POST 2/2020

Come noto, l’art. 15 del Tuir prevede la possibilità in sede di compilazione della Dichiarazione dei redditi di portare in detrazione dall’Irpef il 19% del costo sostenuto nell’anno per alcuni oneri (spese sanitarie, veterinarie, funebri, per interessi passivi, per istruzione, per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, ecc.).

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) condiziona tuttavia la detraibilità di queste spese a:

  1. Reddito del contribuente;
  2. Tracciabilità dei pagamenti.

All’art.1, comma 629, della Legge n. 160/2019 è infatti previsto che la detrazione del 19% spetti:

  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo (calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro;
  3. per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui agrari o per l’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale nonché per le spese sanitarie.

All’art. 1, commi 678 e 679, della Legge n. 160/2019 è inoltre previsto che la detrazione del 19% spetti a condizione che i pagamenti siano avvenuti con strumenti tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante i sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997). 

La norma prevede tuttavia una deroga per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

In sostanza non è necessario il pagamento con strumenti tracciabili quando la controparte è lo Stato. Ad esempio, il pagamento di una visita medica in ambito privato o prestazioni odontoiatriche erogate da un dentista non convenzionato per poter essere detraibili nella misura del 19% (ex art. 15, Tuir) dovranno essere pagate con strumenti tracciabili.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia