POST 3/2020

Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 1432217 del 20.12.2019 sono state rilasciate le specifiche tecniche aggiornate per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite idoneo registratore telematico.

Con le nuove specifiche tecniche l’Agenzia delle Entrate:

– conferma che la memorizzazione dei corrispettivi deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione, mentre la trasmissione dei dati è consentita entro 12 giornida tale momento;

– stabilisce che le trasmissioni non possono essere effettuate nella fascia oraria 3:00-5:00;

– precisa che i dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data riportata nel campo “Data Ora Rilevazione” dell’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi”; in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura;

– specifica che il Registratore telematico deve essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi “non riscossi” riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture. Inoltre, deve gestire il numero di documenti commerciali emessi nel periodo e le tipologie di pagamento utilizzate (contanti e elettronico), l’informazione riferita all’accettazione di ticket restaurant e l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento.

L’invio dei dati secondo il nuovo tracciato sarà consentito dal 1° marzo 2020 e reso obbligatorio dal 1° luglio 2020.

Tra gli aggiornamenti è previsto l’adeguamento informatico per l’indicazione nel documento commerciale della nuova codifica “VI – Ventilazione IVA” per identificare le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi (es. Farmacie).  Si ricorda che anteriormente a tale modifica, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che i soggetti che adottano la ventilazione potevano indicare nel documento commerciale il codice “AL – Altro non IVA” per segnalare l’applicazione dello speciale metodo di rilevazione.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia