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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il disegno di legge di bilancio 2020 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa (a costi minori).

Uncategorised Posted on Tue, November 12, 2019 19:16:01

POST 531

La bozza di Legge di Bilancio 2020, in corso di discussione al Senato, ripropone – a “condizioni meno onerose” rispetto allo scorso anno – la rivalutazione dei beni d’impresa.

In particolare, salvo modifiche in corso di approvazione della “manovra”, le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili “merce” alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge (2019 per chi ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e dovrà essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione sarà riconosciuta mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Le imposte sostitutive dovranno esser versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare potranno essere compensati.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (viceversa, per gli immobili, i valori si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2021).

Nel caso di trasferimento beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il disegno di legge di bilancio 2020 ripropone la “rivalutazione” di quote e terreni.

Uncategorised Posted on Tue, November 12, 2019 18:41:42

POST 530

Il disegno di legge di bilancio 2020, in corso di discussione al Senato, prevede – ancora una volta – la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa (e quindi “dai privati”), alla data dell’1.1.2020, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

A tal fine, entro il termine del 30.6.2020, occorrerà che: 

1) un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;

2) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva prevista per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva si applicherà, stando all’attuale testo della bozza di manovra, con l’aliquota unica dell’11 per cento, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione portafoglio clienti: cessione d’azienda?

Uncategorised Posted on Tue, November 12, 2019 18:24:58

POST 529

Con un recente interpello (n. 466/2019) l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riconducibilità o meno della cessione di un portafoglio clienti all’ipotesi di cessione d’azienda ed alle conseguenze fiscali derivanti dalla qualificazione dell’operazione (assoggettamento ad imposta di registro [3%] ovvero ad IVA).

L’Agenzia, pur con tutte le cautele legate alla necessità di valutare il caso concreto, ha osservato che la mera cessione di un “portafoglio cliente” non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva.

La clientela (ossia il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo), infatti, rappresenta una componente del valore dell’avviamento definito appunto “portafoglio cliente” che può essere trasferito integralmente anche in modo separato dall’azienda, in quanto suscettibile di autonoma valutazione economica.

Conseguentemente l’Agenzia ha ritenuto di qualificare la cessione della clientela, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, come cessione di un singolo bene e non come cessione di ramo d’azienda con conseguente assoggettamento della stessa ad IVA.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso