POST 145/2020
La Regione Veneto ha emanato una nuova Ordinanza che ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020; essa sostituisce le precedenti in vigore.
L’ordinanza (vedi testo allegato) stabilisce, in sintesi, quanto segue:
SPOSTAMENTI INDIVIDUALI
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.
Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all’allegato 1):
- ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering);
- stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
- strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;
- servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- commercio al dettaglio;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell’usato);
- uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);
- piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);
- palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);
- manutenzione del verde;
- musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);
- strutture turistico-ricettive all’aria aperta;
- rifugi alpini;
- attività fisica all’aperto;
- noleggio veicoli e altre attrezzature;
- informatori scientifici del farmaco;
- aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;
- circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
- formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
- parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);
- strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
- professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;
Le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d’età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all’allegato;
Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;
In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;
A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati;
Nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all’allegato 3); sono fatte salve disposizioni più restrittive delle singole strutture.