POST 6/2020

Credito d’imposta R&S 2020: tutte le modifiche approvate in Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio, recentemente approvata, ha apportato alcune modifiche in materia di credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo. La novità principale riguarda le modalità di calcolo del credito, infatti, gli incentivi per la Ricerca & Sviluppo non verranno più calcolati su base incrementale rispetto alla media degli investimenti del triennio 2012/13/14 ma in percentuale sulla totalità delle spese ammissibili sostenute nell’esercizio precedente. L’erogazione del beneficio avverrà sempre sotto forma di credito di imposta.

Possono richiedere l’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le quali siano in possesso di DURC regolare ed effettuano attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 12% (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo), fino a un massimo annuale di 3 milioni di €/anno per beneficiario.

Le spese ammissibili sono:

a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici, titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. La base di calcolo credito sarà del 150% del loro ammontare se si tratta di:

– personale con età <= 35 anni

– personale in possesso di laurea magistrale (laurea ambito tecnico-scientifico)

– personale con titolo di dottore di ricerca (università italiana o estera)

– neoassunti a tempo indeterminato;

b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Massimo 30% della voce di spesa al punto a);

c) spese per contratti di ricerca extra-muros. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 % del loro ammontare. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato;

d) quote di ammortamento relative all’ acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. Max 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Max 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste;

f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’ impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Max 30% delle spese di personale al punto a) oppure del punto c).

Tali disposizioni sono operative per tutte le attività di ricerca e sviluppo effettuate dopo il 31/12/2019 e il credito di imposta spettante è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Legge di Bilancio 2020: istituito un nuovo credito per attività di design e ideazione estetica

La nuova normativa in materia di credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo, contenuta nella Legge di Bilancio 2020, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per attività di ricerca e innovazione nel campo del design e dell’ideazione estetica.

Possono richiedere l’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, in possesso di DURC regolare, che abbiano avviato attività di design e ideazione estetica per la creazione e la realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il credito d’imposta riconosciuto è del 6 % su investimenti in design e ideazione estetica, con un massimo annuale di 1,5 milioni di €/anno per beneficiario (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo).

I costi ammissibili sono:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design. Base di calcolo credito 150% del loro ammontare se:

– persona con età <= 35 anni;

– laurea in design;

– neoassunti a tempo indeterminato;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di Design e innovazione estetica, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari fino ad un massimo del 3 per cento della voce di spesa a);
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta. 

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative. Max 20% delle spese indicate alla lettera a) oppure alla lettera c);
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica. Max 30% delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c);

Il credito di imposta spettante è utilizzabile al decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Legge di Bilancio 2020: nuovo bonus per innovazione 4.0 e transizione ecologica

La Legge di Bilancio 2020, oltre a rimodulare le modalità di fruizione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, ha istituito nuove spesse agevolabili relative ad investimenti in innovazione tecnologica finalizzati ad una transizione ecologica o ad un’innovazione digitale in ottica Industria 4.0.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del:

– 6 % per investimenti in innovazione tecnologica;

– 10% per investimenti in innovazione tecnologica che abbiano finalità di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Il credito concedibile è fissato ad un massimo annuale di 1,5 milioni di €/anno per beneficiario (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo).

Le spese assoggettabili sono:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Base di calcolo credito 150% del loro ammontare se:

– persona con età <= 35 anni;

– laurea magistrale (laurea ambito tecnico-scientifico);

– titolo di dottore di ricerca (università italiana o estera);

– neoassunti a tempo indeterminato;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Max 30% voce di spesa a);

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologicaammissibili al credito d’imposta. Max 20% delle spese del personale ammissibili indicate alla lettera a);

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Max 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) oppure, delle spese indicate alla lettera c).

Tali disposizioni sono operative per tutte le attività di ricerca e sviluppo effettuate dopo il 31/12/2019 e il credito di imposta spettante è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Iperammortamento: dal 2020 l’incentivo cambia forma e diventa credito d’imposta

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova Legge di Bilancio che ha apportato importanti modifiche agli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0. In particolare, l’iperammortamento e il superammortamento hanno assunto una nuova forma, trasformandosi in un credito d’imposta.

Non ci sono modifiche per quanto riguarda i beneficiari e le spese ammissibili, possono godere del beneficio, infatti, tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica e dimensione presenti nel territorio nazionale che acquistano beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ovvero:

– beni materiali indicati nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0:

– beni immateriali (Software /System Integration/ Cloud Computing) elencati nell’Allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232

– investimenti diversi da quelli indicati negli allegati A e B (esclusi edifici, fabbricati, condotte e altri casi più specifici)

Per gli investimenti indicati nell’allegato A l’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni di euro (credito usufruibile in cinque quote annuali di pari importo). Tale incentivo è fornito per investimenti legati all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.

Per gli investimenti indicati nell’allegato B l’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.00 euro (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo).

Per i nuovi investimenti diversi da quelli indicati negli allegati A e B è riconosciuto un credito d’imposta pari al 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (credito usufruibile in cinque quote annuali di pari importo).

Il credito sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni oppure a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Le imprese potranno accedere al nuovo iperammortamento a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 oppure se l’acquisto non è ancora stato completato, entro il 30 giugno 2021, a condizione però che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

Per usufruire del credito d’imposta i beni devono avere determinate caratteristiche tecniche, funzionali e di interconnessione previste dalla normativa e dovrà essere prodotta apposita documentazione tecnico/amministrativa a supporto. Inoltre, da quest’anno le fatture dovranno riportare i riferimenti alla normativa. Infine, l’obbligatorietà della certificazione dei requisiti del bene, prima fissata a partire da investimenti superiori a 500.000 euro, è stata estesa anche a beni di valore inferiore ovvero la perizia è ora obbligatoria se il costo del bene è maggiore di 300.000 €. 

La modifica al meccanismo per il riconoscimento di super ammortamento ed iperammortamento dal 1° gennaio 2020 produrrà, secondo il MISE, due vantaggi per le imprese:

– estensione fino al 40% della platea dei beneficiari, con un credito d’imposta ad intensità crescente;

– anticipazione del momento di fruizione del beneficio: credito d’imposta con uso in compensazione da gennaio dell’anno successivo all’investimento.

La nuova procedura prevede alcuni adempimenti già in fase di acquisto del bene, come l’indicazione dei riferimenti normativi in fattura, vi invitiamo pertanto, se interessati, a contattarci sin dalle prime fasi della pianificazione dell’investimento in modo da potervi offrire un supporto completo durante tutto l’iter di richiesta dell’agevolazione.

Bonus formazione 4.0: eliminato l’obbligo di condivisione con le parti sociali

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla normativa in materia di Credito d’imposta formaziona 4.0.

È stato eliminato, infatti, l’obbligo di firmare gli accordi sindacali aziendali o territoriali per l’approvazione del piano formativo. Il credito può essere richiesto da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato in possesso di DURC regolare, le quali investono in attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il credito d’imposta è riconosciuto con intensità differenti in relzione alla tipologia di destinatari:

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le Piccole Imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000, per le Medie Imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le Grandi Imprese;
  • 60% delle spese ammissibili nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nellecategorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 17 ottobre 2017.

Il credito spettante è utilizzabile, esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

A cura di Villani & Partners