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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuovo DPCM del 11 giugno 2020.

Uncategorised Posted on Fri, June 12, 2020 14:42:58

POST 160/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo DPCM (vedi allegato) che dispone misure legale all’epidemia COVID.

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. 

Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. 

A partire da oggi, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Si vedano allegati:



Conversione del Decreto di Liquidità: novità in materia di crisi di impresa.

Uncategorised Posted on Fri, June 12, 2020 06:35:01

POST 159/2020

Con la legge di conversione del D.L. Liquidità pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno u.s. sono state apportate significative modifiche in materia di crisi d’impresa.

In sintesi, all’art. 9 sono state apportate le seguenti modifiche:

1. co. 1, in tema di proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi diristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020, amplia significativamente 

– il periodo temporale di riferimento, elidendo il limite temporale del 31.12.2021 e rendendo così possibile la proroga dei termini di sei mesi per tutte quelle procedure omologate aventi scadenza a medio-lungo termine, 

– le procedure beneficiarie della misura ampliando la platea dei soggetti interessati inserendovi anche gli accordi di composizione della crisi omologati ex art. 12, L. 3/2012, nonché i piani del consumatore omologati ex art. 12-bis, L. 3/2012, sulla scorta del processo di applicazione di una disciplina organica delle procedure derivanti da insolvenza iniziato con la riunione della stessa (disciplina) nel codice della crisi di impresa.

In tal modo, si cerca di evitare che a causa dell’emergenza COVID-19, i suddetti piani, sempre onorati nelle scadenze previste, rischino la revoca della procedura a causa della congiuntura economica negativa (imposta).

Per quanto attiene alle ultime due procedure citate (accordi di composizione e piani del consumatore), è innegabile l’esigenza economico-sociale di consentire al sovraindebitato una finestra di respiro per effetto di probabili e possibili minori entrate derivanti dall’accesso ad ammortizzatori sociali, consentendogli comunque di poter portare a esecuzione l’accordo o il piano omologato e beneficiare dell’effetto esdebitatorio.

2. co. 5-bis, di nuovo inserimento, in tema di scelta tra le alternative per la risoluzione della crisi dell’impresaprevede la possibilità per il debitore che entro la data del 31.12.2021 ha ottenuto la concessione dei termini di cui all’art. 161, co. 6, L.F. (concordato c.d. “in bianco” o “prenotativo”, con termine di 60-120 giorni per la presentazione del piano e della proposta), o di cui all’art. 182-bis, co. 7, L.F. (30 giorni), di depositare un atto di rinuncia alla procedura dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, co. 3, lettera d), pubblicato nel registro delle imprese e depositando la relativa documentazione.

L’intento è quello di agevolare con il più ampio ventaglio di possibilità per il debitore, la risoluzione alternativa della crisi, mediante lo strumento più idoneo.

3. All’art. 10, co. 2, invece, è giunta l’auspicata modifica in sede di conversione (di cui si è parlato nel precedente post 136/2020), la quale prevede che l’improcedibilità per le istanze di fallimento depositate nel periodo non si applica:

– al ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;

– all’istanza di fallimento da chiunque formulata derivante da inammissibilità del concordato preventivo e revoca dell’ammissione al concordato preventivo e mancata omologazione del concordato preventivo

oltre che alla già prevista esclusione della richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa.

4. In ultimo, all’art. 10, co. 3, è previsto che quando alla dichiarazione di improcedibilità di cui al comma 1 (ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020), faccia seguito entro il 30 settembre 2020 la dichiarazione di fallimento, il periodo di sospensione non viene computato nei termini per l’inefficacia degli atti a titolo gratuito, inefficacia dei pagamenti di crediti non scaduti, revocatoria di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nonché per il fallimento dei soci di una srl.

Si evita in tal modo che il curatore, il creditore o il pubblico ministero decadano definitivamente dalle possibilità sopra elencate.

In conclusione, vengono ampliate le possibilità di accedere alle diverse procedure per la risoluzione della crisi. Il legislatore, in un’ottica di salvaguardia della persistenza attiva delle imprese (e non solo) in crisi, protrae il sacrificio delle pretese creditorie, senza diretta contropartita, conferendo valore strategico alla previsione di nuovi ulteriori tempi dati ai debitori per fuoriuscire dalle difficoltà finanziarie.

Un’attribuzione dunque di un diritto potestativo in capo al debitore, al quale il creditore non può che soggiacere sperando di non soccombere a sua volta.

Forse sarebbe bene riflettere sul fatto che l’economia non funziona in parallelo, ma in serie. Rotto un componente, anche i successivi sono compromessi.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Contributo a fondo perduto. Dal pomeriggio del 15 giugno possibile inviare la domanda.

Uncategorised Posted on Thu, June 11, 2020 07:14:23

POST 158/2020

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio.

Sul tema del contributo a fondo perduto si veda anche il seguente post:

In attuazione dell’articolo 25 del Decreto, il provvedimento del 10 giugno 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (in allegato) definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta (in allegato), che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Una guida dell’Agenzia delle Entrate, in allegato, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate – Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto quindi compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

A chi spetta il contributo – Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus – In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Come si calcola il contributo? –   Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.



Garanzia SACE: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Wed, June 10, 2020 06:12:10

POST 157/2020

La legge di conversione del decreto Liquidità prevede alcune novità in materia di garanzie SACE S.p.A. per i finanziamenti alle imprese (art. 1).

Soggetti beneficiari (comma 1)

La garanzia può essere concessa anche a favore alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.

Possono inoltre beneficiare della garanzia SACE le PMI che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo per le PMI e le imprese agricole che non abbiano accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.

Finanziamenti ammissibili (comma 2)

La durata dei finanziamenti garantiti da SACE è fissata in un massimo di 72 mesi e il periodo di preammortamento può essere richiesto fino a 36 mesi.

Il finanziamento garantito può essere destinato:

– al sostenimento di costi del personale, di investimenti o di capitale circolante;

– al pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda;

– al pagamento di rate di finanziamento scadute o in scadenza nel periodo di emergenza (dal 1° marzo al 31 dicembre 2020) per le quale esiste un’oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19, come da attestazione del legale rappresentante. Tale possibilità è limitata in misura non superiore al 20% dell’importo erogato.

Sono stati introdotti ulteriori vincoli delle imprese beneficiare tra i quali:

– impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni da parte dell’intero gruppo di appartenenza dell’impresa per l’anno 2020 o per i successivi 12 mesi per le imprese cha abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia;

– impegno a non delocalizzare la produzione.

In relazioni agli aspetti procedurali sono state previste le seguenti principali misure:

– ai fini dell’individuazione di un’impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria, va considerato che il rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa non può essere superiore a 7,5;

– la richiesta di finanziamento garantito deve essere corredata da un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa in cui viene attestata la limitazione o sospensione dell’attività a causa dell’emergenza Covid-19, che i dati aziendali sono veritieri e corretti e che la destinazione delle risorse garantite sarà quella prevista dalla Legge;

–   i finanziamenti saranno accreditati su un conto corrente dedicato e che l’operatività su detto conto sarà condizionata all’indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione “Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”.

Nuove possibilità di intervento (comma 1-bis)

Le garanzie della SACE potranno essere rilasciate anche a fronte della cessione di crediti, con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a banche e a intermediari finanziari.

Le garanzie potranno essere estese anche in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente.

Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30 per cento del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Decreto Liquidità: obblighi dei datori di lavoro per la tutela del rischio di contagio da Covid-19.

Uncategorised Posted on Mon, June 08, 2020 12:40:05

POST 156/2020

Il 4 giugno il Senato ha approvato con modifiche il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (il cd. Decreto Liquidità).

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate in sede di conversione vi è l’inserimento dell’articolo 29 bis il quale prevede, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile (ai sensi del quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. 

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Legislatore ha dunque recepito l’interpretazione già fornita dall’INAIL con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, nella quale era stato precisato che: “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.

Viene quindi confermata anche a livello normativo la necessità per i datori di lavoro di attuare le prescrizioni contenute nei protocolli per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 al fine di limitare i profili di responsabilità nel caso in cui il virus venga contratto dai propri dipendenti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Credito d’imposta locazioni: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Mon, June 08, 2020 08:43:48

POST 155/2020

Da sabato 6 giugno 2020 è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E (in allegato) che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

L’Agenzia ha inoltre emanato la circolare n. 14 che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

A seguire una sintesi sul tema in commento che si approfondisce in allegato con alcune slide.

In cosa consiste – Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

A chi spetta – Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti – Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito – Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Compensazione del credito – Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

NOTA BENE: L’AE nella Circolare suddetta ritiene il beneficio riguardi solo i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito secondo l’AE, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento. 

PER APPROFONDIMENTI VEDI SLIDES ALLEGATE:

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Rivalutazione beni d’impresa: novità dalla conversione del decreto liquidità.

Uncategorised Posted on Sat, June 06, 2020 11:16:31

POST 154/2020

La legge di conversione del decreto liquidità, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre a quanto previsto nel post precedente, prevede alcune novità in materia di rivalutazione dei beni d’impresa.

Tale tema della Rivalutazione è già stato oggetto di approfondimento nel post che segue:

Le novità previste dalla legge di conversione suddetta sono le seguenti.

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni può essere effettuata ANCHE nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

Inoltre: limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale: rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Uncategorised Posted on Sat, June 06, 2020 10:56:49

POST 153/2020

La legge di conversione del Decreto Liquidità (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede un’interessante novità per gli operatori del settore alberghiero e termale.

Al fine di sostenere il predetto settore:

– i contribuenti soggetti ad IRES (indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) b), del testo unico delle imposte sui redditi e quindi a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali); 

– operanti nei settori alberghiero e termale;

– che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio

possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni) – ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (beni merce) – risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

La rivalutazione:

(a) deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui sopra (quindi per i soggetti con esercizio solare, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e/o al 31 dicembre 2021);

(b) deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;

(c) deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa

NOVITA’: Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. 

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. 

La possibilità̀ di rivalutare i beni nel 2020 e/o nel 2021 consentirà quindi di sfruttare al massimo la rivalutazione – gratuita e con effetto fiscale “immediato” – dotando di patrimonio netto le società del settore (che a causa del COVID 2019 hanno subito importanti perdite). 

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2024 o 2025 a seconda del bilancio nel quale viene effettuata la rivalutazione), ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione. 

Per le imprese che avessero già scelto la rivalutazione onerosa della legge di Bilancio 2020, vengono anticipati gli effetti fiscali al 2020. 

Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di rivalutazione di beni d’impresa. 

Si veda, in tema di rivalutazione, anche il precedente post:

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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