POST 5/2020

L’articolo 16 del Dlgs 147/2015, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal DL 34/2019 e dal DL 124/2019, riconosce un importante regime di tassazione agevolata per i soggetti residenti all’estero che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.

Detto regime è anche noto come regime speciale per “lavoratori impatriati”.

In sintesi l’agevolazione consente di godere una esenzione dalla base imponibile dell’IRPEF pari al 70% che può arrivare al 90% se la residenza viene sposta in regioni del sud Italia.

CHI PUO’ USUFURUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Possono usufruire dell’agevolazione tutte le persone fisiche che:

  • non sono state residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • prestano attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano.

Si precisa che per attività lavorativa si intende la produzione in Italia di redditi da lavoro dipendente o assimilati (ad esempio i compensi per amministratori di società), di lavoro autonomo o anche di impresa (per coloro i quali avviano un’attività di impresa in Italia).

LA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa l’agevolazione contenuta nell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 consente di usufruire di una esenzione pari al 70% della base imponibile IRPEF (pertanto tassazione solo sul 30% del reddito prodotto).

L’esenzione inoltre passa dal 70% al 90% nei casi in cui la residenza venga trasferita in una regione del sud Italia (Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). 

LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficio ha una durata pari a cinque periodi di imposta e può essere prorogato di ulteriori cinque periodi di imposta qualora il soggetto che ha trasferito la residenza in Italia, in alternativa:

  • dopo il suo trasferimento in Italia, acquisti una unità abitativa di tipo residenziale in Italia ovvero che l’acquisto venga effettuato nei dodici mesi precedenti (l’acquisto può essere fatto anche dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli anche in comproprietà); 
  • abbia almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. 

In entrambi i casi i redditi prodotti negli ulteriori cinque periodi di imposta saranno imponibili nella misura del 50%. 

Nel caso in cui i figli minori o a carico o in affido preadottivo siano almeno tre l’agevolazione prevede l’esenzione al 90% dei redditi imponibili ai fini IRPEF anche nei cinque periodi di imposta successivi.

DA QUANDO SI APPLICA L’AGEVOLAZIONE

Il regime degli impatriati, con l’agevolazione al 70% ovvero al 90%, si applica a partire dal periodo di imposta 2019 ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019.

SOGGETTI NON ISCRITTI ALL’AIRE

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento.

LE RITENUTE

Per beneficiare dell’agevolazione: 

I lavoratori dipendenti (o chi produce redditi assimilati come ad esempio gli amministratori di società) devono presentare una dichiarazione scritta al datore di lavoro contenente:

  1. le generalità, l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di più assunzioni); 
  2. la dichiarazione di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla norma;
  3. la specifica dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione (prima che sia decorso il periodo minimo richiesto per usufruire dell’agevolazione – 2 anni di residenza in Italia);
  4. l’attestazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali (divieto di cumulo);
  5. una dichiarazione attestante il periodo d’imposta a partire dal quale è richiesta l’agevolazione.

Poi, in sede di certificazione unica,
 il datore dovrà riportare sia i redditi sui quali ha calcolato l’imposta (percentuale agevolata), sia quelli che non hanno concorso a formare l’imponibile.

Se, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro non potesse riconoscere l’agevolazione, il soggetto potrà comunque fruirne – avendone i requisiti – direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi: in questa ipotesi, il datore dovrà comunque indicare il reddito già corrisposto nella misura ridotta.

I lavoratori autonomi possono invece accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui com-
pensi percepiti; a tal fine, devono presentare:

  • una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, 
  • una dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali. 

Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Udine