POST 1/2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, meglio nota come Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 1° gennaio 2020, conferma l’interesse del Governo per la piena realizzazione della c.d. “Farmacia dei servizi” attraverso due interventi: il primo nella direzione della sperimentazione della remunerazione delle prestazioni, il secondo rivolto alla presa in carico dei pazienti cronici.

L’ultima “Finanziaria”, infatti, prosegue e rafforza la sperimentazione della remunerazione delle prestazioni erogate dalle Farmacie, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 403-406, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), attraverso un deciso:

  1. allungamento del periodo di test (esteso al biennio 2021 e 2022);
  2. ampliamento delle Regioni coinvolte (tutte le Regioni a statuto ordinario oltre alla Sicilia);
  3. impiego di risorse destinate (complessivi euro 50,6 mil., equamente distribuiti tra il 2021 e il 2022).

La sperimentazione -come si ricorderà- intende misurare i vantaggi che la Sanità pubblica può ottenere dall’erogazione di servizi da parte della Farmacia ovvero, come sancito dalla Legge n.69/2009, dal D.Lgs n.153/2009 e dai relativi Decreti Ministeriali attuativi, dall’erogazione di prestazioni di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, di servizi di secondo livello e servizi professionali resi da operatori socio-sanitari. 

Il secondo importante intervento, contenuto nella Legge di Bilancio 2020, riguarda la possibilità di usufruire presso le Farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, in attuazione del piano nazionale della cronicità (di cui all’intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), onde favorire la presa in cura dei pazienti cronici e concorrere all’efficientamento della rete dei servizi. A tal riguardo, attraverso le procedure della ricetta elettronica (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le Farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico (di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012). Le Farmacie sono pertanto chiamate a fornire:

  • ai pazienti interessati, ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti;
  • al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta o al medico prescrittore, informazioni periodiche e ogni volta che risulti necessario, circa la regolarità o meno dell’assunzione dei farmaci o comunque ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia.

Si può quindi concludere che la Farmacia dei servizi e la Farmacia in generale, esca rafforzata dall’ultima manovra di Bilancio, vedendo riconosciuta e per certi versi rivalutata quella dimensione professionale, che sempre più dovrebbe caratterizzarla.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia