POST 171/2020

Il c.d. Bonus facciate è stato introdotto all’art. 1 commi da 219 a 224 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

Il Bonus facciate è formulato secondo le seguenti caratteristiche e condizioni: 

– detrazione dall’imposta lorda dovuta delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura;  

– gli edifici oggetto degli interventi devono essere ubicati nelle zone A e B, individuate dai singoli Comuni ai sensi del D.M. 1444/168; 

– sono ammesse le spese sostenute nell’anno 2020;

– non sono previsti tetti massimi di spesa agevolabile;

– possibilità di detrarre il 90 per cento le spese sostenute;

– la detrazione complessiva spettante è ripartita in dieci rate annuali di pari importo

I primi chiarimenti ufficiali sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/2020, seguiti da una serie di risposte a specifici interpelli. 

In merito al requisito soggettivo, la detrazione spetta:

– a tutti i contribuenti, residenti e non residenti; 

– ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento in base ad un titolo idoneo alla data di inizio lavori o di sostenimento delle spese;

– indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotta, quindi sia a soggetti Irpef che a soggetti Ires. 

Sono pertanto ammessi alla detrazione le persone fisiche, anche esercenti attività professionale, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e tutti i soggetti che producono reddito d’impresa, quali le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti. 

Per quanto occorrer possa, facciamo notare che trattandosi di una detrazione d’imposta, restano giocoforza esclusi dalla detrazione i soggetti che possiedono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

In merito ai requisiti oggettivi dell’immobile, la detrazione spetta per gli interventi realizzati su:

– edifici (o parti di edifici) esistenti;

– appartenenti a qualsiasi categoria catastale; 

– purchè ubicati nelle zone A e B, o ad esse assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali, secondo la classificazione stabilità da ciascun Comune;

– solo se realizzati sulla facciata esterna dell’edificio. 

In merito a quanto sopra, precisiamo che restano pertanto escluse dalla detrazione le spese sostenute durante la fase di costruzione dell’immobile, e le spese sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione, anche se con mantenimento della volumetria preesistente.

L’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che nel caso di Comune privo di strumenti urbanistici, l’appartenenza alle zone A e B, e nello specifico alle zone ad esse assimilate, deve essere provata esclusivamente tramite una certificazione urbanistica rilasciata dall’ente comunale competente. Non è quindi ammessa l’attestazione di appartenenza prodotta da un tecnico professionista, ingegnere o architetto, iscritto agli ordini professionali (Risposta 182 del 2020). 

In merito alla tipologia di interventi agevolabili, gli interventi devono essere finalizzati al recupero e restauro:

– della facciata esterna;

– devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti o fregi.

Rientrano le spese sostenute anche per la sola pulitura e tinteggiatura della facciata e tutti i “costi accessori” strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento.

Sono pertanto escluse le spese sostenute per: 

– il ripristino delle facciate interne (affacciate ad esempio su chiostri e cortili), salvo non siano comunque visibili da una strada o da un suolo ad uso pubblico; 

– il ripristino e la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, in quanto non considerate “superfici opache”, nonché gli interventi eseguiti su lastrico solare o sulle coperture dei fabbricati in quanto strutture “non verticali”.

Rientrano inoltre nel Bonus facciate anche gli interventi eseguiti sulla facciata esterna che non sono di sola pulitura o tinteggiatura ma che hanno anche influenza dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Per l’ammissione al Bonus, gli interventi devono soddisfare a) i requisiti indicati dal Decreto dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche, nonché le prescrizioni e i requisiti degli edifici; nonchè b) i valori di trasmittanza termica indicati nella Tabella 2 Allegato B al Decreto dello sviluppo economico del 11 marzo 2008. Per tali interventi dovranno essere applicate le procedure e gli adempimenti previsti per gli interventi rientranti nell’ecobonus (interventi di risparmio energetico). La norma di riferimento sono gli articoli 4 e 7 del Decreto 19 febbraio 2007 (ricordiamo in particolare la necessità di una asseverazione di un tecnico abilitato o del direttore dei lavori e la comunicazione da inviare all’Enea post fine lavori). 

In merito alla tempistica dell’esecuzione dei lavori e al sostenimento delle spese, ricordiamo che le disposizioni normative prevedono l’accesso alla detrazione del Bonus facciate per le spese sostenute nell’anno 2020. 

A tal proposito precisiamo che la detrazione spetta per le spese sostenute nell’anno 2020, a prescindere dalla data di inizio lavori: sono pertanto agevolabili anche gli interventi iniziati ante 1° gennaio 2020, ma sono ammesse alla detrazione solo le spese relative all’anno 2020 (chiarimento fornito nella Circolare 2/E e ribadito nella Risposta 191 del 2020). 

Ciò comporta che: 

– per le persone fisiche e gli enti non commerciali, ai quali si applica il criterio di cassa, sono ammesse alla detrazione solo ed esclusivamente le spese sostenute nel corso dell’anno 2020 (fa fede la data del c.d. “bonifico parlante”, che ricordiamo essere la modalità di pagamento in genere prevista per i soggetti non titolari di reddito d’impresa per l’accesso alle detrazioni fiscali);

– per i soggetti che producono reddito d’impresa – ovverosia imprese individuali, società e enti commerciali – l’imputazione delle spese al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere considerata in base al criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori e dalla data dei pagamenti effettuati;

– per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condomìnio, mentre non rilevano le date di pagamento delle rate condominiali effettuate dai singoli condòmini. 

Chiudiamo con un breve accenno alla cessione del credito o allo sconto in fattura per il Bonus facciate. 

Il Decreto Rilancio ha inserito la possibilità (finora non prevista) per i contribuenti di optare sia per lo sconto in fattura sia per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per il Bonus Facciate. 

Il Decreto rinvia l’applicazione della disposizione ad appositi provvedimenti, ad oggi purtroppo non ancora emanati. 

Inoltre, il Decreto è ancora in fase di conversione. 

Provvederemo quindi a darvi una corretta informazione, non appena saranno disponibili il testo di norma definitivo e i relativi provvedimenti esplicativi. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso