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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuova Ordinanza della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 21:15:26

POST 163/2020

E’ stata pubblicata oggi una nuova Ordinanza della Regione Veneto.

L’Ordinanza si suddivide sostanzialmente in tre parti. 

La prima riguarda la ripresa di alcune attività economiche e sociali:

  • Cinema e spettacoli 
  • Sagre e fiere 
  • Congressi e grandi eventi fieristici 
  • Sale slot, sale giochi, sale bingo 
  • Discoteche e locali assimilabili 
  • Casinò di Venezia 
  • Attività sportive con contatto 

La seconda la nuova disciplina della prosecuzione di alcune attività: ad esempio ristorazione, turistico ricettive, commercio ecc.

La terza stabilisce disposizione speciali regionali, come per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Con riferimento infine ai comportamenti individuali, l’Ordinanza dispone quanto segue:

Nel territorio regionale e’ fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti. 

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa.

 Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani. 

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi. 



Fondo solidarietà mutui «prima casa»: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 20:56:29

POST 162/2020

La legge di conversione del “Decreto Liquidità” prevede alcune novità in materia di sospensione sui mutui “prima casa” del così detto Fondo Gasparrini. 

Viene esteso, in primis, l’ambito soggettivo di applicazione dei benefici del Fondo, oltre ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, che abbiano subito una perdita economica nei termini stabiliti dalla norma in questione, anche gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile (piccoli imprenditori), alle medesime condizioni dei primi.

Al fine semplificare l’iter procedurale, viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020, verificata la completezza e la regolarità formale, la banca avvia automaticamente la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



Finanziamenti garantiti al 100%: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 20:53:06

POST 161/2020

La Legge di conversione del Decreto Liquidità ha esteso l’accessibilità ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti, agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Possono, inoltre, accedere anche i soggetti con esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate.

Per quanto riguarda i finanziamenti in oggetto, inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • l’importo massimo del finanziamento garantito è stato aumentato a 30.000 euro, anziché i 25.000 euro previsti in precedenza;
  • la durata è stata estesa fino a 120 mesi, contro i 72 mesi originariamente previsti; 
  • l’importo del finanziamento non può essere superiore, alternativamente, a:

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;

– il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso