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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il disegno di legge di bilancio 2020 ripropone la “rivalutazione” di quote e terreni.

Uncategorised Posted on Tue, November 12, 2019 18:41:42

POST 530

Il disegno di legge di bilancio 2020, in corso di discussione al Senato, prevede – ancora una volta – la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa (e quindi “dai privati”), alla data dell’1.1.2020, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

A tal fine, entro il termine del 30.6.2020, occorrerà che: 

1) un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;

2) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva prevista per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva si applicherà, stando all’attuale testo della bozza di manovra, con l’aliquota unica dell’11 per cento, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione portafoglio clienti: cessione d’azienda?

Uncategorised Posted on Tue, November 12, 2019 18:24:58

POST 529

Con un recente interpello (n. 466/2019) l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riconducibilità o meno della cessione di un portafoglio clienti all’ipotesi di cessione d’azienda ed alle conseguenze fiscali derivanti dalla qualificazione dell’operazione (assoggettamento ad imposta di registro [3%] ovvero ad IVA).

L’Agenzia, pur con tutte le cautele legate alla necessità di valutare il caso concreto, ha osservato che la mera cessione di un “portafoglio cliente” non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva.

La clientela (ossia il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo), infatti, rappresenta una componente del valore dell’avviamento definito appunto “portafoglio cliente” che può essere trasferito integralmente anche in modo separato dall’azienda, in quanto suscettibile di autonoma valutazione economica.

Conseguentemente l’Agenzia ha ritenuto di qualificare la cessione della clientela, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, come cessione di un singolo bene e non come cessione di ramo d’azienda con conseguente assoggettamento della stessa ad IVA.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Decreto Fiscale: novità in materia di tassazione sui redditi provenienti da Trust esteri.

Uncategorised Posted on Fri, November 08, 2019 12:20:00

POST 528

Il c.d. Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2020 interviene facendo chiarezza su una ormai annosa questione legata alla tassazione per trasparenza dei redditi derivanti da Trust esteri cd. opachi.

La norma contenuta nell’articolo 44 comma 1 lett. g-sexies) del TUIR, nella sua versione ante modifica, considerava redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”. 

Il riferimento ai non residenti era stato interpretato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 61/2010, in modo tale che fossero considerati come tassabili in Italia per trasparenza anche i redditi prodotti dal trust estero opaco.

Tale posizione fu giustificata dal Fisco facendo leva su una presunta portata antielusiva della norma per la quale il regime dalla stessa previsto “evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR”.

Inoltre l’AE non aveva mai chiarito se l’imposizione in capo al soggetto beneficiario si realizzasse soltanto nel momento della percezione del reddito ovvero per mera attribuzione (per competenza).

Con la modifica introdotta dall’articolo 13 del DL 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) l’articolo 44 comma 1 lett. g-sexies) viene introdotta una puntualizzazione dedicata alla tassazione dei redditi prodotti dai Trust estri opachi stabiliti in “paradisi fiscali. Secondo il nuovo articolo 44 comma 1 lett. g-sexies) sono redditi di capitale: “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”.

Con tale nuova formulazione si definisce espressamente l’ambito di applicazione della disciplina antielusiva sui Trust esteri stabilendo che costituiscono redditi di capitale, oltre ai redditi prodotti dai Trust trasparenti, anche i redditi prodotti dai Trust opachi esteri ma solo nel caso in cui questi siano situati in paradisi fiscali ai sensi dell’articolo 47 bis del TUIR. Il rimando al predetto articolo consente quindi la possibilità al beneficiario residente, di fornire prova contraria mediante interpello probatorio

Inoltre la nuova formulazione della norma chiarisce come debbano intendersi tassabili solo al momento del trasferimento in capo ai beneficiari i redditi prodotti dai Trust esteri opachi (non paradisiaci).

Viene quindi definitivamente superata l’interpretazione fornita dalla circolare 61/2010.

In ultimo il sempre l’articolo 13 del DL Fiscale apporta modifiche anche all’articolo 45 del Tuir attraverso la previsione antielusiva contenuta nel nuovo comma 4-quater, il quale stabilisce che “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”. 

Con tale previsione viene quindi introdotta una regola generale secondo cui spetta al contribuente, per evitare la tassazione diretta, dimostrare che quanto attribuito dal Trust estero ha natura patrimoniale e non reddituale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto fiscale: tempo fino al 2 dicembre 2019 per versare la prima o unica rata della Rottamazione Ter.

Uncategorised Posted on Thu, November 07, 2019 17:59:52

POST 527

L’articolo 37 contenuto nel DL n. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Fiscale) ha riaperto i termini per il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata dei ruoli prevista dall’articolo 3 del DL 119/2018, cd. Rottamazione TER.

Come noto per chi aveva aderito alla Rottamazione Ter entro lo scorso 30 aprile 2019 il termine ultimo per il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata era inizialmente previsto per lo scorso 31 luglio 2019. Tale termine viene dunque prorogato al prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato).

Vengono così riammessi ai benefici della Rottamazione ter tutti coloro i quali non fossero riusciti a pagare la prima o unica rata nel termine originariamente previsto.

Si ricorda infine che anche i contribuenti che avevano inizialmente aderito alla Rottamazione bis ed erano poi stati automaticamente inseriti nella Rottamazione ter potranno godere della riapertura del termine in commento. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto fiscale 2020: i provvedimenti in materia di limitazione all’uso del contante.

Uncategorised Posted on Tue, November 05, 2019 11:26:29

POST 526

Con l’approvazione del decreto legge n. 124 del 26.10.2019 (cd. “Decreto Fiscale”) il Legislatore ha introdotto una serie di previsioni volte a limitare e disincentivare l’utilizzo del denaro contante.

A) Diminuzione della soglia per l’utilizzo dei contanti

In primo luogo l’articolo 18 del D.L. prevede che dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia per l’utilizzo dei contanti scenda dagli attuali Euro 3.000 ad Euro 2.000 e che a partire dal 2022 tale soglia scenda ulteriormente ad Euro 1.000.

Il medesimo articolo prevede altresì che per le violazioni al suddetto divieto commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia fissato ad Euro 2.000 mentre per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 il minimo edittale sia fissato a Euro 1.000.

B) Lotteria degli scontrini

Per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale l’articolo 19 del D.L. prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti (persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi) possono partecipare ad una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi. 

Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. 

Il Decreto Fiscale chiarisce che i premi non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Inoltre sono istituiti premi speciali esclusivamente per i soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

Il Decreto Fiscale prevede inoltre dei premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla Lotteria degli scontrini, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500. L’articolo 20 del D.L. prevede inoltre un regime transitorio per il primo semestre, in quanto, la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o emettendo ricevute fiscali.

C) Credito d’imposta per le commissioni relative a transazioni con carte di credito/debito

L’articolo 22 del D.L. prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate. In particolare, il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore ad Euro 400.000. 

Il credito:

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finché non se ne conclude l’utilizzo.

– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.

Coloro che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Tale obbligo, tuttavia, non è ad oggi assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta. 

L’articolo 23 del decreto fiscale in caso di mancata accettazione di un pagamento elettronico, introduce a partire dal 1° luglio 2020 una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Concordato Preventivo in continuità: imponibili le cessioni di immobili non strategici.

Uncategorised Posted on Mon, November 04, 2019 10:25:06

POST 525

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 462, pubblicata il 31 ottobre 2019, ha chiarito che le plusvalenze e le minusvalenze, determinate da cessioni di immobili non strategici all’esercizio dell’impresa nell’ambito di concordati preventivi in continuità, concorrono a formare il reddito d’impresa, non essendo applicabile a tale fattispecie, la previsione dell’articolo 86, comma 5 del TUIR, secondo la quale: “La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento“.

La non imponibilità prevista dall’art. 86 comma 5 del TUIR sarebbe, invece, sempre applicabile alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessione di immobili di qualsiasi genere in ipotesi di concordato liquidatorio. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna



DECRETO FISCALE: Modifiche della disciplina dei reati tributari.

Uncategorised Posted on Sun, November 03, 2019 18:25:37

POST 524

L’articolo 39 del Decreto legge “Fiscale” (n. 124 del 2019) – recentemente emanato dal Governo ed in corso di conversione – apporta significative modifiche alla disciplina penale in materia tributaria (Decreto Legislativo n. 74 del 2000).

In particolare il decreto, con riferimento alle imposte sui redditi e l’IVA aumenta la pena della reclusione:

a) per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a sei anni” ad “da quattro a otto anni”, stabilendo però che se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

b) per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a sei anni” ad “da tre a otto anni”;

c) per il reato di dichiarazione infedele portandola dai previgenti “da uno a tre anni” ad “da due a cinque anni”;

con riferimento inoltre a tale reato di dichiarazione infedele:

–  viene ridotta da centocinquanta a centomila la soglia dell’imposta evasa e da tre milioni a due milioni la soglia degli elementi attivi sottratti ad imposizione;

– viene abrogata la previsione che stabiliva che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette;

d) per il reato di omessa dichiarazione portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a quattro anni” ad “da due a sei anni”; rimane fermo che per integrare il reato l’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

e) per il reato di omessa dichiarazione di sostituto d’imposta portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a quattro anni” ad “da due a sei anni”; rimane fermo che per integrare il reato l’ammontare delle ritenute non versate deve essere superiore a euro 150 mila.

f) per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a sei anni” a “da quattro a otto anni”, prevedendo però che se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

g) per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a sei anni” a “da tre a sette anni”.

Infine il decreto, con riferimento all’omesso versamento di ritenute ed IVA riduce la soglia per l’integrazione del relativo reato rispettivamente a centomila (da centocinquantamila) e a centocinquantamila (da duecentocinquantamila).

Le disposizioni di sopra avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto in commento. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Comunicazione delle vendite on-line all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2019.

Uncategorised Posted on Tue, October 29, 2019 07:05:24

POST 523

Come noto l’articolo 13 del DL 34/2019 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni relative alle vendite on-line da parte dei soggetti che gestiscono piattaforme digitali (marketplace) per facilitare le vendite a distanza.

Il 31 ottobre 2019 scade il termine per il primo invio relativo alle vendite effettuate nel periodo 1° maggio 2019 – 30 settembre 2019 (per i prodotti elettronici dovrà essere ricompreso in questo primo invio anche il periodo 13 febbraio 2019 – 30 aprile 2019).

Si ricorda tuttavia che il soggetto passivo, tenuto ad effettuare questo tipo di adempimento, non è il cedente che esegue la cessione del bene, bensì il soggetto che gestisce la piattaforma che permette di concludere le compravendite di beni.

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo 13 oggetto della comunicazione saranno esclusivamente:

–           le vendite a distanza di beni importati;

–           le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per effettuare l’adempimento in questione con apposito provvedimento emanato in data 31 luglio 2019.

Il provvedimento tra le altre cose definisce come interfaccia elettronica la piattaforma utilizzata per facilitare le vendite a distanza, ovvero mercati virtuali(marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

Tuttavia non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle operazioni seguenti: 

–           il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;

–           la catalogazione o la pubblicità di beni;

–           il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Come detto la prima scadenza è prevista per il 31 ottobre 2019. A regime l’adempimento avrà cadenza trimestrale e l’invio dei dati dovrà avvenire entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, al fine di adempiere correttamente alla comunicazione, saranno obbligati ad identificarsi direttamente ovvero tramite rappresentante fiscale in Italia.

La mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza comporterà, in capo ai soggetti passivi, l’insorgenza della qualifica di debitore di imposta per le vendite a distanza per le quali non sono stati trasmessi, o sono stati trasmessi in maniera incompleta, i dati richiesti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



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