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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuova Ordinanza Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Fri, June 05, 2020 07:40:53

POST 152/2020

La Regione Veneto ha emanato ieri una nuova Ordinanza (vedi allegato). L’Ordinanza si occupa in particolare di:

1)  Servizi per l’infanzia 0/3 anni;

2)  Informatori scientifici;

3)  Sale giochi per bambini e adolescenti;

4)  Piscine condominiali;

5)  Servizi semiresidenziali per minori.



Cessione d’azienda e passaggio automatico dei lavoratori.

Uncategorised Posted on Thu, June 04, 2020 06:51:40

POST 151/2020

Con la sentenza n. 10414 depositata il 1.06.2020 la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento interpretativo circa la portata applicativa dell’art. 47, comma 4-bis della L. 428/1990.

L’ art. 47, comma 4-bis della L. 428/1990 disciplina, come noto, alcune deroghe alle disposizioni dell’art. 2112 c.c., che tutela il lavoratore in caso di trasferimento d’azienda o ramo d’azienda, nelle ipotesi in cui la cessione dell’azienda o del ramo avvengano nell’ambito di imprese in stato di crisi o assoggettate a procedure concorsuali non finalizzate alla liquidazione del patrimonio. La formulazione letterale della norma, più volte riscritta a seguito delle bocciature della Corte di Giustizia Europea, sembrerebbe ancora ammettere, in contrasto con il diritto comunitario, che in tali ipotesi di crisi si possa derogare, nell’ambito di uno specifico accordo sindacale, all’intera disciplina dettata dall’art. 2112 c.c..

Tale possibilità è stata tuttavia smentita dalla Corte la quale, fornendo una lettura conforme al diritto dell’Unione europea, ha statuito come l’accordo sindacale di cui al comma 4-bis dell’art. 47 della L. 428/1990 possa prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, ammettendo modifiche, eventualmente anche in peius, all’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non possa consentire la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria

Ad ulteriore supporto di tale lettura interpretativa la Corte ha richiamato anche le modifiche al comma 4-bis apportate dal Codice della crisi di impresa (D.Lgs 14/2019, art. 136 comma 4) che prevede il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



I primi chiarimenti circa l’iva sulle mascherine e altri beni per l’emergenza sanitaria.

Uncategorised Posted on Wed, June 03, 2020 07:13:43

POST 150/2020

Come noto, l’art. 124 del Decreto Rilancio prevede a decorre dal 1° gennaio 2021 l’applicazione dell’iva del 5% sulle cessioni dei seguenti beni: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. 

La norma continua stabilendo inoltre che le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972. 

La Relazione illustrativa a “chiarimento” dell’art.124 precisa che in via transitoria le cessioni di questi beni, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta -recita la Relazione- l’applicazione di una aliquota iva pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia. In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote iva per permettere a tutti gli Stati di applicare un’aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’iva versata a monte -in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati-, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

Come abbiamo già osservato, la disposizione risulta per certi versi contraddittoria, sollevando molti dubbi applicativi agli addetti ai lavori.

Uno dei primi auspicati chiarimenti è arrivato lo scorso 30 maggio con la Circolare n.12/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha voluto precisare che:

  1. fino al 31 dicembre 2020 le cessioni dei beni sopraelencati sono esenti dall’iva, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, c. 1, del medesimo DPR n. 633/72 e allo stesso modo, conformemente all’art. 68, c. 1, lett. c), del medesimo DPR, sono dunque esenti dall’applicazione dell’iva anche le importazioni di tali beni;
  2. Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della disposizione, non v’è dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ovverosia, dal 19 maggio 2020. Pertanto, a partire dal 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative a tali beni sono esenti dall’iva, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni e alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota iva del 5%. Rileva pertanto il momento in cui la cessione dei beni deve ritenersi effettuata ai fini iva. Ebbene tale momento coincide con la data di consegna o spedizione del bene. in alternativa dalla data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo, se natecedenti alla consegna o spedizione. per le fatture elettroniche tale momento è indicato nel campo “data fattura”. Per le importazioni il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’accettazione della dichiarazione in Dogana;
  3. l’elencazione dei beni contenuta nell’art. 124 va intesa come tassativa e non meramente esemplificativa. In tale elencazione sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. Non sono invece riportate le mascherine generiche (o filtranti), che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI). 

Infine merita menzione anche un’altro importante chiarimento con riguardo alle modalità di documentazione con fattura elettronica delle operazioni esenti da iva per la fase di emergenza e sino a tutto il fine 2020, previste dall’art. 124 del Decreto Rilancio è arrivato da Assosoftware (l’Associazione che riunisce i produttori di software gestionale e fiscale).

L’Associazione ha infatti precisato che si deve utilizzare il codice natura N4 e indicare nel riferimento normativo la dicitura «fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del Dl 34 del 2020».  

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Farmacie: fattura esente IVA per cessione di beni di protezione al Covid-2019.

Uncategorised Posted on Wed, June 03, 2020 07:11:06

POST 149/2020

Come noto l’art. 124 del Decreto n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) ha disposto l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2020, delle cessioni di beni di seguito indicati:

mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrite, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per manisoluzione idroalcolica in litri; strumentazioni per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili

L’elenco, da intendersi tassativo, ha lasciato qualche dubbio circa l’applicabilità dell’esenzione per alcune categorie di prodotti, e non solo in relazione alle “mascherine chirurgiche”.

Su questa ultima categoria è comunque intervenuta l’Agenzia delle Dogane (essendo l’esenzione riconosciuta anche sulle importazioni) con la circolare 12/2020 chiarendo che “le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa”, ovvero le “mascherine chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.

Parecchi dubbi interpretativi sono stati sollevati nei primi giorni di applicazione della norma in relazione alla natura dell’operazione di cessione ai fini IVA.

Si ricorda, infatti, che l’esenzione di cui all’art. 124 è riconosciuta mantenendo il diritto alla detrazione dell’imposta senza l’applicazione del pro-rata, contrariamente a quanto ordinariamente previsto per l’esenzione di cui all’art. 10 del Dpr 633/1972.

Su tali punti gli operatori del settore sono ancora in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate interpellata dalle Associazioni di categoria.

Ma come fare la fattura elettronica?

Sul punto è intervenuta Assosoftware che con propria nota del 1° giugno 2020 ha consigliato di utilizzare il codice natura N4 (esente) indicando anche il riferimento normativo “operazione esente art. 124 DL 34/2020”.

Si ricorda, poi, che dal 1° gennaio 2021 tali cessioni saranno oggetto di aliquota 5% e quindi non necessiterà più l’individuazione di uno specifico codice natura.

Si ricorda, infine, che in caso di emissione di fattura in esenzione di importo superiore a € 77,47 va applicata l’imposta di bollo di € 2.

Nel caso di fattura elettronica l’imposta di bollo va assolta indicando l’importo di € 2 nell’apposito campo “bollo virtuale”, versando l’imposta tramite F24 entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



A Mestre nasce il primo polo bancario nel settore della Farmacia: Banca IFIS acquista Farbanca.

Uncategorised Posted on Wed, June 03, 2020 07:08:48

POST 148/2020

Il 70,77% di Farbanca è stato acquistato per 32,5 milioni di euro da Banca IFIS, che ne ha assunto il pieno controllo, mentre il rimanente 29,23% appartiene ancora a 450 piccoli azionisti, per lo più farmacisti.

Farbanca, pur appartenendo alla dissestata Banca Popolare di Vicenza, non ne ha però condiviso le infelici sorti. Anzi è una Banca in salute, avendo chiuso anche il 2019 con un utile netto di 4,1 milioni di euro, crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni di euro e un Patrimonio netto di 65,5 milioni di euro.

Banca IFIS, la banca della famiglia Furstenberg, con quartier generale a Mestre (VE), diventa quindi la prima Banca italiana nel settore della Farmacia e una delle prime in Europa, potendo oggi affiancare alle 2.800 Farmacie clienti dell’altra illustre controllata Credifarma, le nuove 1.900 Farmacie clienti portate in dote da Farbanca.

Soddisfatto il Presidente di Federfarma Marco Cossolo, secondo cui: “L’avvenuta acquisizione di Farbanca da parte di Banca IFIS rappresenta sicuramente il viatico per la creazione, insieme a Credifarma, di un polo specializzato bancario del settore che possa ampliare sempre più l’offerta di finanziamento per le farmacie corrispondendo, così, alle esigenze dell’intera categoria. Neanche è da trascurare la circostanza che l’acquisto di Farbanca sia intervenuto in un momento così delicato per gli equilibri economici del mondo della farmacia, ritengo, infatti, che proprio dal rafforzamento della presenza degli Istituti nel campo della farmacia possano derivare significativi vantaggi sia in termini di mercato che di credito per l’intero settore”.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



“Decreto rilancio”: sconto Irap 2019 ed effetti sui bilanci.

Uncategorised Posted on Sun, May 31, 2020 08:36:16

POST 147/2020

L’art. 24 del Decreto Legge n. 34 del 2020, così detto “Decreto Rilancio” ha stabilito che, le imprese (ditte individuali, società di persone o capitali) ed i professionisti con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni (con esclusione delle banche, degli altri enti e società finanziarie e di partecipazione, delle imprese di assicurazione, delle Amministrazioni e degli enti pubblici), non devono versare il saldo Irap 2019 ed il primo acconto per il 2020.

Il Decreto prevede, inoltre che, restano comunque fermi gli importi che i soggetti avrebbero dovuto versare a titolo di acconto Irap per il 2019, con la conseguenza che l’agevolazione avrà effetti positivi solo in presenza di un saldo a debito.  

A titolo esemplificativo, si supponga un soggetto con acconti Irap versati per il 2019 di 10.000 euro ed Irap di competenza 2019 di 15.000 euro, in questo caso la differenza di 5.000 euro a saldo non dovrebbe essere versata. Al contrario se lo stesso soggetto avesse Irap di competenza pari a 8.000 euro, non vi sarebbe alcuno tipo di beneficio.

Sotto il profilo civilistico, si pone il dubbio, per i soggetti che non hanno ancora approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 (ad esempio per chi approva nei termini di 180 giorni), se l’eventuale riduzione dell’Irap 2019, debba essere recepita o meno, già in sede di redazione del relativo bilancio. 

Sul punto occorre ricordare che, in tema di rilevazione di imposte correnti, il principio contabile OIC 25 prevede, al paragrafo 37, che “Alla fine dell’esercizio, in sede di redazione del bilancio, la società determina l’ammontare delle imposte. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio”.

Per quanto attiene, invece, ai fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio, che devono essere recepiti nei bilanci, sono identificati dall’OIC 29, al paragrafo 59, come “…quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.”

Se da un lato la previsione dell’OIC 25 dello stanziamento delle imposte sulla base delle aliquote vigenti alla data di bilancio, sembrerebbe escludere la possibilità di rilevare il minor costo dell’Irap sulla base di norme emanate successivamente alla chiusura dell’esercizio, dall’altro lato appare evidente che le disposizioni del “Decreto Rilancio” hanno efficacia retroattiva proprio sulle medesime aliquote vigenti.

In assenza di specifiche disposizioni normative appare, quindi, ragionevole la posizione assunta da Assonime con News pubblicata sul proprio sito in data 22 maggio 2020 che prevede di poter iscrivere già in sede di redazione del bilancio 2019 il costo ridotto dell’Irap previsto dal “Decreto Rilancio”. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Montebelluna Treviso



Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto.

Uncategorised Posted on Sat, May 30, 2020 18:25:33

POST 146/2020

L’articolo 25 del Decreto Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto da erogarsi, a determinate condizioni, ad imprese e lavoratori autonomi.

Soggetti beneficiari ed esclusi:

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa (ditte individuali, società di persone o capitali) dei lavoratori autonomi (professionisti, con però alcune eccezioni, come si dirà in seguito) e dei titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del TUIR), titolari di partita IVA, è riconosciuto un contributo a fondo perduto qualora:

a) abbiano conseguito ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto;

b) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

Nota Bene: Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente punto b) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza di un evento calamitoso (es. sismico o alluvionale), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

–  i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della domanda;

–  gli enti pubblici;

–  i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione); 

– i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità̀ previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia ossia le indennità di 600 Euro a favore di professionisti con partita iva (e lavoratori) con contratto di co.co.co e lavoratori dello spettacolo;

– i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria(«casse professionali»: ad esempio avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ecc.).

Come si calcola il contributo:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Come si ottiene il contributo:

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal Decreto. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. 

L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario

Nota Bene: Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni sul contributo in commento sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Sanzioni:

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando specifiche sanzioni.

Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza. 

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello StatoSalvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”).

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuova Ordinanza della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sat, May 30, 2020 11:21:08

POST 145/2020

La Regione Veneto ha emanato una nuova Ordinanza che ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020; essa sostituisce le precedenti in vigore.

L’ordinanza (vedi testo allegato) stabilisce, in sintesi, quanto segue:

SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all’allegato 1):

  • ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering);
  • stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
  • strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;
  • servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
  • commercio al dettaglio;
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell’usato);
  • uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);
  • piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);
  • palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);
  • manutenzione del verde;
  • musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);
  • strutture turistico-ricettive all’aria aperta;
  • rifugi alpini;
  • attività fisica all’aperto;
  • noleggio veicoli e altre attrezzature;
  • informatori scientifici del farmaco;
  • aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;
  • circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
  • formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
  • parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);
  • strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
  • professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;

In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;

Le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d’età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all’allegato;

Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;

In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;

A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati;

Nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all’allegato 3); sono fatte salve disposizioni più restrittive delle singole strutture.



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