POST 147/2020

L’art. 24 del Decreto Legge n. 34 del 2020, così detto “Decreto Rilancio” ha stabilito che, le imprese (ditte individuali, società di persone o capitali) ed i professionisti con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni (con esclusione delle banche, degli altri enti e società finanziarie e di partecipazione, delle imprese di assicurazione, delle Amministrazioni e degli enti pubblici), non devono versare il saldo Irap 2019 ed il primo acconto per il 2020.

Il Decreto prevede, inoltre che, restano comunque fermi gli importi che i soggetti avrebbero dovuto versare a titolo di acconto Irap per il 2019, con la conseguenza che l’agevolazione avrà effetti positivi solo in presenza di un saldo a debito.  

A titolo esemplificativo, si supponga un soggetto con acconti Irap versati per il 2019 di 10.000 euro ed Irap di competenza 2019 di 15.000 euro, in questo caso la differenza di 5.000 euro a saldo non dovrebbe essere versata. Al contrario se lo stesso soggetto avesse Irap di competenza pari a 8.000 euro, non vi sarebbe alcuno tipo di beneficio.

Sotto il profilo civilistico, si pone il dubbio, per i soggetti che non hanno ancora approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 (ad esempio per chi approva nei termini di 180 giorni), se l’eventuale riduzione dell’Irap 2019, debba essere recepita o meno, già in sede di redazione del relativo bilancio. 

Sul punto occorre ricordare che, in tema di rilevazione di imposte correnti, il principio contabile OIC 25 prevede, al paragrafo 37, che “Alla fine dell’esercizio, in sede di redazione del bilancio, la società determina l’ammontare delle imposte. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio”.

Per quanto attiene, invece, ai fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio, che devono essere recepiti nei bilanci, sono identificati dall’OIC 29, al paragrafo 59, come “…quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.”

Se da un lato la previsione dell’OIC 25 dello stanziamento delle imposte sulla base delle aliquote vigenti alla data di bilancio, sembrerebbe escludere la possibilità di rilevare il minor costo dell’Irap sulla base di norme emanate successivamente alla chiusura dell’esercizio, dall’altro lato appare evidente che le disposizioni del “Decreto Rilancio” hanno efficacia retroattiva proprio sulle medesime aliquote vigenti.

In assenza di specifiche disposizioni normative appare, quindi, ragionevole la posizione assunta da Assonime con News pubblicata sul proprio sito in data 22 maggio 2020 che prevede di poter iscrivere già in sede di redazione del bilancio 2019 il costo ridotto dell’Irap previsto dal “Decreto Rilancio”. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Montebelluna Treviso