POST 526

Con l’approvazione del decreto legge n. 124 del 26.10.2019 (cd. “Decreto Fiscale”) il Legislatore ha introdotto una serie di previsioni volte a limitare e disincentivare l’utilizzo del denaro contante.

A) Diminuzione della soglia per l’utilizzo dei contanti

In primo luogo l’articolo 18 del D.L. prevede che dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia per l’utilizzo dei contanti scenda dagli attuali Euro 3.000 ad Euro 2.000 e che a partire dal 2022 tale soglia scenda ulteriormente ad Euro 1.000.

Il medesimo articolo prevede altresì che per le violazioni al suddetto divieto commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia fissato ad Euro 2.000 mentre per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 il minimo edittale sia fissato a Euro 1.000.

B) Lotteria degli scontrini

Per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale l’articolo 19 del D.L. prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti (persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi) possono partecipare ad una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi. 

Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. 

Il Decreto Fiscale chiarisce che i premi non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Inoltre sono istituiti premi speciali esclusivamente per i soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

Il Decreto Fiscale prevede inoltre dei premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla Lotteria degli scontrini, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500. L’articolo 20 del D.L. prevede inoltre un regime transitorio per il primo semestre, in quanto, la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o emettendo ricevute fiscali.

C) Credito d’imposta per le commissioni relative a transazioni con carte di credito/debito

L’articolo 22 del D.L. prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate. In particolare, il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore ad Euro 400.000. 

Il credito:

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finché non se ne conclude l’utilizzo.

– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.

Coloro che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Tale obbligo, tuttavia, non è ad oggi assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta. 

L’articolo 23 del decreto fiscale in caso di mancata accettazione di un pagamento elettronico, introduce a partire dal 1° luglio 2020 una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso