POST 529

Con un recente interpello (n. 466/2019) l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riconducibilità o meno della cessione di un portafoglio clienti all’ipotesi di cessione d’azienda ed alle conseguenze fiscali derivanti dalla qualificazione dell’operazione (assoggettamento ad imposta di registro [3%] ovvero ad IVA).

L’Agenzia, pur con tutte le cautele legate alla necessità di valutare il caso concreto, ha osservato che la mera cessione di un “portafoglio cliente” non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva.

La clientela (ossia il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo), infatti, rappresenta una componente del valore dell’avviamento definito appunto “portafoglio cliente” che può essere trasferito integralmente anche in modo separato dall’azienda, in quanto suscettibile di autonoma valutazione economica.

Conseguentemente l’Agenzia ha ritenuto di qualificare la cessione della clientela, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, come cessione di un singolo bene e non come cessione di ramo d’azienda con conseguente assoggettamento della stessa ad IVA.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso