POST 149/2020

Come noto l’art. 124 del Decreto n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) ha disposto l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2020, delle cessioni di beni di seguito indicati:

mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrite, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per manisoluzione idroalcolica in litri; strumentazioni per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili

L’elenco, da intendersi tassativo, ha lasciato qualche dubbio circa l’applicabilità dell’esenzione per alcune categorie di prodotti, e non solo in relazione alle “mascherine chirurgiche”.

Su questa ultima categoria è comunque intervenuta l’Agenzia delle Dogane (essendo l’esenzione riconosciuta anche sulle importazioni) con la circolare 12/2020 chiarendo che “le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa”, ovvero le “mascherine chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.

Parecchi dubbi interpretativi sono stati sollevati nei primi giorni di applicazione della norma in relazione alla natura dell’operazione di cessione ai fini IVA.

Si ricorda, infatti, che l’esenzione di cui all’art. 124 è riconosciuta mantenendo il diritto alla detrazione dell’imposta senza l’applicazione del pro-rata, contrariamente a quanto ordinariamente previsto per l’esenzione di cui all’art. 10 del Dpr 633/1972.

Su tali punti gli operatori del settore sono ancora in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate interpellata dalle Associazioni di categoria.

Ma come fare la fattura elettronica?

Sul punto è intervenuta Assosoftware che con propria nota del 1° giugno 2020 ha consigliato di utilizzare il codice natura N4 (esente) indicando anche il riferimento normativo “operazione esente art. 124 DL 34/2020”.

Si ricorda, poi, che dal 1° gennaio 2021 tali cessioni saranno oggetto di aliquota 5% e quindi non necessiterà più l’individuazione di uno specifico codice natura.

Si ricorda, infine, che in caso di emissione di fattura in esenzione di importo superiore a € 77,47 va applicata l’imposta di bollo di € 2.

Nel caso di fattura elettronica l’imposta di bollo va assolta indicando l’importo di € 2 nell’apposito campo “bollo virtuale”, versando l’imposta tramite F24 entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia