Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

L’opportunità della rivalutazione dei beni d’impresa.

Uncategorised Posted on Tue, February 11, 2020 17:07:55

POST 8/2020

La legge di bilancio 2020 consente la rivalutazione dei beni d’impresa a condizioni più favorevoli rispetto a quanto previsto negli anni precedenti. La convenienza è data da aliquote di imposta sostitutiva più contenute e nella possibilità di rateizzare nel tempo il suo pagamento. 

Come è noto la rivalutazione consente di adeguare, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, il valore dei beni espresso nel bilancio.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare l’opportunità della rivalutazione va verificata con riferimento all’approvazione del prossimo bilancio d’esercizio, ossia a quello che chiude al 31 dicembre 2019.

In allegato un approfondimento sul tema.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Certificazione ritenute appalti: pronto lo schema di certificato.

Uncategorised Posted on Sun, February 09, 2020 10:35:26

POST 7/2020

L’articolo 4 del D.L. 124/2019 (“Decreto Fiscale”) ha introdotto uno specifico obbligo in capo ai committenti, di richiedere i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento al fine di verificare il corretto versamento delle stesse.

In particolare, tale obbligo riguarda le imprese che affidano il compimento di compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

In tali ipotesi le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici hanno l’obbligo di trasmettere al committente, oltre alle deleghe di pagamento:

a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,

b) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,

c) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tale obbligo viene meno qualora le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici, ex art. 17 bis, co 5, D.Lgs 241/1997, inviano al committente il certificato rilasciato dalla Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 (al netto di interessi sanzioni e oneri diversi), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni appena richiamate non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 

Con provvedimento emesso il 6 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato precisando che lo stesso è rilasciato dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa e che lo stesso ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da bollo e altri tributi speciali.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio: crediti d’imposta e bonus per le imprese.

Uncategorised Posted on Tue, February 04, 2020 16:44:59

POST 6/2020

Credito d’imposta R&S 2020: tutte le modifiche approvate in Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio, recentemente approvata, ha apportato alcune modifiche in materia di credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo. La novità principale riguarda le modalità di calcolo del credito, infatti, gli incentivi per la Ricerca & Sviluppo non verranno più calcolati su base incrementale rispetto alla media degli investimenti del triennio 2012/13/14 ma in percentuale sulla totalità delle spese ammissibili sostenute nell’esercizio precedente. L’erogazione del beneficio avverrà sempre sotto forma di credito di imposta.

Possono richiedere l’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le quali siano in possesso di DURC regolare ed effettuano attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 12% (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo), fino a un massimo annuale di 3 milioni di €/anno per beneficiario.

Le spese ammissibili sono:

a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici, titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. La base di calcolo credito sarà del 150% del loro ammontare se si tratta di:

– personale con età <= 35 anni

– personale in possesso di laurea magistrale (laurea ambito tecnico-scientifico)

– personale con titolo di dottore di ricerca (università italiana o estera)

– neoassunti a tempo indeterminato;

b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Massimo 30% della voce di spesa al punto a);

c) spese per contratti di ricerca extra-muros. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 % del loro ammontare. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato;

d) quote di ammortamento relative all’ acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. Max 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Max 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste;

f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’ impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Max 30% delle spese di personale al punto a) oppure del punto c).

Tali disposizioni sono operative per tutte le attività di ricerca e sviluppo effettuate dopo il 31/12/2019 e il credito di imposta spettante è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Legge di Bilancio 2020: istituito un nuovo credito per attività di design e ideazione estetica

La nuova normativa in materia di credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo, contenuta nella Legge di Bilancio 2020, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per attività di ricerca e innovazione nel campo del design e dell’ideazione estetica.

Possono richiedere l’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, in possesso di DURC regolare, che abbiano avviato attività di design e ideazione estetica per la creazione e la realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il credito d’imposta riconosciuto è del 6 % su investimenti in design e ideazione estetica, con un massimo annuale di 1,5 milioni di €/anno per beneficiario (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo).

I costi ammissibili sono:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design. Base di calcolo credito 150% del loro ammontare se:

– persona con età <= 35 anni;

– laurea in design;

– neoassunti a tempo indeterminato;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di Design e innovazione estetica, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari fino ad un massimo del 3 per cento della voce di spesa a);
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta. 

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative. Max 20% delle spese indicate alla lettera a) oppure alla lettera c);
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica. Max 30% delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c);

Il credito di imposta spettante è utilizzabile al decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Legge di Bilancio 2020: nuovo bonus per innovazione 4.0 e transizione ecologica

La Legge di Bilancio 2020, oltre a rimodulare le modalità di fruizione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, ha istituito nuove spesse agevolabili relative ad investimenti in innovazione tecnologica finalizzati ad una transizione ecologica o ad un’innovazione digitale in ottica Industria 4.0.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del:

– 6 % per investimenti in innovazione tecnologica;

– 10% per investimenti in innovazione tecnologica che abbiano finalità di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Il credito concedibile è fissato ad un massimo annuale di 1,5 milioni di €/anno per beneficiario (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo).

Le spese assoggettabili sono:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Base di calcolo credito 150% del loro ammontare se:

– persona con età <= 35 anni;

– laurea magistrale (laurea ambito tecnico-scientifico);

– titolo di dottore di ricerca (università italiana o estera);

– neoassunti a tempo indeterminato;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Max 30% voce di spesa a);

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologicaammissibili al credito d’imposta. Max 20% delle spese del personale ammissibili indicate alla lettera a);

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Max 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) oppure, delle spese indicate alla lettera c).

Tali disposizioni sono operative per tutte le attività di ricerca e sviluppo effettuate dopo il 31/12/2019 e il credito di imposta spettante è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Iperammortamento: dal 2020 l’incentivo cambia forma e diventa credito d’imposta

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova Legge di Bilancio che ha apportato importanti modifiche agli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0. In particolare, l’iperammortamento e il superammortamento hanno assunto una nuova forma, trasformandosi in un credito d’imposta.

Non ci sono modifiche per quanto riguarda i beneficiari e le spese ammissibili, possono godere del beneficio, infatti, tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica e dimensione presenti nel territorio nazionale che acquistano beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ovvero:

– beni materiali indicati nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0:

– beni immateriali (Software /System Integration/ Cloud Computing) elencati nell’Allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232

– investimenti diversi da quelli indicati negli allegati A e B (esclusi edifici, fabbricati, condotte e altri casi più specifici)

Per gli investimenti indicati nell’allegato A l’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni di euro (credito usufruibile in cinque quote annuali di pari importo). Tale incentivo è fornito per investimenti legati all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.

Per gli investimenti indicati nell’allegato B l’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.00 euro (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo).

Per i nuovi investimenti diversi da quelli indicati negli allegati A e B è riconosciuto un credito d’imposta pari al 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (credito usufruibile in cinque quote annuali di pari importo).

Il credito sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni oppure a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Le imprese potranno accedere al nuovo iperammortamento a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 oppure se l’acquisto non è ancora stato completato, entro il 30 giugno 2021, a condizione però che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

Per usufruire del credito d’imposta i beni devono avere determinate caratteristiche tecniche, funzionali e di interconnessione previste dalla normativa e dovrà essere prodotta apposita documentazione tecnico/amministrativa a supporto. Inoltre, da quest’anno le fatture dovranno riportare i riferimenti alla normativa. Infine, l’obbligatorietà della certificazione dei requisiti del bene, prima fissata a partire da investimenti superiori a 500.000 euro, è stata estesa anche a beni di valore inferiore ovvero la perizia è ora obbligatoria se il costo del bene è maggiore di 300.000 €. 

La modifica al meccanismo per il riconoscimento di super ammortamento ed iperammortamento dal 1° gennaio 2020 produrrà, secondo il MISE, due vantaggi per le imprese:

– estensione fino al 40% della platea dei beneficiari, con un credito d’imposta ad intensità crescente;

– anticipazione del momento di fruizione del beneficio: credito d’imposta con uso in compensazione da gennaio dell’anno successivo all’investimento.

La nuova procedura prevede alcuni adempimenti già in fase di acquisto del bene, come l’indicazione dei riferimenti normativi in fattura, vi invitiamo pertanto, se interessati, a contattarci sin dalle prime fasi della pianificazione dell’investimento in modo da potervi offrire un supporto completo durante tutto l’iter di richiesta dell’agevolazione.

Bonus formazione 4.0: eliminato l’obbligo di condivisione con le parti sociali

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla normativa in materia di Credito d’imposta formaziona 4.0.

È stato eliminato, infatti, l’obbligo di firmare gli accordi sindacali aziendali o territoriali per l’approvazione del piano formativo. Il credito può essere richiesto da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato in possesso di DURC regolare, le quali investono in attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il credito d’imposta è riconosciuto con intensità differenti in relzione alla tipologia di destinatari:

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le Piccole Imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000, per le Medie Imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le Grandi Imprese;
  • 60% delle spese ammissibili nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nellecategorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 17 ottobre 2017.

Il credito spettante è utilizzabile, esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

A cura di Villani & Partners



Il regime agevolato per gli “impatriati”.

Uncategorised Posted on Sun, February 02, 2020 09:10:04

POST 5/2020

L’articolo 16 del Dlgs 147/2015, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal DL 34/2019 e dal DL 124/2019, riconosce un importante regime di tassazione agevolata per i soggetti residenti all’estero che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.

Detto regime è anche noto come regime speciale per “lavoratori impatriati”.

In sintesi l’agevolazione consente di godere una esenzione dalla base imponibile dell’IRPEF pari al 70% che può arrivare al 90% se la residenza viene sposta in regioni del sud Italia.

CHI PUO’ USUFURUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Possono usufruire dell’agevolazione tutte le persone fisiche che:

  • non sono state residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • prestano attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano.

Si precisa che per attività lavorativa si intende la produzione in Italia di redditi da lavoro dipendente o assimilati (ad esempio i compensi per amministratori di società), di lavoro autonomo o anche di impresa (per coloro i quali avviano un’attività di impresa in Italia).

LA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa l’agevolazione contenuta nell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 consente di usufruire di una esenzione pari al 70% della base imponibile IRPEF (pertanto tassazione solo sul 30% del reddito prodotto).

L’esenzione inoltre passa dal 70% al 90% nei casi in cui la residenza venga trasferita in una regione del sud Italia (Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). 

LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficio ha una durata pari a cinque periodi di imposta e può essere prorogato di ulteriori cinque periodi di imposta qualora il soggetto che ha trasferito la residenza in Italia, in alternativa:

  • dopo il suo trasferimento in Italia, acquisti una unità abitativa di tipo residenziale in Italia ovvero che l’acquisto venga effettuato nei dodici mesi precedenti (l’acquisto può essere fatto anche dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli anche in comproprietà); 
  • abbia almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. 

In entrambi i casi i redditi prodotti negli ulteriori cinque periodi di imposta saranno imponibili nella misura del 50%. 

Nel caso in cui i figli minori o a carico o in affido preadottivo siano almeno tre l’agevolazione prevede l’esenzione al 90% dei redditi imponibili ai fini IRPEF anche nei cinque periodi di imposta successivi.

DA QUANDO SI APPLICA L’AGEVOLAZIONE

Il regime degli impatriati, con l’agevolazione al 70% ovvero al 90%, si applica a partire dal periodo di imposta 2019 ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019.

SOGGETTI NON ISCRITTI ALL’AIRE

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento.

LE RITENUTE

Per beneficiare dell’agevolazione: 

I lavoratori dipendenti (o chi produce redditi assimilati come ad esempio gli amministratori di società) devono presentare una dichiarazione scritta al datore di lavoro contenente:

  1. le generalità, l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di più assunzioni); 
  2. la dichiarazione di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla norma;
  3. la specifica dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione (prima che sia decorso il periodo minimo richiesto per usufruire dell’agevolazione – 2 anni di residenza in Italia);
  4. l’attestazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali (divieto di cumulo);
  5. una dichiarazione attestante il periodo d’imposta a partire dal quale è richiesta l’agevolazione.

Poi, in sede di certificazione unica,
 il datore dovrà riportare sia i redditi sui quali ha calcolato l’imposta (percentuale agevolata), sia quelli che non hanno concorso a formare l’imponibile.

Se, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro non potesse riconoscere l’agevolazione, il soggetto potrà comunque fruirne – avendone i requisiti – direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi: in questa ipotesi, il datore dovrà comunque indicare il reddito già corrisposto nella misura ridotta.

I lavoratori autonomi possono invece accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui com-
pensi percepiti; a tal fine, devono presentare:

  • una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, 
  • una dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali. 

Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Udine



Agevolazioni: nuovi bandi della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sun, January 26, 2020 10:46:34

POST 4/2020

Internazionalizzazione: nuovo bando per le imprese venete che investono nei mercati esteri

La Regione Veneto ha recentemente pubblicato un nuovo bando a sostegno dello sviluppo di processi e di percorsi di internazionalizzazione a per l’accesso o il consolidamento nei mercati esteri, attraverso l’utilizzo di servizi specialistici erogati da fornitori registrati sul “catalogo” del portale regionale Innoveneto.

Sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede in Veneto e Consorzi con attività esterna, società consortili, società cooperative e contratti di «rete soggetto».

Le spese finanziabili fanno riferimento alle seguenti categorie di servizi di assistenza/consulenza su:

– Pianificazione promozionale

– Pianificazione strategica

– Supporto normativo e contrattuale

– Affiancamento specialistico attraverso un Temporary Export Manager (TEM)

Il contributo previsto è dal 30% al 50%, sulla base della tipologia di servizio specialistico e del richiedente, calcolata dalla spesa ammessibile, effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile per ogni domanda è pari a 40.000 euro. I progetti dovranno avere durata massima di 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del sostegno. Il contributo verrà erogato a saldo, a fronte dell’invio della rendicontazione delle spese.

Le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento fondi.

Per la presentazione delle domande di contributo sono previsti tre sportelli. Di seguito le scadenze di ogni sportello per la compilazione e l’invio delle domande:

Apertura periodo di compilazione della domanda
SPORTELLO n.1: 24 febbraio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.2:  12 maggio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.3: 10 dicembre 2020 ore 10,00

Chiusura periodo di compilazione della domanda
SPORTELLO n.1: 19 marzo 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.2: 2 luglio 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.3: 18 febbraio 2021 ore 17,00

Apertura periodo di presentazione della domanda
SPORTELLO n.1: 24 marzo 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.2: 7 luglio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.3: 23 febbraio 2021 ore 10,00

Chiusura periodo di presentazione della domanda
SPORTELLO n.1: 26 marzo 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.2: 9 luglio 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.3: 25 febbraio 2021 ore 17,00

Veneto: pubblicato il bando per l’acquisto di servizi per l’innovazione

La Regione Veneto ha approvato un bando destinato a sostenere l’acquisizione dei servizi specialistici di consulenza e di sostegno all’innovazione Tecnologica, Strategica e Organizzativa e nello specifico di:

– Innovazione nella fase di concetto

– Innovazione nelle fasi di progettazione-sperimentazione

– Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale

– Innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti/servizi

– Innovazione del modello di business

– Up-grading organizzativo

– Efficientamento produttivo

– Processi di innovazione aziendale

– Innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary Management – TM)

I servizi specialistici dovranno essere erogati da fornitori registrati sul” catalogo dei fornitori” pubblicato sul portale regionale INNOVENETO (www.innoveneto.org).

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale dal 30% al 50% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto (a seconda della tipologia di servizio specialistico acquisito e dell’output presentato). Il contributo massimo concedibile per ogni azienda è di 20.000 €.

I progetti dovranno avere durata massima di 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del sostegno. L’erogazione del contributo avverrà a saldo, una volta concluso il progetto.

Sono previsti tre sportelli per la presentazione delle domande di sostegno e lo stanziamento su ciascun sportello è pari ad 1 milione di euro.

Le domande dovranno essere inviate nel rispetto delle seguenti scadenze:

Apertura periodo di compilazione della domanda
SPORTELLO n.1: 17 febbraio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.2: 5 maggio 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.3: 1° dicembre 2020 ore 10,00

Chiusura periodo di compilazione della domanda
SPORTELLO n.1: 11 marzo 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.2: 25 giugno 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.3: 11 febbraio 2021 ore 17,00

Apertura periodo di presentazione della domanda
SPORTELLO n.1: 16 marzo 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.2: 30 giugno 2020 ore 10,00
SPORTELLO n.3: 16 febbraio 2021 ore 10,00

Chiusura periodo di presentazione della domanda
SPORTELLO n.1: 20 marzo 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.2: 7 luglio 2020 ore 17,00
SPORTELLO n.3: 23 febbraio 2021 ore 17,00

Veneto: a breve un nuovo bando per progetti di R&S in aggregazione

La Regione Veneto ha in previsione la pubblicazione di un nuovo bando con l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca e sviluppo promossi da aggregazioni di imprese. La misura avrà a disposizione una dotazione finanziaria complessiva pari a 20 milioni di euro.

Le domande dovranno essere presentate da un partenariato di almeno 3 imprese, aggregate in contratto di rete, consorzio o associazione temporanea di impresa.

Le iniziative finanziabili devono riferirsi allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e allo sviluppo di tecnologie innovative sostenibili, efficienti ed inclusive per introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti “intelligenti”, dispositivi avanzati, di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS).

Sarà previsto un contributo a fondo perduto variabile dal 40% al 50% delle spese ammesse.

Il bando è attualmente in fase di pubblicazione ed è previsto in uscita entro giugno 2020.

A cura di Villani e Partners



Registratori telematici: novità.

Uncategorised Posted on Wed, January 22, 2020 15:08:19

POST 3/2020

Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 1432217 del 20.12.2019 sono state rilasciate le specifiche tecniche aggiornate per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite idoneo registratore telematico.

Con le nuove specifiche tecniche l’Agenzia delle Entrate:

– conferma che la memorizzazione dei corrispettivi deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione, mentre la trasmissione dei dati è consentita entro 12 giornida tale momento;

– stabilisce che le trasmissioni non possono essere effettuate nella fascia oraria 3:00-5:00;

– precisa che i dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data riportata nel campo “Data Ora Rilevazione” dell’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi”; in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura;

– specifica che il Registratore telematico deve essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi “non riscossi” riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture. Inoltre, deve gestire il numero di documenti commerciali emessi nel periodo e le tipologie di pagamento utilizzate (contanti e elettronico), l’informazione riferita all’accettazione di ticket restaurant e l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento.

L’invio dei dati secondo il nuovo tracciato sarà consentito dal 1° marzo 2020 e reso obbligatorio dal 1° luglio 2020.

Tra gli aggiornamenti è previsto l’adeguamento informatico per l’indicazione nel documento commerciale della nuova codifica “VI – Ventilazione IVA” per identificare le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi (es. Farmacie).  Si ricorda che anteriormente a tale modifica, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che i soggetti che adottano la ventilazione potevano indicare nel documento commerciale il codice “AL – Altro non IVA” per segnalare l’applicazione dello speciale metodo di rilevazione.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



La Legge di Bilancio e la detraibilità delle spese sanitarie.

Uncategorised Posted on Tue, January 14, 2020 05:17:14

POST 2/2020

Come noto, l’art. 15 del Tuir prevede la possibilità in sede di compilazione della Dichiarazione dei redditi di portare in detrazione dall’Irpef il 19% del costo sostenuto nell’anno per alcuni oneri (spese sanitarie, veterinarie, funebri, per interessi passivi, per istruzione, per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, ecc.).

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) condiziona tuttavia la detraibilità di queste spese a:

  1. Reddito del contribuente;
  2. Tracciabilità dei pagamenti.

All’art.1, comma 629, della Legge n. 160/2019 è infatti previsto che la detrazione del 19% spetti:

  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo (calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro;
  3. per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui agrari o per l’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale nonché per le spese sanitarie.

All’art. 1, commi 678 e 679, della Legge n. 160/2019 è inoltre previsto che la detrazione del 19% spetti a condizione che i pagamenti siano avvenuti con strumenti tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante i sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997). 

La norma prevede tuttavia una deroga per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

In sostanza non è necessario il pagamento con strumenti tracciabili quando la controparte è lo Stato. Ad esempio, il pagamento di una visita medica in ambito privato o prestazioni odontoiatriche erogate da un dentista non convenzionato per poter essere detraibili nella misura del 19% (ex art. 15, Tuir) dovranno essere pagate con strumenti tracciabili.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Farmacia dei servizi nella Legge di Bilancio.

Uncategorised Posted on Wed, January 01, 2020 14:51:00

POST 1/2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, meglio nota come Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 1° gennaio 2020, conferma l’interesse del Governo per la piena realizzazione della c.d. “Farmacia dei servizi” attraverso due interventi: il primo nella direzione della sperimentazione della remunerazione delle prestazioni, il secondo rivolto alla presa in carico dei pazienti cronici.

L’ultima “Finanziaria”, infatti, prosegue e rafforza la sperimentazione della remunerazione delle prestazioni erogate dalle Farmacie, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 403-406, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), attraverso un deciso:

  1. allungamento del periodo di test (esteso al biennio 2021 e 2022);
  2. ampliamento delle Regioni coinvolte (tutte le Regioni a statuto ordinario oltre alla Sicilia);
  3. impiego di risorse destinate (complessivi euro 50,6 mil., equamente distribuiti tra il 2021 e il 2022).

La sperimentazione -come si ricorderà- intende misurare i vantaggi che la Sanità pubblica può ottenere dall’erogazione di servizi da parte della Farmacia ovvero, come sancito dalla Legge n.69/2009, dal D.Lgs n.153/2009 e dai relativi Decreti Ministeriali attuativi, dall’erogazione di prestazioni di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, di servizi di secondo livello e servizi professionali resi da operatori socio-sanitari. 

Il secondo importante intervento, contenuto nella Legge di Bilancio 2020, riguarda la possibilità di usufruire presso le Farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, in attuazione del piano nazionale della cronicità (di cui all’intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), onde favorire la presa in cura dei pazienti cronici e concorrere all’efficientamento della rete dei servizi. A tal riguardo, attraverso le procedure della ricetta elettronica (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le Farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico (di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012). Le Farmacie sono pertanto chiamate a fornire:

  • ai pazienti interessati, ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti;
  • al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta o al medico prescrittore, informazioni periodiche e ogni volta che risulti necessario, circa la regolarità o meno dell’assunzione dei farmaci o comunque ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia.

Si può quindi concludere che la Farmacia dei servizi e la Farmacia in generale, esca rafforzata dall’ultima manovra di Bilancio, vedendo riconosciuta e per certi versi rivalutata quella dimensione professionale, che sempre più dovrebbe caratterizzarla.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



« PreviousNext »