POST 172/2020

Dallo scorso 1° luglio 2020 è entrata in vigore la modifica normativa all’articolo 51 del TUIR prevista dai commi 632 e 633 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.

La novità in questione coinvolge i veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo (quindi sia per lavoro che per uso personale) ai dipendenti. Fino al 30 giugno 2020 infatti l’importo su cui calcolare il fringe benefit legato all’utilizzo dell’auto era pari, per tutti i veicoli, al 30% del valore convenzionale previsto per una percorrenza annua di 15.000 km come indicato delle tariffe ACI.

Dal primo luglio 2020 invece tale metodologia di calcolo viene ulteriormente ad articolarsi in considerazione del grado di inquinamento del veicolo (in base alle emissioni di CO2) concesso in uso al dipendente come specificato di seguito:

  • per le auto con valori di emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km la percentuale è ridotta al 25%;
  • per le auto con valori di emissione di CO2 compresi tra 60g/km e 160 g/km la percentuale di calcolo rimane pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 compresi tra 160 g/km e 190g/km la percentuale di calcolo viene alzata al 40%, per il 2020, e al 50% a partire dal 2021; 
  • per le auto con valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km la percentuale di calcolo aumenta fino al 50%, per il 2020, e al 60% a partire dal 2021.

Con riferimento alla decorrenza tuttavia l’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito alcuni dubbi interpretativi legati al dettato della norma la quale testualmente prevede che le nuove metodologie di calcolo debbano applicarsi ai soli veicoli di nuova immatricolazione.

Non è infatti ancora chiaro se per l’applicazione delle nuove regole si debba fare riferimento alla data di assegnazione dell’auto al dipendente ovvero alla data di acquisto del veicolo.

Inoltre andrà chiarito anche il concetto di “nuova immatricolazione” in quanto potenzialmente potrebbe lasciare escluse, ad esempio, le auto a Km Zero.

Sulla corretta applicazione delle nuove soglie si resta quindi in attesa di auspicabili chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine