POST 161/2020

La Legge di conversione del Decreto Liquidità ha esteso l’accessibilità ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti, agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Possono, inoltre, accedere anche i soggetti con esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate.

Per quanto riguarda i finanziamenti in oggetto, inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • l’importo massimo del finanziamento garantito è stato aumentato a 30.000 euro, anziché i 25.000 euro previsti in precedenza;
  • la durata è stata estesa fino a 120 mesi, contro i 72 mesi originariamente previsti; 
  • l’importo del finanziamento non può essere superiore, alternativamente, a:

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;

– il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso