POST 535

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29719/2019 ha ribadito che è applicabile ai sindaci dimissionari il principio della prorogatio previsto dall’art. 2385 c.c. esclusivamente per gli amministratori.

Tale decisione è stata tuttavia resa in applicazione della disciplina previgente e vi sono fondati dubbi in merito alla sua applicabilità anche nell’alveo della disciplina vigente.

L’attuale disciplina ed in particolare il disposto dell’art. 2400 che prevede che “la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato sostituto” inducono invero a ritenere che, nel caso in cui le dimissioni siano rassegnate nel corso del mandato, esse sortiscano effetto a prescindere dalla sostituibilità dei dimissionari (in tal senso la massima H.E.1 del Comitato Triveneto dei Natai nonchè alcune sentenze di merito [ex multis Trib. Milano 2.08.2010].

Le argomentazioni da cui muove la Suprema Corte per giungere a ritenere applicabile la disciplina della prorogatio ai sindaci dimissionari appaiono inoltre poco compatibili con le previsioni della disciplina attuale poichè pongono molta enfasi sull’istituto della supplenza che nella vigente disciplina non trova applicazione nel caso di nomina di un sindaco unico.

Per dirimere tale controversa questione occorrerà dunque attendere che la Suprema Corte sia chiamata a pronunciarsi su tale tematica in applicazione dell’attuale disciplina.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso