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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Contributo a fondo perduto per il settore della ristorazione.

Uncategorised Posted on Thu, August 20, 2020 09:33:53

POST 192/2020

Il Decreto di agosto (D.L. 104 de 14 agosto 2020, art. 58) stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività del settore della ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto finalizzato all’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. 

Il contributo spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione; 

56.29.10 – Mense; 

56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale. 

Possono accedere al contributo le sole imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto di agosto (15 agosto 2020) e che abbiano avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (in sostanza, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei correspettivi medi del 25 per cento). 

Fanno eccezione i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i quali non è richiesta la verifica della riduzione del fatturato.

Il contributo deve destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P, valorizzando la materia prima del territorio. 

L’ammontare del contributo spettante, le modalità di presentazione della istanza e i criteri di attribuzione saranno stabiliti solo da un successivo decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto di agosto.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, secondo le modalità che verranno successivamente stabilite, i documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche se non ancora pagati, e un’autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo. 

All’accettazione della domanda, il contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento, mentre il restante 10 per cento a saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento. 

I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabile (non quindi tramite contante).

Segnaliamo che il suddetto contributo:

– viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis; 

– non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini irap;

– è alternativo al contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici turistici previsto dall’articolo 59 del Decreto di agosto.

L’indebita percezione del contributo viene punita, salvo che il caso costituisca reato, oltre al recupero dello stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



“Decreto Agosto”: contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici.

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 18:33:43

POST 191/2020

L’articolo 59 del DL 104 del 14 agosto 2020 (cd. “Decreto Agosto”) introduce delle misure di sostegno finanziario alle attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico che operano nei centri storici turistici attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

La misura mira ad attenuare la massiccia perdita di presenze turistiche straniere a seguito delle restrizioni introdotte dal governo ai fini del contenimento del contagio da coronavirus.

Le attività sopra indicate che possono beneficiare del contributo sono quelle ricomprese, ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, nelle aree urbane individuate come Zona A o equipollenti ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444.

Tale misura si riferisce a:

  • Comuni capoluogo di provincia che, prima dell’emergenza COVID-19, hanno registrato (dati osservatorio ISTAT) presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti;
  • Comuni di capoluogo di città metropolitana che, prima dell’emergenza COVID-19, hanno registrato presenza di turisti stranieri in numero almeno pari a quello dei residenti.

Il contributo è previsto qualora l’attività commerciale che lo richiede abbia registrato nel corso del mese di giugno 2020 un fatturato inferiore ai due terzi rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2019.

Per quanto riguarda inoltre le attività che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni sopra richiamati.

Qualora siano rispettati i requisiti l’ammontare del contributo è previsto in misura percentuale rispetto alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata a giugno 2020 rispetto a giugno 2019 secondo le seguenti regole:

–           pari al 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i solari corrisponde all’esercizio chiuso al 31.12.2019);

–           pari al 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;

–           pari al 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto.

A prescindere delle predette percentuali il contributo non potrà comunque essere inferiore a mille euro per i soggetti persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo viene inoltre garantito anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.

In ogni caso l’ammontare massimo del contributo non potrà superare i 150 mila euro.

Quanto alla presentazione dell’istanza e alle altre condizioni la norma rimanda alle regole già previste in sede di contributo a fondo perduto introdotte dal Dl 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) le quali, in estrema sintesi, prevedevano che:

  • il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • la richiesta dovrà avvenire attraverso la presentazione di una apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento;
  • trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

Ciò detto dovrebbero quindi valere anche i chiarimenti già forniti dall’Agenzia Entrate nella circolare 13/2020.

In ultimo la norma in commento precisa, al suo comma 6, come questo contributo non sia cumulabile con il contributo previsto dall’articolo 58 dello stesso “Decreto Agosto” riservato alle imprese della ristorazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Agosto: prorogato al 15 ottobre 2020 lo stop della riscossione.

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 16:26:24

POST 190/2020

Il Decreto Agosto posticipa dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie effettuate dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – ex “Equitalia”).

Sulla base delle modifiche apportate quindi dall’articolo 99 del Dl Agosto agli articoli 68 del DL Cura Italia e 152 del Dl Rilancio si segnalano le seguenti novità.

Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020

Per quanto riguarda invece i piani di rateazione in essere ovvero per i piani di rateazione le cui istanze saranno presentate entro il prossimo 15 ottobre 2020 la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate ordinariamente previste.

Con la proroga al 15 ottobre 2020 viene quindi ulteriormente differito il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. 

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL Rilancio, di chiedere la dilazione ordinaria del pagamento per le somme ancora dovute. 

Si precisa, a tale riguardo, che il DL Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Per i contribuenti che vi hanno aderito il termine “ultimo” entro il quale possono pagare, se in regola con i pagamenti per il 2019, in unica soluzione le rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative rimane fissato al 10 dicembre 2020termine che non gode (è utile ricordarlo) della possibilità di pagamento in lieve ritardo contenuto nei cinque giorni di tolleranza.

Infine vengono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari e pensioni.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Autotrasportatori – agevolazioni fiscali 2020

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 10:42:46

POST 189/2020

Ieri, 18 agosto 2020, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha comunicato ‘che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale’.



Decreto di agosto: modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società.

Uncategorised Posted on Tue, August 18, 2020 09:50:55

POST 188/2020

L’articolo 71 del Decreto di agosto stabilisce una proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società previste dai commi da 2 a 6 del Decreto Cura Italia.

In particolare, alle assemblee delle societa’ per azioni, delle societa’ in accomandita per azioni, delle societa’ a responsabilita’ limitata, delle societa’ cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevedono, tra le altre, che:

– con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa’ suddette possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

– le predette societa’ possono altresi’ prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessita’ che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

– le societa’ a responsabilita’ limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto

Infine, particolari disposizioni sono previste per le società quotate e le banche.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Decreto di Agosto: proroga della moratoria per le PMI.

Uncategorised Posted on Mon, August 17, 2020 10:13:44

POST 187/2020

L’art. 65 del Decreto di Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto scorso, proroga al 31 gennaio 2021 la moratoria sui mutui, prestiti e finanziamenti delle PMI, prevista in origine dal Decreto Cura Italia sino al 30 settembre 2020.

Si ricorda che, inizialmente, la moratoria poteva essere applicata:

  • alle aperture di credito “a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020;
  • ai prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021);
  • ai pagamenti, con scadenza antecedente al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021), di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

Il Decreto di Agosto stabilisce, inoltre, che:

  • per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, fatta salva la possibilità di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020;
  • per le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alla moratoria, queste possono essere ammesse alla moratoria, entro il 31 dicembre 2020;

E’ previsto che, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alla moratoria, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorra dal termine delle misure di sostegno in oggetto.

Si evidenzia, ad ultimo, che per essere pienamente operativa la disposizione della proroga dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Decreto di agosto: proroga del secondo acconto imposte, a determinate condizioni, per soggetti ISA e Forfettari.

Uncategorised Posted on Sun, August 16, 2020 07:38:01

POST 186/2020

Per i contribuenti soggetti agli ISA (Indici sintetici di affidabilità) e per i contribuenti forfettari che abbiano subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 il termine per il versamento della seconda o unica rata e dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 30 aprile 2021.

Lorenzo Gassa

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Vicenza



Decreto di agosto: ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi.

Uncategorised Posted on Sun, August 16, 2020 07:32:40

POST 185/2020

Il Decreto Agosto ha previsto un’ulteriore rateazione dei versamenti sospesi.

Sostanzialmente i versamenti di cui agli art. 126 e 127 del D. L. 34/2020 (decreto rilancio) possono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020; il restante 50% potrà essere versato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 gennaio 2021. Non è previsto alcun rimborso per i versamenti già avvenuti.

I versamenti sospesi di cui agli art. 126 e 127 riguardano diversi contribuenti quali, a titolo di esempio:

  • I contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019; per questi contribuenti erano stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • I soggetti di cui all’art. 61 del D.L. 18/2020  (imprese turistico-ricettive e altri soggetti considerati più colpiti dall’emergenza); per questi contribuenti sono stati sospesi dal 02 marzo 2020 al 30 aprile 2020  i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione degli stessi versamenti andava dal 02 marzo al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; relativamente a questi soggetti erano stati sospesi anche i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Lorenzo Gassa

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Vicenza



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