POST 524

L’articolo 39 del Decreto legge “Fiscale” (n. 124 del 2019) – recentemente emanato dal Governo ed in corso di conversione – apporta significative modifiche alla disciplina penale in materia tributaria (Decreto Legislativo n. 74 del 2000).

In particolare il decreto, con riferimento alle imposte sui redditi e l’IVA aumenta la pena della reclusione:

a) per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a sei anni” ad “da quattro a otto anni”, stabilendo però che se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

b) per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a sei anni” ad “da tre a otto anni”;

c) per il reato di dichiarazione infedele portandola dai previgenti “da uno a tre anni” ad “da due a cinque anni”;

con riferimento inoltre a tale reato di dichiarazione infedele:

–  viene ridotta da centocinquanta a centomila la soglia dell’imposta evasa e da tre milioni a due milioni la soglia degli elementi attivi sottratti ad imposizione;

– viene abrogata la previsione che stabiliva che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette;

d) per il reato di omessa dichiarazione portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a quattro anni” ad “da due a sei anni”; rimane fermo che per integrare il reato l’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

e) per il reato di omessa dichiarazione di sostituto d’imposta portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a quattro anni” ad “da due a sei anni”; rimane fermo che per integrare il reato l’ammontare delle ritenute non versate deve essere superiore a euro 150 mila.

f) per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a sei anni” a “da quattro a otto anni”, prevedendo però che se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

g) per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili portandola dai previgenti “da un anno e sei mesi a sei anni” a “da tre a sette anni”.

Infine il decreto, con riferimento all’omesso versamento di ritenute ed IVA riduce la soglia per l’integrazione del relativo reato rispettivamente a centomila (da centocinquantamila) e a centocinquantamila (da duecentocinquantamila).

Le disposizioni di sopra avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto in commento. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso