POST 525

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 462, pubblicata il 31 ottobre 2019, ha chiarito che le plusvalenze e le minusvalenze, determinate da cessioni di immobili non strategici all’esercizio dell’impresa nell’ambito di concordati preventivi in continuità, concorrono a formare il reddito d’impresa, non essendo applicabile a tale fattispecie, la previsione dell’articolo 86, comma 5 del TUIR, secondo la quale: “La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento“.

La non imponibilità prevista dall’art. 86 comma 5 del TUIR sarebbe, invece, sempre applicabile alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessione di immobili di qualsiasi genere in ipotesi di concordato liquidatorio. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna