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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto di agosto: grande appeal per la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020.

Uncategorised Posted on Sat, August 15, 2020 10:57:26

POST 184/2020

Il Decreto di Agosto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 110 prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attivita’ di impresa (immobili merce), risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019

La norma ripropone un istituto già noto ma a condizioni estremamente più vantaggiose in quanto:

1. la rivalutazione può avere anche solo effetti civilistici;

2. nel caso in cui l’impresa voglia dar rilevanza fiscale alla rivalutazione è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva contenuta (3 per cento); la stessa può esser rateizzata in tre anni;

3. la rivalutazione può esser effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee di beni come in passato).

Vediamo i dettagli.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui sopra (quindi nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per le imprese con esercizio “solare”), puo’ essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 

La rivalutazione può esser anche solo “civilistica”, ma – per scelta dell’impresa – il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo’ essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e’ stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 

L’ imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. 

Gli importi da versare possono essere compensati.

Nota Bene: Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche’ quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Come per il passato, il saldo attivo della rivalutazione puo’ essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla societa’ di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita’ indicate sopra. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 agosto 2020.

Uncategorised Posted on Sat, August 08, 2020 15:09:54

POST 183/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato oggi il Dpcm del 7 agosto 2020 con il quale vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

In allegato il testo.



Il Governo vara il “Decreto di Agosto”.

Uncategorised Posted on Sat, August 08, 2020 09:07:13

POST 182/2020

Il Consiglio dei Ministri ieri, venerdì 7 agosto 2020, ha approvato ulteriori misure a sostegno e rilancio dell’economia. Il testo del decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. A seguire il comunicato stampa del Governo.

*****

SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.
Con il decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di PIL.
Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.

Lavoro

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.
In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.
Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.
Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Sostegno alle imprese

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.
È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.
Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.
Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.
Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.
Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.
Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.
È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.
Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.
Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitariin favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

Fisco

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.
Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Enti territoriali

Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell’azione pubblica a tutti i livelli di governo.
In particolare:

  • il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
  • il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

  • al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno, della TOSAP/COSAP e dell’IMU;
  • al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale;
  • alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.

Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:

  • per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio;
  • a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
  • per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole.

È prevista l’istituzione di un’Autorità per la laguna di Venezia, che assume le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la gestione e la manutenzione del MOSE, nonché quelle attribuite al Magistrato alle acque.

Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.



I nuovi incentivi per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli non inquinanti.

Uncategorised Posted on Sat, August 01, 2020 12:36:52

POST 181/2020

L’articolo 44 del Dl rilancio prevede nuovi incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in leasing, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 autoveicoli di nuova fabbricazione. 

I nuovi incentivi sono cumulabili a quelli già previsti dall’articolo 1 commi 1031 e ss. della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Il contributo varia a seconda che il soggetto acquirente proceda o meno, in fase di nuovo acquisto, a rottamare un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 ovvero un veicolo che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione.

Il contributo statale è inoltre parametrato in relazione ai grammi di anidride carbonica emessi per chilometro come segue:

Contributo in caso di rottamazione:

  •  2.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 0-20;
  • euro 2.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 21-60;
  • euro 1.500 per i veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 61-110.

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che il venditore applichi in fattura uno sconto almeno pari a 2.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Contributo senza rottamazione:

  • euro 1.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 0-20;
  • euro 1.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 21-60;
  • euro 750 per i veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 61-110.

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che il venditore applichi in fattura uno sconto almeno pari ad euro 1.000 rispetto al prezzo di listino.

I contributi sopra riportati sono riconosciuti esclusivamente per l’acquisto di vetture rientrati nella categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che:

  • hanno emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km con prezzo inferiore a 50 mila euro (IVA esclusa);
  • hanno emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km con prezzo inferiore a 40 mila euro (IVA esclusa) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

Vista quindi la cumulabilità delle agevolazioni nel caso in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, effettui un nuovo acquisto di un veicolo con emissioni inferiori o uguali a 20 CO2g/km il contributo cumulato sarà pari almeno ad euro 5.000 (4.000 euro previsti dalla L. 145/2018 e 1.000 previsti dal Dl Rilancio) aumentato ad euro 8.000 rottamando un veicolo vecchio di oltre 10 anni e omologato nelle categorie da Euro 0 a Euro 4.

Per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 21 e 60 CO2g/km il contributo cumulato potrà invece variare tra euro 2.500 (senza rottamazione) ad euro 4.500 (con rottamazione).

Sono inoltre previste agevolazioni nel caso in cui si proceda, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, alla rottamazione di un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 per l’acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km. In questi casi gli oneri fiscali legati al passaggio di proprietà sono dovuti in misura pari al 60%.

In ultimo l’articolo 44 al suo comma 1-septies prevede, solo per le persone fisicheun ulteriore incentivo pari ad euro 750 nel caso in cui, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, venga consegnato per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 di cui al comma 1032 dell’articolo 1 L. 145/2018 (veicolo compreso tra Euro 0 e Euro 4 posseduto da almeno 12 mesi).

L’ulteriore contributo può essere sommato ai 1.500 euro già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo o in alternativa può essere utilizzato sottoforma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, e-bike o anche biciclette non elettriche, abbonamenti al pubblico trasporto, servizi di mobilità elettrica o sostenibile.

Quanto invece ai motoveicoli sempre il decreto rilancio al suo articolo 44-bis è intervenuto modificando il comma 1057 dell’articolo 1 della L. 145/2018 riguardante le agevolazioni previste per chi acquista, nell’anno 2020, anche in leasing un veicolo elettrico o ibrido rientrante nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (cd. “bonus motorini”).

Il contributo anche in questo caso varia a seconda se contestualmente all’acquisto si procede o meno a rottamare un veicolo inquinante.

L’agevolazione infatti è prevista nella misura pari al:

  • 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui non si proceda a rottamare un veicolo inquinante;
  • 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, se viene rottamato:
    • un veicolo omologato nelle categorie da Euro 0 a Euro 3;
    • oppure un veicolo che sia stato oggetto di “ritargatura” ai sensi del DM 2 febbraio 2011 di cui il soggetto acquirente sia proprietario da almeno 12 mesi.

Il contributo è riconosciuto anche alle persone giuridiche fino ad un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno, intestati al medesimo soggetto (nel conteggio rientrano anche le società controllate).    

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conversione del Decreto Rilancio. Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori.

Uncategorised Posted on Sun, July 26, 2020 19:09:36

POST 180/2020

La Legge di conversione del Decreto Rilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020 ha introdotto due misure a sostegno dell’industria del tessile, della moda e degli accessori.

1) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 38-bis).

Al fine di:

– sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, 

– promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, 

è prevista dall’articolo 38 bis del Decreto Rilancio così come convertito in Legge, l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili. 

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno stabilite le modalità di attuazione della suddetta disposizione, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 

L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Per quanto sopra è previsto uno stanziamento di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

2) CREDITO D’IMPOSTA (art. 48 bis).

Scopo: contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Destinatari: soggetti esercenti attivita’ d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Credito d’imposta: ai soggetti di cui sopra è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio. 

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. 

Nei riguardi dei soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta e sono definiti le modalita’ e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa stanziato dal decreto (45 milioni di Euro).

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuove ipotesi di cancellazione d’ufficio delle società.

Uncategorised Posted on Tue, July 21, 2020 07:04:46

POST 179/2020

Il Decreto Semplificazioni (Dl. 76/2020) ha introdotto alcune disposizioni volte a snellire le procedure di cancellazione d’ufficio delle società dal registro delle imprese.

L’articolo 40 del Decreto, in aggiunta alla previsione di cui all’art. 2490, 6 comma C.C. (che prevede la cancellazione d’ufficio nel caso non vengano depositati i bilanci annuali di liquidazione per oltre tre anni consecutivi), inserisce, relativamente alle società di capitali, alcune nuove ipotesi di cancellazione nei seguenti casi:

  1. omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
  2. mancato compimento di atti di gestione.

Entrambe le suddette ipotesi per consentire la cancellazione devono verificarsi in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  1. il permanere dell’iscrizione del registro delle imprese del capitale sociale in lire;
  2. l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese e quelle del libro soci (limitatamente alle S.r.l. e alle S.c.r.l.).

Per quanto concerne le società di persone il Decreto semplifica la procedura prevista dal Dpr 247/2004 prevedendo che la cancellazione d’ufficio possa essere disposta con determinazione del conservatore previa verifica che nel patrimonio della società non rientrino beni immobili (se vi sono il conservatore sospende il procedimento e rimette gli atti al presidente del tribunale).

In tutte le summenzionate ipotesi di cancellazione d’ufficio (sia per le società di persone sia per le società di capitali) il conservatore, dopo avere trascritto d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento, comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese.

Gli amministratori hanno quindi sessanta giorni di tempo per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Se tale adempimento viene effettuato, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del procedimento di accertamento. Se invece il suddetto termine spira inutilmente il conservatore, verificata l’eventuale cancellazione della partita Iva delle società e la mancanza di beni iscritti nei pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro. La determinazione è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e contro di essa l’interessato può ricorrere al giudice del registro delle imprese entro 15 giorni dalla comunicazione.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Aumenti di capitale senza maggioranza rafforzata.

Uncategorised Posted on Mon, July 20, 2020 13:46:21

POST 178/2020

Il Decreto Semplificazioni (Dl. 76/2020) ha introdotto all’articolo 44 regole speciali transitorie (vigenti fino al 30.04.2021) in materia di aumenti del capitale sociale in società per azioni quotate e non quotate.

Viene in particolare previsto che per le deliberazioni assembleari assunte fino al 30.04.2021 non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea ex artt. 2368 e 2369 C.C., qualora la delibera abbia ad oggetto:

  1. gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti; la norma fa riferimento alle fattispecie previste dagli artt 2440 e 2441 C.C. e pertanto ricomprende gli aumenti di capitale sociale attraverso conferimenti in natura o di crediti (art. 2440), nonché – più in generale – gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441);
  2. per le sole società quotate, la previsione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (art. 2441, comma 4, C.C.); in tal caso è ora richiesto che le ragioni dell’esclusione risultino da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell’assemblea;
  3. l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 C.C.. Quest’ultima norma prevede che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese o dalla delibera che modifica lo statuto in tal senso.

In tutte e tre le suddette ipotesi è comunque richiesto, sia per le società non quotate sia per le quotate, che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale. In presenza della maggioranza assembleare minima, pertanto, fino al 30.04.2021 la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (anziché dei 2/3), anche in deroga allo statuto che preveda maggioranze più elevate.

Viene infine previsto che le società quotate possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente o del numero delle azioni preesistenti, in caso di mancata indicazione del valore nominale. In tale caso vengono altresì dimezzati i termini, previsti dalla legge o dallo statuto, per la convocazione dell’assemblea convocata per deliberare su tale argomento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Conversione del Decreto Rilancio: nuovi termini per l’affrancamento di terreni e partecipazioni.

Uncategorised Posted on Sat, July 18, 2020 12:55:23

POST 177/2020

Con il “Decreto Rilancio” si rinnova la facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni).

Il valore così rideterminato è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 11 per cento.

La norma, dopo la conversione del Decreto suddetto, consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2020.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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