POST 531

La bozza di Legge di Bilancio 2020, in corso di discussione al Senato, ripropone – a “condizioni meno onerose” rispetto allo scorso anno – la rivalutazione dei beni d’impresa.

In particolare, salvo modifiche in corso di approvazione della “manovra”, le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili “merce” alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge (2019 per chi ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e dovrà essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione sarà riconosciuta mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Le imposte sostitutive dovranno esser versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare potranno essere compensati.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (viceversa, per gli immobili, i valori si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2021).

Nel caso di trasferimento beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso