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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Uncategorised Posted on Fri, July 17, 2020 13:04:20

POST 176/2020

La circolare 20/E del 10 luglio ha fornito i chiarimenti attesi relativamente alla corretta applicazione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, d’ora in avanti denominato il “credito” e, con la presente, riteniamo utile indicare le linee guida per poter beneficiare di tale agevolazione fiscale. La finalità correlata a tale credito è il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19.

Tale credito concerne le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività. 

La sanificazione può essere effettuata da operatori professionali, che rilasceranno apposita certificazione, o in alternativa, può essere svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi dei propri dipendenti o collaboratori, nel rispetto delle istruzioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti e l’importo deve essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari, così come attestato da documentazione interna.

Per talune attività (per esempio estetisti, studi odontoiatrici), le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione all’attività esercitata possono essere già sostenute, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo caso, queste spese concorrono comunque alla formazione del credito;

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) in conformità alla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) in conformità alla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.

Le spese sopraelencate, ai fini dell’ammissibilità del credito, devono essere sostenute nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Infatti, la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, dell’Agenzia delle Entrate afferma che “l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute per un ammontare massimo di spesa pari a 100.000 euro. Nel caso in cui le spese siano superiori a 100.000 euro, il credito spettante è pari all’importo massimo di 60.000 euro.

La data di imputazione o criterio che rileva per il sostenimento delle spese è:

  • la data di pagamento per le persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata;
  • la data di registrazione del documento per i soggetti in contabilità semplificata che hanno effettuato l’opzione in cui “la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”, ai sensi dell’art. 18, co. 5 del D.P.R. 600/1973;
  • criterio di competenza per le imprese individuali, società, enti commerciali ed enti non commerciali in contabilità ordinaria.

È importante che il beneficiario del credito sia in possesso del documento certificativo delle spese.

Il calcolo del credito spettante va effettuato sul costo al netto dell’iva, laddove dovuta, ovvero sull’imponibile.

Il Provvedimento n. 259854/2020 dell’Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di determinazione e utilizzo del credito. Per fruire del credito è necessario effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che dovrà essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il credito è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa;
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.

Dottori Davide Destri e Marco Bolognesi

Studio EPICA – Mestre Venezia



Responsabilità penale delle imprese. Nuovi reati tributari nel catalogo 231.

Uncategorised Posted on Tue, July 14, 2020 06:42:57

POST 175/2020

In data 7 luglio 2020 Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2017/1371/UE “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (cosiddetta “Direttiva PIF”).

Allo stato il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in gazzetta ufficiale. 

Il Decreto introduce nuovi reati presupposto introducendo nel novero 231 i seguenti reati tributari:

  • dichiarazione infedele: Art. 4 D.Lgs.n. 74/2000 post-riforma 2019;
  • omessa dichiarazione: Art. 5 D.Lgs.n. 74/2000 post-riforma 2019;
  • indebita compensazione: Art. 10-quaterD.Lgs.n. 74/2000 post-riforma 2019;
  • delitti di frode nelle pubbliche forniture: Art. 356 Codice Penale (frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità);
  • frode in agricoltura;
  • contrabbando.

Inoltre, ai reati 231 contro la PA si aggiungono due fattispecie di reati propri (che possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale) e cioè:

  • peculato: 314 Codice penale (Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.);
  • abuso d’ufficio: art 323 Codice penale (il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni).

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Riduzione del canone di locazione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Thu, July 09, 2020 07:03:24

POST 174/2020

Con un comunicato stampa del 3 luglio 220 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato la possibilità di comunicare telematicamente tramite il modello RLI le modificazioni dei contratti di locazione che determinino variazioni del canone di locazione.

A partire dal 1 settembre 2020 tale modalità telematica di comunicazione sarà l’unica utilizzabile andando a sostituire la comunicazione tramite modello 69.

La registrazione abbia ad oggetto un atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di locazione è esente dall’imposta di registro e di bollo; per i casi di aumento del canone invece, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Bonus vacanze: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Mon, July 06, 2020 11:08:23

POST 173/2020

L’Agenzia delle Entrate ho fornito i primi chiarimenti sul c.c. bonus vacanze con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020.

Vengono innanzitutto individuate le strutture turistiche ricettive che possono aderire al bonus appartenenti all’elenco indicato nella sezione 55 dei codici Ateco. Sono inclusi i soggetti che svolgono un’attività stagionale, mentre non possono usufruire del bonus le spese effettuate presso operatori svolgenti attività occasionale.

Viene confermato che il bonus può essere usufruito solo come sconto in fattura in unica soluzione presso un unico operatore turistico. In caso di mancata fruizione del soggiorno viene esclusa la possibilità del rimborso.

Il bonus può essere usufruito anche nel caso di erogazioni di servizi accessori, anche erogati da altri fornitori, ma tali servizi devono essere indicati nella fattura relativa al soggiorno della struttura ricettiva.

La fattura emessa della struttura ricettiva deve indicare il prezzo del soggiorno al lordo dello sconto e l’IVA deve essere applicata sull’intero ammontare.

Si ricorda, inoltre, che il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Al momento del pagamento il fornitore dovrà acquisire il codice univoco (o il QR-code) e inserirlo, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, nell’apposita procedura web dell’agenzia delle Entrate.

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. In tali casi, è necessario che l’intermediario assicuri l’espletamento delle procedure previste comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all’importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell’inserimento dei predetti dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare l’intermediario ad operare in suo nome e per suo conto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Stretta sulle auto aziendali inquinanti assegnate ai dipendenti.

Uncategorised Posted on Sat, July 04, 2020 09:05:24

POST 172/2020

Dallo scorso 1° luglio 2020 è entrata in vigore la modifica normativa all’articolo 51 del TUIR prevista dai commi 632 e 633 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.

La novità in questione coinvolge i veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo (quindi sia per lavoro che per uso personale) ai dipendenti. Fino al 30 giugno 2020 infatti l’importo su cui calcolare il fringe benefit legato all’utilizzo dell’auto era pari, per tutti i veicoli, al 30% del valore convenzionale previsto per una percorrenza annua di 15.000 km come indicato delle tariffe ACI.

Dal primo luglio 2020 invece tale metodologia di calcolo viene ulteriormente ad articolarsi in considerazione del grado di inquinamento del veicolo (in base alle emissioni di CO2) concesso in uso al dipendente come specificato di seguito:

  • per le auto con valori di emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km la percentuale è ridotta al 25%;
  • per le auto con valori di emissione di CO2 compresi tra 60g/km e 160 g/km la percentuale di calcolo rimane pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 compresi tra 160 g/km e 190g/km la percentuale di calcolo viene alzata al 40%, per il 2020, e al 50% a partire dal 2021; 
  • per le auto con valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km la percentuale di calcolo aumenta fino al 50%, per il 2020, e al 60% a partire dal 2021.

Con riferimento alla decorrenza tuttavia l’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito alcuni dubbi interpretativi legati al dettato della norma la quale testualmente prevede che le nuove metodologie di calcolo debbano applicarsi ai soli veicoli di nuova immatricolazione.

Non è infatti ancora chiaro se per l’applicazione delle nuove regole si debba fare riferimento alla data di assegnazione dell’auto al dipendente ovvero alla data di acquisto del veicolo.

Inoltre andrà chiarito anche il concetto di “nuova immatricolazione” in quanto potenzialmente potrebbe lasciare escluse, ad esempio, le auto a Km Zero.

Sulla corretta applicazione delle nuove soglie si resta quindi in attesa di auspicabili chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Bonus facciate: caratteristiche e requisiti secondo i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Thu, July 02, 2020 16:17:35

POST 171/2020

Il c.d. Bonus facciate è stato introdotto all’art. 1 commi da 219 a 224 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

Il Bonus facciate è formulato secondo le seguenti caratteristiche e condizioni: 

– detrazione dall’imposta lorda dovuta delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura;  

– gli edifici oggetto degli interventi devono essere ubicati nelle zone A e B, individuate dai singoli Comuni ai sensi del D.M. 1444/168; 

– sono ammesse le spese sostenute nell’anno 2020;

– non sono previsti tetti massimi di spesa agevolabile;

– possibilità di detrarre il 90 per cento le spese sostenute;

– la detrazione complessiva spettante è ripartita in dieci rate annuali di pari importo

I primi chiarimenti ufficiali sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/2020, seguiti da una serie di risposte a specifici interpelli. 

In merito al requisito soggettivo, la detrazione spetta:

– a tutti i contribuenti, residenti e non residenti; 

– ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento in base ad un titolo idoneo alla data di inizio lavori o di sostenimento delle spese;

– indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotta, quindi sia a soggetti Irpef che a soggetti Ires. 

Sono pertanto ammessi alla detrazione le persone fisiche, anche esercenti attività professionale, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e tutti i soggetti che producono reddito d’impresa, quali le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti. 

Per quanto occorrer possa, facciamo notare che trattandosi di una detrazione d’imposta, restano giocoforza esclusi dalla detrazione i soggetti che possiedono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

In merito ai requisiti oggettivi dell’immobile, la detrazione spetta per gli interventi realizzati su:

– edifici (o parti di edifici) esistenti;

– appartenenti a qualsiasi categoria catastale; 

– purchè ubicati nelle zone A e B, o ad esse assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali, secondo la classificazione stabilità da ciascun Comune;

– solo se realizzati sulla facciata esterna dell’edificio. 

In merito a quanto sopra, precisiamo che restano pertanto escluse dalla detrazione le spese sostenute durante la fase di costruzione dell’immobile, e le spese sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione, anche se con mantenimento della volumetria preesistente.

L’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che nel caso di Comune privo di strumenti urbanistici, l’appartenenza alle zone A e B, e nello specifico alle zone ad esse assimilate, deve essere provata esclusivamente tramite una certificazione urbanistica rilasciata dall’ente comunale competente. Non è quindi ammessa l’attestazione di appartenenza prodotta da un tecnico professionista, ingegnere o architetto, iscritto agli ordini professionali (Risposta 182 del 2020). 

In merito alla tipologia di interventi agevolabili, gli interventi devono essere finalizzati al recupero e restauro:

– della facciata esterna;

– devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti o fregi.

Rientrano le spese sostenute anche per la sola pulitura e tinteggiatura della facciata e tutti i “costi accessori” strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento.

Sono pertanto escluse le spese sostenute per: 

– il ripristino delle facciate interne (affacciate ad esempio su chiostri e cortili), salvo non siano comunque visibili da una strada o da un suolo ad uso pubblico; 

– il ripristino e la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, in quanto non considerate “superfici opache”, nonché gli interventi eseguiti su lastrico solare o sulle coperture dei fabbricati in quanto strutture “non verticali”.

Rientrano inoltre nel Bonus facciate anche gli interventi eseguiti sulla facciata esterna che non sono di sola pulitura o tinteggiatura ma che hanno anche influenza dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Per l’ammissione al Bonus, gli interventi devono soddisfare a) i requisiti indicati dal Decreto dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche, nonché le prescrizioni e i requisiti degli edifici; nonchè b) i valori di trasmittanza termica indicati nella Tabella 2 Allegato B al Decreto dello sviluppo economico del 11 marzo 2008. Per tali interventi dovranno essere applicate le procedure e gli adempimenti previsti per gli interventi rientranti nell’ecobonus (interventi di risparmio energetico). La norma di riferimento sono gli articoli 4 e 7 del Decreto 19 febbraio 2007 (ricordiamo in particolare la necessità di una asseverazione di un tecnico abilitato o del direttore dei lavori e la comunicazione da inviare all’Enea post fine lavori). 

In merito alla tempistica dell’esecuzione dei lavori e al sostenimento delle spese, ricordiamo che le disposizioni normative prevedono l’accesso alla detrazione del Bonus facciate per le spese sostenute nell’anno 2020. 

A tal proposito precisiamo che la detrazione spetta per le spese sostenute nell’anno 2020, a prescindere dalla data di inizio lavori: sono pertanto agevolabili anche gli interventi iniziati ante 1° gennaio 2020, ma sono ammesse alla detrazione solo le spese relative all’anno 2020 (chiarimento fornito nella Circolare 2/E e ribadito nella Risposta 191 del 2020). 

Ciò comporta che: 

– per le persone fisiche e gli enti non commerciali, ai quali si applica il criterio di cassa, sono ammesse alla detrazione solo ed esclusivamente le spese sostenute nel corso dell’anno 2020 (fa fede la data del c.d. “bonifico parlante”, che ricordiamo essere la modalità di pagamento in genere prevista per i soggetti non titolari di reddito d’impresa per l’accesso alle detrazioni fiscali);

– per i soggetti che producono reddito d’impresa – ovverosia imprese individuali, società e enti commerciali – l’imputazione delle spese al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere considerata in base al criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori e dalla data dei pagamenti effettuati;

– per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condomìnio, mentre non rilevano le date di pagamento delle rate condominiali effettuate dai singoli condòmini. 

Chiudiamo con un breve accenno alla cessione del credito o allo sconto in fattura per il Bonus facciate. 

Il Decreto Rilancio ha inserito la possibilità (finora non prevista) per i contribuenti di optare sia per lo sconto in fattura sia per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per il Bonus Facciate. 

Il Decreto rinvia l’applicazione della disposizione ad appositi provvedimenti, ad oggi purtroppo non ancora emanati. 

Inoltre, il Decreto è ancora in fase di conversione. 

Provvederemo quindi a darvi una corretta informazione, non appena saranno disponibili il testo di norma definitivo e i relativi provvedimenti esplicativi. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Nuovo limite di Euro 2.000 per l’utilizzo dei contanti.

Uncategorised Posted on Wed, July 01, 2020 17:20:48

POST 170/2020

A partire dalla data odierna (1 luglio 2020) il limite all’utilizzo del denaro contante si abbassa da Euro 2.999,99 ad Euro 1.999,99.

Tale nuovo limite sarà operativo sino alla fine dell’anno 2021; dal 1 gennaio 2022 verrà ulteriormente abbassato ad Euro 999,99.

Il limite opera anche nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con più pagamento inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

La violazione di tale soglia comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 ad Euro 50.000. Per le violazioni commesse e contestate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è ridotto ad Euro 2.000 e sarà ulteriormente abbassato ad Euro 1.000 per le violazioni commesse e contestate dal 1 gennaio 2022. Qualora invece le violazioni riguardino importi superiori ad Euro 250.000 la sanzione e quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Farmacie: prorogato l’aggiornamento dei registratori telematici.

Uncategorised Posted on Wed, July 01, 2020 08:48:40

POST 169/2020

Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 1432217 del 20.12.2019 erano state rilasciate le specifiche tecniche aggiornate per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite idoneo registratore telematico.

Per le Farmacie, in particolare, era stato previsto l’obbligo di aggiornare il tracciato informativo per l’indicazione nel documento commerciale della nuova codifica “VI – Ventilazione IVA” al fine di identificare le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi. Si ricorda che anteriormente a tale modifica, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che i soggetti che adottano la ventilazione potevano indicare nel documento commerciale il codice “AL – Altro non IVA” per segnalare l’applicazione dello speciale metodo di rilevazione.

Inoltre, la versione 7.0 del protocollo “Tipi dati per i corrispettivi” introduceva un nuovo campo identificato dal “tag” <NonRiscossoDCRaSSN>, identificando così i corrispettivi non riscossi contenuti nella distinta contabile riepilogativa da trasmettere al Ssn.

Si ricorda che in tale campo deve essere riportato l’importo dello scontrino al lordo dell’IVA nel caso in cui la Farmacia adotti il metodo della ventilazione, altrimenti l’importo va esposto al netto.

Il termine per l’aggiornamento dei registratori telematici era stato originariamente fissato entro il 1° luglio 2020.

Con il provvedimento n. 248558 del 30 giugno 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid19, ha adeguato il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici prorogandolo al 1° gennaio 2021.

Inoltre, al fine di recepire indicazioni provenienti dalle associazioni di categoria è stato aggiornato l’allegato tecnico denominato “Allegato – Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 – giugno 2020”. La modifica ha riguardato, comunque, la descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone invariata la struttura.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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