POST 156/2020

Il 4 giugno il Senato ha approvato con modifiche il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (il cd. Decreto Liquidità).

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate in sede di conversione vi è l’inserimento dell’articolo 29 bis il quale prevede, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile (ai sensi del quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. 

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Legislatore ha dunque recepito l’interpretazione già fornita dall’INAIL con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, nella quale era stato precisato che: “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.

Viene quindi confermata anche a livello normativo la necessità per i datori di lavoro di attuare le prescrizioni contenute nei protocolli per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 al fine di limitare i profili di responsabilità nel caso in cui il virus venga contratto dai propri dipendenti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso