POST 523
Come noto l’articolo 13 del DL 34/2019 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni relative alle vendite on-line da parte dei soggetti che gestiscono piattaforme digitali (marketplace) per facilitare le vendite a distanza.
Il 31 ottobre 2019 scade il termine per il primo invio relativo alle vendite effettuate nel periodo 1° maggio 2019 – 30 settembre 2019 (per i prodotti elettronici dovrà essere ricompreso in questo primo invio anche il periodo 13 febbraio 2019 – 30 aprile 2019).
Si ricorda tuttavia che il soggetto passivo, tenuto ad effettuare questo tipo di adempimento, non è il cedente che esegue la cessione del bene, bensì il soggetto che gestisce la piattaforma che permette di concludere le compravendite di beni.
Ai sensi del comma 1 del predetto articolo 13 oggetto della comunicazione saranno esclusivamente:
– le vendite a distanza di beni importati;
– le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per effettuare l’adempimento in questione con apposito provvedimento emanato in data 31 luglio 2019.
Il provvedimento tra le altre cose definisce come interfaccia elettronica la piattaforma utilizzata per facilitare le vendite a distanza, ovvero mercati virtuali(marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.
Tuttavia non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
– il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
– la catalogazione o la pubblicità di beni;
– il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
Come detto la prima scadenza è prevista per il 31 ottobre 2019. A regime l’adempimento avrà cadenza trimestrale e l’invio dei dati dovrà avvenire entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento.
I soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, al fine di adempiere correttamente alla comunicazione, saranno obbligati ad identificarsi direttamente ovvero tramite rappresentante fiscale in Italia.
La mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza comporterà, in capo ai soggetti passivi, l’insorgenza della qualifica di debitore di imposta per le vendite a distanza per le quali non sono stati trasmessi, o sono stati trasmessi in maniera incompleta, i dati richiesti.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso