POST 173/2020

L’Agenzia delle Entrate ho fornito i primi chiarimenti sul c.c. bonus vacanze con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020.

Vengono innanzitutto individuate le strutture turistiche ricettive che possono aderire al bonus appartenenti all’elenco indicato nella sezione 55 dei codici Ateco. Sono inclusi i soggetti che svolgono un’attività stagionale, mentre non possono usufruire del bonus le spese effettuate presso operatori svolgenti attività occasionale.

Viene confermato che il bonus può essere usufruito solo come sconto in fattura in unica soluzione presso un unico operatore turistico. In caso di mancata fruizione del soggiorno viene esclusa la possibilità del rimborso.

Il bonus può essere usufruito anche nel caso di erogazioni di servizi accessori, anche erogati da altri fornitori, ma tali servizi devono essere indicati nella fattura relativa al soggiorno della struttura ricettiva.

La fattura emessa della struttura ricettiva deve indicare il prezzo del soggiorno al lordo dello sconto e l’IVA deve essere applicata sull’intero ammontare.

Si ricorda, inoltre, che il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Al momento del pagamento il fornitore dovrà acquisire il codice univoco (o il QR-code) e inserirlo, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, nell’apposita procedura web dell’agenzia delle Entrate.

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. In tali casi, è necessario che l’intermediario assicuri l’espletamento delle procedure previste comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all’importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell’inserimento dei predetti dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare l’intermediario ad operare in suo nome e per suo conto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia