentenze della Cassazione, pareri dell’Associazione italiana dei dottori commercialisti che hanno sempre confermato, stante il tenore letterale della normativa, la spettanza della detrazione per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dall’attività svolta e dal tipo di utilizzo del bene. 

La Cassazione, con sentenza n. 29162 del 12 novembre 2019, ha nuovamente ribadito il diritto alla detrazione nel caso di interventi realizzati su immobili concessi in locazione. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Prorogate al 2020 per le detrazioni fiscali per ristrutturazione energetica, recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili.

Uncategorised Posted on Thu, November 14, 2019 11:58:29

POST 533

Il Disegno di Legge della Finanziaria per l’anno 2020 prevede la proroga al 31 dicembre 2020 delle detrazioni fiscali sostenute per gli interventi riqualificazione energetica. Restano fermi i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli adempimenti specifici dovuti già previsti dalla precedente normativa. 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, restauri e ristrutturazioni), il disegno di legge prevede la proroga dei maggiori tetti di spesa e delle percentuali di detrazioni per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso restano ferme disciplina e tutti gli adempimenti previsti dalla precedente normativa.  

Viene inoltre prorogata la detrazione pervista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. Bonus mobili) finalizzati all’arredo di un bene immobile oggetto di recupero del patrimonio edilizio e per il quale si è beneficiato della relativa detrazione d’imposta, che ora può essere applicata per gli interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019 e in relazione alle spese sostenute nel corso dell’anno 2020. Restano ferme tutte le restanti disposizioni che disciplinano la detrazione. 

Si precisa infine che sono in vigore tutte le disposizioni già previste per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, senza alcuna modifica, in quanto la norma già prevedeva la detrazione fiscale per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Bonus facciate: nuova detrazione fiscale dal 2020.

Uncategorised Posted on Thu, November 14, 2019 11:56:42

POST 532

Il Disegno di Legge della Finanziaria per l’anno 2020 prevede l’introduzione di una nuova detrazione fiscale irpef nel settore edile. 

Viene infatti prevista la possibilità di beneficiare di una detrazione pari al 90 per cento della spesa sostenuta in relazione ad interventi edilizi, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero ad al restauro della facciata degli edifici.

Non è previsto alcun tetto massimo di spesa e sono ammesse le spese sostenute nell’anno 2020. 

Il Bonus facciate è disciplinato dalle ulteriori disposizioni già previste per le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art.16 bis del Tuir.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il disegno di legge di bilancio 2020 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa (a costi minori).

Uncategorised Posted on Tue, November 12, 2019 19:16:01

POST 531

La bozza di Legge di Bilancio 2020, in corso di discussione al Senato, ripropone – a “condizioni meno onerose” rispetto allo scorso anno – la rivalutazione dei beni d’impresa.

In particolare, salvo modifiche in corso di approvazione della “manovra”, le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili “merce” alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge (2019 per chi ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e dovrà essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione sarà riconosciuta mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Le imposte sostitutive dovranno esser versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare potranno essere compensati.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (viceversa, per gli immobili, i valori si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2021).

Nel caso di trasferimento beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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