POST 7/2020

L’articolo 4 del D.L. 124/2019 (“Decreto Fiscale”) ha introdotto uno specifico obbligo in capo ai committenti, di richiedere i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento al fine di verificare il corretto versamento delle stesse.

In particolare, tale obbligo riguarda le imprese che affidano il compimento di compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

In tali ipotesi le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici hanno l’obbligo di trasmettere al committente, oltre alle deleghe di pagamento:

a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,

b) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,

c) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tale obbligo viene meno qualora le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici, ex art. 17 bis, co 5, D.Lgs 241/1997, inviano al committente il certificato rilasciato dalla Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 (al netto di interessi sanzioni e oneri diversi), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni appena richiamate non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 

Con provvedimento emesso il 6 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato precisando che lo stesso è rilasciato dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa e che lo stesso ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da bollo e altri tributi speciali.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso