Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Apporti dei soci: qualificazione in base alla volontà.

Uncategorised Posted on Thu, June 25, 2020 06:29:55

POST 168/2020

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12016 del 19 giugno 2020 è tornata a pronunciarsi in merito alla qualificazione della natura di un versamento operato dai soci di una S.r.l..

Come noto l’erogazione di una somma da parte dei soci può avvenire tanto a titolo di mutuo, quanto in conto di futuro aumento di capitale o in conto capitale (ovvero come apporto al patrimonio) e, a seconda del titolo del versamento muta la tassazione.

I Giudici della suprema Corte hanno statuito che ai fini di individuare il titolo del versamento si applicano i normali criteri di interpretazione, letterale e logico-sistematico, dei contratti dettati dal codice civile al fine di ricercare la reale intenzione dei soggetti (socio e società) di una delibera assembleare.

Nel caso in esame al fine di escludere la natura di mutuo di un versamento la Corte ha dato rilevanza, al fine di indagare la volontà delle parti, ad alcuni elementi di fatto quali:

a) l’espressa esclusione di interessi;

b) la mancata previsione di un termine per il rimborso dell’erogazione;

c) l’esplicitazione delle finalità pratiche dell’apporto (il versamento era stato infatti registrato nelle scritture contabili con la specificazione di versamento per acquisto locali).

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Bonus vacanze al via!!! … Sperando di riuscire a partire …

Uncategorised Posted on Tue, June 23, 2020 11:10:50

POST 167/2020

Sono state approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 17 giugno le modalità operative di attuazione del c.d. “bonus vacanze”.

Soggetti beneficiari 

Sono destinatari del bonus i nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità non superiore a € 40 mila.

Misura dell’agevolazione

La misura massima è pari a € 500 per i nuclei familiari composti da più di due persone, di € 300 per i nuclei da due persone e € 150 per i “single”.

Per quali spese

È previsto lo sconto dell’80% (sul corrispettivo dovuto fino al limite massimo sopraindicato) per le spese sostenute, in unica soluzione, tra il 1° luglio e il 31 dicembre per i servizi offerti da un’impresa turistico-ricettiva situata in Italia.

La prenotazione deve avvenire senza l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

La rimanente spesa del 20% può essere detratta nella dichiarazione dei redditi.

Come usufruire

Il bonus potrà essere richiesto da un componente del nucleo familiare, anche diverso da quello intestatario della fattura, attraverso l’applicazione per dispositivi mobili IO, l’app dei servizi pubblici, alla quale si può accedere mediante identità digitale Spid o carta d’identità elettronica.

L’app genererà un codice univoco e un QR-code identificativo, e uno dei due dovrà essere comunicato alla struttura ricettiva che ne verificherà la correttezza attraverso la procedura web predisposta nell’ambito dell’area riservata del sito Internet delle Agenzia delle Entrate.

Per l’operatore turistico

L’operatore turistico potrà rientrare dello sconto praticato attraverso un credito di imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in F24.

Il credito può anche essere ceduto a soggetti terzi (fornitori, banche) attraverso un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Come si può certamente intuire la procedura non risulta certo immediata per il cittadino… sperando di trovare la voglia e il tempo di attivare il bonus prima di far le valigie!!!

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



MEF: proroga termini versamenti.

Uncategorised Posted on Tue, June 23, 2020 07:01:38

POST 166/2020

Nella giornata di ieri il MEF ha emanato il seguente comunicato stampa.

Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.



Finanziamenti garantiti alle PMI: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Wed, June 17, 2020 13:58:05

POST 165/2020

La Legge di conversione del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, il così detto Decreto Liquidità, apporta alcune novità per i finanziamenti sopra i 25.000 euro (30.000 a seguito della Legge di conversione) garantiti dal Fondo Centrale PMI:

  • la possibilità per le imprese che accedono a tali finanziamenti di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi;
  • la possibilità di avvalersi di operazioni di rinegoziazione dei debiti con erogazione di credito aggiuntivo nei confronti del soggetto beneficiario in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

In tal caso, il soggetto finanziatore dovrà trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

La Legge di conversione, inoltre, estende la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI, anche alle imprese che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020:

  • sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
  • sono state oggetto di misure di concessione, come ad esempio stralcio, riscadenziamento del debito, etc.

In questo caso, la garanzia è ammessa anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, se, le esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Restano in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



D.L. RILANCIO: superammortamento 2019 con consegna dei beni strumentali entro dicembre 2020.

Uncategorised Posted on Sun, June 14, 2020 19:51:15

POST 164/2020

L’art. 1 del D.L. n. 34/2019 (D.L. Crescita) aveva stabilito per i titolari del reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni la reintroduzione della maggiorazione del costo di acquisto del 30% con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. superammortamento).

In particolare, con tale disposizione il superammortamento era stato previsto per gli investimenti in nuovi beni strumentali effettuati:

– dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019;

– entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risultasse accettato dal fornitore e fosse pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

Il D.L. Rilancio (n. 34/2020) interviene con l’art. 50 a modificare il termine del 30 giugno 2020 per le imprese che avevano “prenotato” il superammortamento nella misura del 30% del costo di acquisizione prorogandolo al 31 dicembre 2020.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Nuova Ordinanza della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 21:15:26

POST 163/2020

E’ stata pubblicata oggi una nuova Ordinanza della Regione Veneto.

L’Ordinanza si suddivide sostanzialmente in tre parti. 

La prima riguarda la ripresa di alcune attività economiche e sociali:

  • Cinema e spettacoli 
  • Sagre e fiere 
  • Congressi e grandi eventi fieristici 
  • Sale slot, sale giochi, sale bingo 
  • Discoteche e locali assimilabili 
  • Casinò di Venezia 
  • Attività sportive con contatto 

La seconda la nuova disciplina della prosecuzione di alcune attività: ad esempio ristorazione, turistico ricettive, commercio ecc.

La terza stabilisce disposizione speciali regionali, come per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Con riferimento infine ai comportamenti individuali, l’Ordinanza dispone quanto segue:

Nel territorio regionale e’ fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti. 

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa.

 Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani. 

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi. 



Fondo solidarietà mutui «prima casa»: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 20:56:29

POST 162/2020

La legge di conversione del “Decreto Liquidità” prevede alcune novità in materia di sospensione sui mutui “prima casa” del così detto Fondo Gasparrini. 

Viene esteso, in primis, l’ambito soggettivo di applicazione dei benefici del Fondo, oltre ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, che abbiano subito una perdita economica nei termini stabiliti dalla norma in questione, anche gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile (piccoli imprenditori), alle medesime condizioni dei primi.

Al fine semplificare l’iter procedurale, viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020, verificata la completezza e la regolarità formale, la banca avvia automaticamente la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



Finanziamenti garantiti al 100%: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 20:53:06

POST 161/2020

La Legge di conversione del Decreto Liquidità ha esteso l’accessibilità ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti, agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Possono, inoltre, accedere anche i soggetti con esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate.

Per quanto riguarda i finanziamenti in oggetto, inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • l’importo massimo del finanziamento garantito è stato aumentato a 30.000 euro, anziché i 25.000 euro previsti in precedenza;
  • la durata è stata estesa fino a 120 mesi, contro i 72 mesi originariamente previsti; 
  • l’importo del finanziamento non può essere superiore, alternativamente, a:

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;

– il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



« PreviousNext »