POST 168/2020

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12016 del 19 giugno 2020 è tornata a pronunciarsi in merito alla qualificazione della natura di un versamento operato dai soci di una S.r.l..

Come noto l’erogazione di una somma da parte dei soci può avvenire tanto a titolo di mutuo, quanto in conto di futuro aumento di capitale o in conto capitale (ovvero come apporto al patrimonio) e, a seconda del titolo del versamento muta la tassazione.

I Giudici della suprema Corte hanno statuito che ai fini di individuare il titolo del versamento si applicano i normali criteri di interpretazione, letterale e logico-sistematico, dei contratti dettati dal codice civile al fine di ricercare la reale intenzione dei soggetti (socio e società) di una delibera assembleare.

Nel caso in esame al fine di escludere la natura di mutuo di un versamento la Corte ha dato rilevanza, al fine di indagare la volontà delle parti, ad alcuni elementi di fatto quali:

a) l’espressa esclusione di interessi;

b) la mancata previsione di un termine per il rimborso dell’erogazione;

c) l’esplicitazione delle finalità pratiche dell’apporto (il versamento era stato infatti registrato nelle scritture contabili con la specificazione di versamento per acquisto locali).

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso