POST 153/2020
La legge di conversione del Decreto Liquidità (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede un’interessante novità per gli operatori del settore alberghiero e termale.
Al fine di sostenere il predetto settore:
– i contribuenti soggetti ad IRES (indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi e quindi a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);
– operanti nei settori alberghiero e termale;
– che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio;
possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni) – ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (beni merce) – risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione:
(a) deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui sopra (quindi per i soggetti con esercizio solare, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e/o al 31 dicembre 2021);
(b) deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
(c) deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
NOVITA’: Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta.
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
La possibilità̀ di rivalutare i beni nel 2020 e/o nel 2021 consentirà quindi di sfruttare al massimo la rivalutazione – gratuita e con effetto fiscale “immediato” – dotando di patrimonio netto le società del settore (che a causa del COVID 2019 hanno subito importanti perdite).
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2024 o 2025 a seconda del bilancio nel quale viene effettuata la rivalutazione), ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.
Per le imprese che avessero già scelto la rivalutazione onerosa della legge di Bilancio 2020, vengono anticipati gli effetti fiscali al 2020.
Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di rivalutazione di beni d’impresa.
Si veda, in tema di rivalutazione, anche il precedente post:
Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso